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Periti Industriali edili e geometri PDF Stampa E-mail

FAQ
Sabato 23 Novembre 2013 12:46

Sono entrambi diplomati dei vecchi istituti tecnici (ante riforma Gelmini) e non vi sono esiti noti di precedenti giuridici di diretti contenziosi professionali tra le figure omologhe di Perito Industriale Edile e Geometra.

Va, tuttavia, evidenziata una schiacciante superiorità numerica sul territorio italiano degli istituti tecnici per geometri rispetto agli istituti tecnici industriali ad indirizzo edile. Ciò ha determinato negli anni, inevitabilmente, una minoranza esigua di periti industriali edili e una loro conseguente scarsa rappresentatività a livello professionale, tanto da doversi quasi sempre adeguare ed affiancare alle istanze dei geometri per far valere le proprie ragioni di settore.

Il profilo del Perito Industriale Edile si differenzia da quello del Geometra per la sostanziale distinzione prevista dal legislatore nei rispettivi ordinamenti (art. 16 comma b del RD 275/29 per i periti industriali edili e art. 16 RD 274/29 per i geometri).

"dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione".

Rispetto al Geometra, concepito come tecnico topografico catastale, erede della precedente figura del perito agrimensore (con una più ampia elencazione di attività esplicitate per ristretti ambiti), il Perito Industriale Edile, al di là delle diverse sperimentazioni attivate negli anni dagli istituti secondari, è un tecnico concepito espressamente per le costruzioni e le tecnologie edilizie e, durante gli studi, doveva comunque acquisire maggiori conoscenze nei settori:

  • Costruzioni civili, industriali ed idrauliche;
  • Tecnologia delle costruzioni;
  • Disegno e progettazione;
  • Impianti tecnici;
  • Organizzazione e direzione del cantiere.

Ciò oltre alle materie di studio che tradizionalmente fanno parte della formazione del Geometra come:

  • Costruzioni rurali;
  • Topografia;
  • Diritto ed Estimo,

nel piano di studi sono venivano comprese materie quali:

  • elettrotecnica e impianti tecnici;
  • Tecnologia;
  • Meccanica;
  • Chimica.

In un Istituto Tecnico Industriale ove fosse presente la specializzazione edilizia l'apprendimento di tutte queste materie veniva ottimizzato grazie all'ampia disponibilità di laboratori e dalla presenza di un insegnante tecnico pratico per l'insegnamento di Organizzazione e direzione del cantiere e, in compresenza col docente teorico di: costruzioni e topografia. Tale duplice docenza non era invece prevista negli istituti tecnici per geometri.

Con l'entrata in vigore della riforma "Gelmini" dal 2015, le due figure (perito industriale e geometra) sono state soppresse e le due tipologie di istituto ITI e ITG unificate nell'ITT (Istituto Tecnico Tecnologico).

I nuovi diplomi saranno di "istituto tecnico per l'ambiente e il territorio" e, allo stato delle cose, non saranno equiparabili nè a quello di geometra, nè a quello di perito industriale edile ai fini dell'accesso della libera professione.


Nota: Talune sentenze della magistratura in merito alla equipollenza dei diplomi di geometra e per. ind. edile per l'ammissione ai bandi di concorso indetti per "geometra" ritengono legittime le decisioni arbitrarie dell'amministrazione locale, fondate sulle presunte diversità peculiari delle due figure. Tale assunto, in realtà, è una visione distorta della interpretazione dell'articolo 16 dei due regolamenti professionali - Regi Decreti 274 e 275 - (tra l'altro emanati entrambi il 22/11/1929) in cui l'elencazione delle competenze del geometra viene maggiormente dettagliata dal legislatore e, per questo, grossolanamente ritenuta più ampia del perito industriale edile. La contestualità dei due provvedimenti ordinamentali e la multidisciplinarietà della professione di perito industriale fece sì che l'elencazione delle competenze dei periti industriali delle varie specializzazioni fosse (fin troppo) succinta. Nella fattispecie, quella del perito industriale edile, per quanto limitata a poche righe, viene sempre menzionata in tutte le disposizioni di legge in cui siano richieste le attività tecniche fornite anche dai geometri e dai periti agrari, confermando di fatto la sua effettiva vocazione più estensiva e contraddicendo le decisioni della magistratura che non rilevano la lettura delle stesse competenze dei geometri e, parimenti, ignorano reiteratamente la frase "...senza pregiudizio di quanto disposto da speciali norme legislative...".

Insomma, una doppia parziale lettura per una doppia penalizzazione per i periti industriali edili contro cui le rappresentanze ufficiali di categoria non sanno o vogliono spendere, evidentemente, le giuste energie.

 

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