Visto
l' art. 7 della legge 24 giugno 1923, n. 1395;
Visto l'art. 23 della legge 3 aprile 1926 n. 563 ed il R.D. 1 luglio 1926 n.
1130;
Vista le legge 31 gennaio 1926 n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia
e gli affari di culto di concerto con i Ministri per l' interno, per la
pubblica Istruzione per i lavori pubblici per la economia nazionale e per le
corporazioni; abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
Il titolo di perito industriale spetta a
coloro che abbiano conseguito il diploma di perito Industriale in un Regio
istituto industriale del Regno (ex Regio istituto di terzo grado) oppure nelle
sezioni d' istituto industriale presso le Regie scuole industriali o nelle ex
sezioni industriali di Regi istituti tecnici ovvero in altri istituti i cui
diplomi in quest'ultimo caso, dal Ministero competente siano riconosciuti
equipollenti a quelli rilasciati dai Regi istituti o dalle Regie scuole
predette.
Art.2
Presso ogni locale associazione sindacale
dei periti industriali legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei periti
industriali in cui sono iscritti coloro che trovandosi nelle condizioni
stabilite dal presente regolamento abbiano la residenza entro la circoscrizione
dell' associazione medesima Per ogni iscritto sarà indicato nell'albo per quali
rami di attività professionale la iscrizione ha luogo.
Art.3
La tenuta dell'albo e la disciplina degli
iscritti sono affidate a termini dell'articolo 12 del R. decreto 1 luglio 1926
n. 1130 alle associazioni sindacali legalmente riconosciute le quali vi
attendono a mezzo di un Comitato, composto di cinque membri se il numero degli
iscritti all'albo non supera 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno
parte del Comitato anche due membri supplenti che sostituiscono gli effettivi
in caso di assenza o di impedimento. I componenti del Comitato devono essere
iscritti nell'albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro
per la giustizia e gli affari di culto fra coloro che la competente
associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e,
scaduto il biennio possono essere riconfermati. Il Comitato elegge nel suo seno
il presidente e il segretario; decide a maggioranza e in caso di parità di voti
prevale quello del presidente.
Art. 4
Per essere iscritto all'albo dei periti
industriali è necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino
di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'ltalia;
b) godere dei diritti civili e non avere riportato condanna alla reclusione o
alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni salvo che sia intervenuta la
riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;
c) aver conseguito uno dei diplomi indicati nell' articolo 1. In nessun caso
possono essere iscritti nell'albo, e, qualora vi si trovino iscritti, devono
essere cancellati, coloro che abbiano svolto una pubblica attività in
contraddizione con gli interessi della Nazione.
Art.5
La domanda per l'iscrizione è diretta al
Comitato presso l'associazione sindacale nella cui circoscrizione l'aspirante
risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai documenti seguenti:
1- atto di nascita;
2- certificato di residenza;
3 -certificato generale del casellario
giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
4- certificato di cittadinanza italiana o
certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con
l'ltalia;
5- diploma rilasciato da uno degli
Istituti di Istruzione indicati nell'art.1.
Art. 6
Nessuno può essere iscritto
contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un
albo all'altro; contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione
precedente.
Art. 7
Gli impiegati dello Stato e delle altre
Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia
vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti
nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il
conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure
non essendo essi iscritti nell'albo. I suddetti impiegati, ai quali sia invece
consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'albo: ma
sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto perciò che riguarda il
libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo
per quanto concerne la loro carriera.
Art. 8
L'Albo, stampato a cura del Comitato,
deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali
della circoscrizione a cui l'albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero
presso le autorità giudiziarie suddette, ai Consigli provinciali dell'economia
nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione centrale, di
cui all'art.15. Agli uffici, a cui deve trasmettersi l'albo, a termini del
precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di
iscrizione e cancellazione dall'albo, nonchè di sospensione dell'esercizio
della professione.
Art. 9
Il Comitato rilascia ad ogni iscritto
apposita attestazione. L'iscrizione in un albo ha effetto per tutto il
territorio del Regno.
Art. 10
La cancellazione dall'albo, oltre che per
motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Comitato su
domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su
richiesta del procuratore del Re, nei casi:
a) di perdita della cittadinanza o del
godimento dei diritti civili;
b) di trasferimento dell'iscritto in un
altro albo.
Art. 11
Le pene disciplinari che il Comitato può
applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso
nell'esercizio della professione, sono:
a) L'avvertimento;
b) la censura:
c) la sospensione dell'esercizio professionale
per un tempo non maggiore di sei mesi;
d) la cancellazione dall'albo .
L'avvertimento è dato con lettera
raccomandata a firma del presidente del Comitato. La censura, la sospensione e
la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale
giudiziario Il Comitato deve comunicare all'associazione sindacale i
provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti che facciano anche
parte della detta associazione, e questa deve comunicare al Comitato i
provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell'albo.
Art. 12
L'istruttoria che precede il giudizio
disciplinare può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su
richiesta del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione
del Comitato, ad iniziativa di uno o più membri. Il presidente del Comitato,
verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e dopo di
aver inteso l'incolpato, riferisce al Comitato il quale decide se vi sia luogo
a procedimento disciplinare. In caso affermativo il presidente nomina il
relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno
dieci giorni prima l'incolpato, affinchè possa presentare le sue
giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti. Nel giorno fissato
il Comitato sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta
le proprie decisioni . Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire
documenti a sua discolpa, nè giustifichi un legittimo impedimento, si procede
in sua assenza.
Art. 13
Nel caso di condanna alla reclusione o
alla detenzione, il Comitato, secondo le circostanze, può eseguire la
cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre
luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.
Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata
la cancellazione dall'albo.
Art. 14
Colui che è stato cancellato dall'albo
può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno
motivato la sua cancellazione. Se la cancellazione è avvenuta in seguito a
condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando
si sia ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura
penale. Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per
causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere
chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'albo. Se la
domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo
seguente.
Art. 15
Le decisioni del Comitato, in ordine alla
iscrizione e alla cancellazione dall'albo, nonchè ai giudizi disciplinari, sono
notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, salva la disposizione dell'art. 11, comma 3, per quanto concerne la
notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi
elencati. Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione è
dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore del Re, alla
commissione centrale per gli ingegneri e gli architetti, di cui all'art. 14 del
regolamento approvato con R. decreto 23 Ottobre 1925, n. 2537, e all'art. 4 del
R. Decreto 27 ottobre 1927, n. 2145. Però, quando la commissione decide su
questi ricorsi, i quattro membri ingegneri e i due membri architetti, nominati
su designazione del Sindacato nazionale degli ingegneri e, rispettivamente, dal
Sindacato nazionale degli architetti, sono sostituiti da sei membri nominati
fra coloro che saranno designati in numero doppio dal direttorio del Sindacato
nazionale dei periti. I detti membri devono essere iscritti all'albo dei periti
industriali; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere
riconfermati. Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel
comma precedente è concesso al direttorio del Sindacato nazionale, il quale può
delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo.
Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni
unite della Corte di cassazione per incompetenza o eccesso di potere.
Spettano ai periti industriali, per
ciascuno nel limiti delle rispettive specialità di meccanico elettricista,
edile, tessile, chimico, minerario, navale ed altre analoghe, le funzioni
esecutive per i lavori alle medesime inerenti. Possono inoltre essere
adempiute:
a) dai periti industriali di qualsiasi
specialità, per ciascuno entro i limiti delle medesime, mansioni direttive nel
funzionamento industriale delle aziende pertinenti alle specialità stesse;
b) dai periti edili anche la progettazione e
direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto
da speciali norme legislative nonchè la misura, contabilità e liquidazione dei
lavori di costruzione;
c) dai periti navali anche la progettazione
e direzione di quelle costruzioni navali alle quali sono abilitati dal titolo
in base a cui conseguirono la iscrizione nell'albo dei periti;
d) dai periti meccanici elettricisti ed
affini la progettazione, la direzione e l'estimo delle costruzioni di quelle
semplici macchine ed installazioni meccaniche o elettriche le quali non
richiedono la conoscenza del calcolo infinitesimale.
Art. 17
Le disposizioni del precedente articolo
valgono ai fini della delimitazione della professione di perito industriale e
non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni.
Art. 18
Le perizie e gli incarichi su quanto
forma oggetto della professione di perito industriale possono essere affidati dall'autorità
giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo
dei periti industriali, salvo il disposto dell'art. 7. Peraltro le perizie e
gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte
nell'albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano
nella località professionisti inscritti nell'albo ai quali affidare la perizia
o l'incarico.
Art. 19
Spetta all' Associazione sindacale a) di curare
che siano repressi l'uso abusivo del titolo di perito industriale e l'esercizio
abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore
del Re. b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve
essere approvata dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, di
concerto con Il Ministro per la pubblica istruzione; c) di determinare ed
esigere il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si
attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell'albo e la disciplina degli
iscritti. Essa cura altresì la ripartizione e l' esazione del contributo, che
la Commissione centrale, costituita nel modo indicato nell'art. 15 stabilir per
le spese del suo funzionamento, giusta l'art. 18 del regolamento approvato con
R.decreto 23 ottobre 1925, n. 1537. L'Associazione sindacale comunica l'elenco
del soci morosi al Comitato, il quale apre contro di essi procedimento
disciplinare. La stessa Associazione tiene distinta la contabilità relativa ai
contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.
Art. 20
I Comitati sono sottoposti alla vigilanza
dei Ministro per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita
direttamente, ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le Corti di
appello e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle
norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione la tenuta dell'albo
e, in generale, I esercizio della professione. Il Ministro per la giustizia e
gli affari di culto può inoltre, con suo decreto, sciogliere il Comitato ove
questo, richiamato all'osservanza degli obblighi, ad esso imposti, persista nel
violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal caso le
attribuzioni del Comitato sono esercitate dal presidente del Tribunale o da un
giudice da lui delegato, fino a quando non sia provveduto alla nomina di un
nuovo Comitato. Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo
dell'associazione sindacale, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto
ha facoltà di disporre con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare e
che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del Tribunale.
Art. 21
Coloro i quali dimostrino con titoli di
avere esercitato anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento
lodevolmente per dieci anni la professione di perito industriale e di avere
cultura sufficiente per l'esercizio della professione stessa possono ottenere
la iscrizione. A tale effetto gli interessati devono presentare istanza, con i
relativi documenti, al Ministero della istruzione, entro il termine perentorio
di un anno dalla entrata In vigore del presente regolamento. Alla istanza deve
unirsi la quietanza dell'ufficio del registro, che attesti il versamento all'erario
dello Stato la somma di L. 300. Sui titoli presentati giudica inappellabilmente
una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta di
cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti superiori o secondari e
due fra i liberi professionisti. La Commissione, qualora decida favorevolmente,
indica il ramo dell'attività professionale per cui può essere concessa
l'iscrizione e trasmette la domanda al Comitato. Questo, ove concorrano le
altre condizioni stabilite dal presente regolamento procede alla iscrizione del
richiedente nell'albo: in caso contrario il Comitato respinge la domanda, salvo
all'interessato il ricorso alla Commissione centrale in conformità dell'art.
15. Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per la
giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che
potranno occorrere per il funzionamento della Commissione di cui al presente
articolo.
Art. 22
Il presidente del Tribunale del capoluogo
di Provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione
dell'albo dei periti industriali in base alle domande che gli interessati
abbiano presentato nella Cancelleria del Tribunale entro il termine di sei mesi
dalla entrata in vigore del presente regolamento. Formato l'albo, il Ministro
per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa con il Ministro per le
Corporazioni, stabilir, con suo decreto, la data da cui cominceranno a
funzionare i Comitati menzionati nelI'art. 3. Fino alla emanazione del decreto,
di cui al comma precedente, la custodia dell'albo rimarrà affidata al
presidente del Tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle
nuove domande che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o su
richiesta del pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall'albo in
caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da
qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla
iscrizione. Contro le decisioni adottate dal presidente del Tribunale a norma
del presente articolo, è dato ricorso alla Commissione centrale, in conformità
dell'art. 15.
Art. 23
Gli albi dei periti industriali dei
territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e
19 dicembre 1920, n. 1778, e del R. decreto legge 22 febbraio 1924, n. 211,
comprenderanno un elenco, speciale e transitorio, nel quale saranno iscritti i
tecnici, che, nella legislazione della cessata monarchia austro-ungarica erano
denominati "maurermeister". Ai detti tecnici spetta il titolo di
perito edile e la facoltà di progettare e dirigere costruzioni, secondo le
norme della legislazione della cessata monarchia austro-ungarica, che
regolavano le attribuzioni dei tecnici stessi nel momento in cui, nei territori
precedentemente indicati, entrarono in vigore le leggi 26 settembre 1920, e 19
dicembre 1920, n. 1778, e il R. decreto-legge 22 febbraio 1924 n. 211- senza
pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative. Per ottenere la
iscrizione nell'elenco gli interessati devono, nel termine perentorio di sei
mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, presentare domanda, con i
relativi documenti, al presidente del Tribunale. Questi decide sulla domanda,
accordando o negando la iscrizione nell'albo, e contro la sua decisione è
ammesso ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell'articolo 15.
Dato a Roma addi 11 Febbraio 1929
(1) Oltre al documento di cui all'art. 5 alla domanda si
deve allegare:
-certificato
di godimento dei diritti civili e politici Legge 25 aprile 1938, n. 897;
-quietanza
comprovante il versamento della tassa di concessione governativa, c/c N. GU
8003 intestato Ufficio Registro tasse di Roma - Concessioni governative;
-tassa
d'iscrizione da versare alla segreteria del Collegio.
Tutti
i documenti devono essere in competente bollo.
Nota - Il Min. Grazia e Giustizia, in data 1 ottobre 1960,
prot. 62/1596 informa: Questo Ministero è del parere che possono ottenere
l'iscrizione nell'Albo dei Periti Industriali i diplomati che abbiano compiuto
il 18 anno d'età in virtù dell'art. 3 del nuovo Codice Civile che concede al
minore ultra diciottenne la capacità negoziale e processuale limitatamente ai
rapporti di lavoro.
Il
presente regolamento è stato successivamente integrato e coordinato oltre che
con il D.L.L.t. del 23 novembre 1944, n. 382, anchè con le Leggi 25 aprile
1938, n. 897, e 3 agosto 1949, n. 536, e con altre disposizioni legislative in
forma di Testo Unico, non ultimi la L. 17/90 ed il DPR 328/01.