DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2022, n. 203
"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
(GU Serie Generale n.2 del 03-01-2023)
Nota: si segnala:
Art. 51
Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
1. All'Allegato II del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla Sezione I - esposizione al radon:
1) al paragrafo 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«abilitazione professionale per lo svolgimento di attivita' di progettazione di opere edili;»; (....)
L'articolo a cui fa riferimento la modifica normativa è il seguente:
D.Lgs. 101/20 - ALLEGATO II (articolo 15) SEZIONE I - ESPOSIZIONE AL RADON
2. Requisiti minimi degli esperti in interventi di risanamento da radon
Gli esperti in interventi di risanamento radon devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) abilitazione all'esercizio della professione di geometra, di ingegnere e di architetto; (...)
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