Legge
2 febbraio 1990, n. 17.
Modifiche
all’ordinamento professionale dei Periti Industriali.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge:
Art.
1
1. Il titolo di perito
industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito
lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.
2. L’esercizio
della libera professione è riservato agli iscritti nell’albo professionale.
Art.
2
1. Per essere iscritto
nell’albo dei periti industriali è necessario:
a) essere
cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero
italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il
quale esista trattamento di reciprocità;
b) godere il pieno
esercizio dei diritti civili;
c) essere di
ineccepibile condotta morale;
d) avere la
residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale
l’iscrizione è richiesta;
e) essere in
possesso del diploma di perito industriale;
f) avere
conseguito l’abilitazione professionale.
2. L’abilitazione
all’esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un
apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956,
n.1378, e successive modificazioni.
3. Possono
partecipare all’esame di Stato coloro i quali abbiano almeno uno dei seguenti
requisiti:
a) abbiano
prestato, per almeno tre anni, attività tecnica subordinata, anche al di fuori
di uno studio tecnico professionale, con mansioni proprie della
specializzazione relativa al diploma;
b) abbiano
frequentato una apposita scuola superiore biennale diretta a fini speciali,
istituita ai sensi del secreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n.162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma;
c) abbiano
compiuto un periodo biennale di formazione e lavoro con contratto a norma
dell’articolo 3, comma 14, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, con mansioni
proprie della specializzazione relativa al diploma;
d) abbiano
prestato un periodo di pratica biennale durante il quale il praticante perito
industriale abbia collaborato all’espletamento di pratiche rientranti, ai sensi
del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e della legge 12 marzo 1957, n.
146, e successive modificazioni, nelle competenze professionali della
specializzazione relativa al diploma.
4. Il periodo
biennale di formazione e lavoro e il periodo di pratica biennale di cui alle
lettere c) e d) del comma 3 devono essere svolti presso un perito industriale,
un ingegnere o altro professionista che eserciti l’attività nel settore della
specializzazione relativa al diploma del praticante o in un settore affine,
iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio.
5. Le modalità di
iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi
registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno
disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali
dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art.
3
1. Le disposizioni
relative all’abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Conservano
efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti
adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Hanno titolo all’iscrizione
nell’albo professionale dei periti industriali, a semplice richiesta, i periti
industriali che abbiano conseguito l’abilitazione all’esercizio della libera
professione prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 15 febbraio
1969, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n.119.
La
presente legge, munita del sigillo di Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a
Roma, addì 2 febbraio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Visto,
il Guardasigilli: VASSALLI