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TARIFFA
PROFESSIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI (Legge 12 marzo 1957, n. 146 e successive modifiche) |
INDICE
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Capo I Art. 1 - Oggetto della tariffa Capo II Art. 17 - Gruppi di prestazioni. GRUPPO A - ESECUZIONE DI OPERE Art. 18 - Oggetto dell’onorario - Spese a carico del
professionista. ELENCO DELLE OPERE IN CLASSI E CATEGORIE Classe 1a - Costruzioni rurali, industriali, civili: A/4 - B/4
- C/4 - D/4. Art. 20 - Applicazione della tabella A/4. GRUPPO B - PARERI E PERIZIE ESTIMATIVE DI BENI MOBILI ED
IMMOBILI E DI DANNI Art. 28 - Perizie estimative e loro definizioni. |
Art. 30 - Danni divisionali. Capo III Art. 34 - Definizione ed esempi. Capo IV Art. 38 - Definizione ed esempi. Capo V Art. 40 - Definizioni. Capo VI Art. 42 - Analisi chimiche. Capo VII Art. 43 - Stime di cave e miniere. Capo VIII Art. 45 - Stima di navi (Tabella L/4). Tabella A/4 - Onorari a percentuale per l’esecuzione di opere
(Art. 18 e seguenti ). |
LEGGE 12 marzo
1957, n. 146. - Tariffa professionale dei periti industriali.
Art. unico. E’
approvata l’allegata tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei
periti industriali.
Tariffa degli
onorari per le prestazioni professionali del perito industriale (1)
Capo I
NORME GENERALI
Oggetto della
tariffa
Art. 1
La presente tariffa stabilisce i criteri per la determinazione
degli onorari, delle indennità e per la liquidazione delle spese, spettanti
al perito industriale per le prestazioni professionali stragiudiziali (2).
Circoscrizione
Art. 2
Il perito industriale è tenuto ad applicare la tariffa vigente
ed è soggetto per quanto concerne la sua applicazione e la liquidazione
degli onorari alla vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui
circoscrizione opera (3).
Obbligatorietà
Art. 3
L’applicazione della tariffa è obbligatoria salvo particolari
accordi. I compensi stabiliti nella presente tariffa per tutte le categorie di
prestazioni non si applicano alle opere di cui il perito industriale sia
l’appaltatore o il fornitore, qualora il compenso possa intendersi
compreso nell’utile dell’appalto o della fornitura.
Le infrazioni relative all’applicazione della tariffa sono passibili dei
provvedimenti disciplinari sanciti dal regio
decreto 11 febbraio 1929, n. 275, e dagli statuti dei Collegi secondo la
rispettiva competenza: (3 bis).
Classificazione
degli Onorari
Art. 4
Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro
determinazione, vengono distinti nelle seguenti categorie:
a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell’importo
dell’opera (4);
b) onorari a quantità, ossia in ragione dell’unità di misura (5);
c) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;
d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.
Tutti i compensi da valutare a percentuale sono calcolati
applicando la seguente formula matematica:
Tr = Ti (Ir / Ii)t
dove
Tr = tariffa ricercata espressa in percentuale;
Ti = tariffa di riferimento espressa in percentuale;
Ir = importo della tariffa ricercata;
Ii = importo della tariffa di riferimento;
t = tangente della retta delle tariffe.
Le prestazioni per importo inferiori a quelli espressi nelle
tabelle saranno valutate a discrezione del professionista e non potranno
essere superiori al primo scaglione di dette tabelle, quelle per importo
superiore con l’applicazione della superiore formula.
Per importi intermedi la relativa percentuale verrà calcolata con
l’interpolazione lineare.
Addizionali agli
onorari
Art. 5
Oltre gli onorari contemplati dall’art. 4 debbono essere
rimborsate al professionista:
a) le indennità e le spese di cui all’art. 6;
b) le vacazioni per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e
interruzioni involontarie nella misura di cui all’art. 39.
Agli onorari a vacazione, debbono essere aggiunte:
1) le indennità e le spese di cui all’art. 6 anche per i
collaboratori;
2) le competenze spettanti ai collaboratori;
3) le eventuali percentuali d’aumento previste dalla presente tariffa.
Rimborso spese
Art. 6
Le indennità ed i rimborsi spettanti ai periti industriali,
oltre le competenze commisurate nelle categorie contemplate
all’art. 4, sono le seguenti:
a) le spese di viaggio necessarie all’espletamento dell’incarico
vanno rimborsate al perito ed ai suoi collaboratori sulla base delle
tariffe di 2a classe delle ferrovie dello Stato per percorso fino a 100
chilometri, di 1a classe delle ferrovie dello Stato per i percorsi
superiori a 100 chilometri e nei piroscafi e nelle ferrovie secondarie per
qualunque percorso e della classe immediatamente inferiore
per il personale di aiuto.
Le spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono
rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate
sul luogo.
Per i percorsi non effettuabili con veicoli ordinari, spetta ai periti ed ai
collaboratori, oltre alla vacazione di cui al successivo art. 38,
una indennità di lire 840 per ogni chilometro del percorso per l’andata ed il
ritorno (6).
b) le spese di vitto e alloggio per il tempo passato fuori sede
dal perito industriale e dai suoi collaboratori;
c) le spese per trasporti e facchinaggio di materiali e arnesi
necessari per le operazioni fuori studio;
d) le spese di bollo e registro, i diritti di Uffici pubblici e
privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche, le spese di
scritturazione,
cancelleria, riproduzione di disegni, ecc.
Revisione delle
specifiche
Art. 7
E’ facoltà del perito industriale e del committente di chiedere
al Consiglio del Collegio il parere sulla liquidazione degli onorari.
La liquidazione sulla quale si chiede il parere, deve essere accompagnata dagli
elaborati relativi alla prestazione ed eventualmente
dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione ed al controllo della
liquidazione stessa.
Il parere è espresso dal Consiglio del Collegio, il quale può valersi, ove lo
ritenga opportuno, dell’opera di speciale Commissione,
nominata di volta in volta.
Per ogni parere richiesto è dovuto al Collegio dal richiedente oltre al
rimborso delle relative spese, un contributo in ragione dell’1 per
cento dell’onorario liquidato, con un minimo di lire 7.000 ed un massimo di
lire 270.000 oltre al rimborso delle spese (7).
Il parere è comunicato alla parte o alle parti dal presidente del Collegio su
foglio separato contenente anche l’importo del contributo
e delle spese di cui sopra.
Colui che chiede al Consiglio del Collegio il parere su una liquidazione non
può rifiutarsi di versare il contributo sopra stabilito, anche
se ritiene che le risultanze non siano quelle da lui auspicate.
Quando la richiesta è fatta direttamente da un Ente pubblico o dall’Autorità
giudiziaria, le spese sono a carico del Collegio. (8)
Proprietà
intellettuale
Art. 8
Anche quando sia avvenuto il pagamento della specifica, e salvi
gli eventuali accordi speciali fra le parti, le proprietà dei lavori originali,
di disegni, dei progetti e di quant’altro rappresenti l’opera del perito industriale,
resta sempre riservata a quest’ultimo in base alle leggi
sulla proprietà intellettuale.
Resta salva la facoltà del committente di trarre di tali progetti quel numero
di copie conformi che possono risultare necessarie per
l’esecuzione dei lavori stessi.
La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà
intellettuale del professionista per brevetti, concessioni, ottenute in
proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte caso per caso, con accordi
diretti con il cliente.
Incarichi
Art. 9
L’assegnazione di un incarico con carattere d’urgenza dà diritto
al perito industriale di esigere un compenso in misura non eccedente
il 25 per cento degli onorari, quando l’urgenza risulti dalla natura stessa
della commissione o da pattuizioni avvenute all’atto della
medesima o al momento delle sopravvenute ragioni d’urgenza ed il perito
industriale lo abbia espletato nel termine richiesto.
Interruzioni degli
incarichi
Art. 10
Qualora il lavoro commesso ed iniziato sia interrotto per recesso
del committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute
e l’onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito e predisposto, come
dal successivo art. 22.
Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali
maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause
dipendenti dal professionista stesso.
Quando l’interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da
giusta causa, spetta a questi il rimborso delle spese fatte e
l’onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con
riguardo al risultato utile che ne sia derivato al committente.
In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso
del perito senza giusta causa, i reciproci rapporti sono
regolati dalle norme del Codice civile.
Incarichi
collegiali
Art. 11
Quando l’incarico è affidato dal committente a più
professionisti riuniti in Collegio, a ciascuno dei membri del Collegio è dovuto
l’intero compenso risultante dall’applicazione della presente tariffa o della
più elevata, se del Collegio facciano parte anche professionisti di altra
categoria e non sia possibile individuare le prestazioni di ciascuno, salvo i
compensi da liquidare separatamente a quelli fra i membri del Collegio a cui
siano affidate separate incombenze.
Varianti ai
progetti
Art. 12
Le varianti e le diverse soluzioni di progetti, rese necessarie
da fatti imprevedibili o comunque non dipendenti dalla volontà del
professionista,
e quelle richieste dal committente debbono essere compensate in aggiunta alle
competenze per il progetto originale.
Anticipazione
spese ed onorari
Art. 13
Il professionista ha diritto di chiedere al committente
l’anticipo delle somme che ritiene necessarie in relazione all’ammontare
presumibile
delle spese da eseguire.
Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì il diritto al
pagamento fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 75 per cento
degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro
professionale già eseguita.
Il saldo degli onorari e delle spese deve essere versato al professionista
all’atto della cessazione del suo mandato e comunque non oltre
il 45° giorno dalla presentazione della parcella.
Trascorso tale termine decorreranno, a favore del professionista, gli interessi
legali sulle somme dovute e non pagate.
Deposito spese ed
onorari
Art. 14
Nei giudizi arbitrali o peritali il perito industriale può
chiedere il deposito integrale delle spese ed onorari.
Duplicati degli
atti
Art. 15
Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di
scritturazione e riproduzione, spetta al perito industriale, per diritto di
collazione, un compenso in ragione del 15 per cento della spesa stessa. La
percentuale è raddoppiata se la richiesta delle copie
avviene dopo 3 anni dalla consegna dell’elaborato.
Contenuto
Art. 16
La specifica deve contenere:
a) la intestazione personale del professionista;
b) la data di emissione;
c) l’indicazione del committente o di chi per esso ha passato l’ordine ed ha
seguito l’espletamento dell’incarico;
d) la specifica delle prestazioni eseguite e delle spese, indennità, compensi,
ecc., secondo l’ordine strettamente cronologico;
e) le eventuali indicazioni su particolari clausole o accordi e sul calcolo
degli onorari secondo i criteri di cui alla presente tariffa.
Capo II
ONORARI A PERCENTUALE (9)
Gruppi di
prestazioni
Art. 17
Agli effetti dell’applicazione dell’onorario a percentuale, le prestazioni
del perito industriale si dividono in due gruppi:
a) Esecuzione di opere.
b) Pareri e perizie estimative.
GRUPPO A -
ESECUZIONE DI OPERE
Oggetto
dell’onorario - Spese a carico del professionista
Art. 18
L’onorario per l’esecuzione di un’opera è comprensivo di tutto
quanto è dovuto al perito industriale per l’espletamento
completo dell’incarico conferitogli e cioè compilazione del progetto e del
preventivo, stipulazione dei contratti di esecuzione
o di appalto, direzione dei lavori, collaudo e liquidazione.
Sono compensate separatamente, poiché non comprese nella
competenza a percentuale, le seguenti prestazioni:
a) misura e contabilità dei lavori da compensarsi in base alla
tabella E/4;
b) revisione dei prezzi da compensarsi in base all’importo revisionato nella
misura del 25 per cento dell’onorario dovuto per la
misura e la contabilità dei lavori come dalla tabella E/4;
c) visite ad impianti, opere stabili, ecc., che hanno analogia con l’oggetto
dell’incarico e che siano effettuate col consenso del committente;
d) trattative preliminari e collaterali per pratiche di finanziamento,
esproprio, con le autorità, e confinanti ecc., che, per loro natura, escono
dalle attribuzioni normali del progetto o del lavoro;
e) consulenza ed opera di altri professionisti specializzati (art. 27).
Sono a carico del professionista tutte le spese di ufficio (sia
di concetto che d’ordine), di cancelleria, di copisteria e di disegno
necessarie
a rassegnare al committente un esemplare dell’elaborato (progetto, relazione,
capitolato, rendiconto).
Suddivisione delle
opere e incarichi interessanti più categorie
Art. 19
Agli effetti della determinazione degli onorari le opere sono
suddivise in classi e categorie come descritte nel seguente elenco con
l’avvertenza che, se un incarico professionale interessa più di una categoria,
gli onorari vengono commisurati separatamente sugli importi
dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.
ELENCO DELLE OPERE
IN CLASSI E CATEGORIE
Classe 1a - Costruzioni
rurali, industriali, civili:
A) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati
rurali, magazzini, edifici industriali e semplici e senza particolari esigenze
tecniche,
capannoni baracche, edifici provvisori di lieve importanza e simili.
B) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente,
scuole e ospedali di media importanza, case popolari, organismi costruttivi
semplici
in metallo e in gettate di conglomerato e ferro.
C) Gli edifici di cui alla lettera B) quando siano di importanza
maggiore, o costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e
di commercio, villini, edifici pubblici, edifici di ritrovo pubblico.
D) Restauri, trasformazioni, riparazioni, aggiunte e
sopraelevazioni di fabbricati.
Classe 2a - Impianti industriali
completi e cioè: macchinari apparecchi, servizi generali, ed annessi necessari
allo svolgimento dell’industria
e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e
dei dispositivi industriali:
A) Impianti per le industrie molitorie, cartarie,
alimentari, delle fibre tessili, del legno, del cuoio e simili.
B) Impianti dell’industria chimica inorganica, della
preparazione e distillazione dei combustibili; impianti siderurgici,
metallurgici,
officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi,
vetrerie e ceramiche, impianti per lavorazione delle pietre,
impianti per le industrie della fermentazione chimico-alimentare, tintoria e
stamperia di tessili.
C) Impianti dell’industria chimica organica, dell’industria
speciale, impianti per la preparazione e il trattamento dei minerali, per la
coltivazione e la sistemazione della cave miniere.
Classe 3a - Impianti di
servizi generali interni, concernenti stabilimenti industriali, costruzioni
civili, navi e miniere, e cioè macchinari,
apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnologico e non
facenti parte di opere complessivamente considerate
nelle precedenti classi:
A) Impianti di distribuzione di acqua, di combustibile
liquido e gassoso nell’interno di edifici, di navi, per scopi industriali,
impianti sanitari,
impianti fognatura domestica o industriale e opere relative al trattamento
delle acque di rifiuto.
B) Impianti per la produzione e distribuzione del freddo,
dell’aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento a
ventilazione, trasporti meccanici.
C) Impianti di illuminazione, telefonici, di segnalazione, di
controllo ecc. (10).
Classe 4a - Impianti
elettrici:
A) Impianti termoelettrici, impianti dell’elettrochimica e
dell’elettrometallurgica;
B) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di
conversione, impianti di trazione elettrica;
C) Impianti di stazione, linee e reti per trasmissioni e
distribuzione di energia elettrica, telegrafica, telefonica e radiotecnica.(10)
Classe 5a - Macchine
apparecchi e loro parti.
Classe 6a - Ferrovie e
strade ordinarie, manufatti, isolati, impianti teleferici.
Classe 7a - Impianti per
provvista, condotta, distribuzione di acqua, fognature urbane.
Per quanto non specificato nel presente articolo si procede per
analogia.
Applicazione della
tabella A/4
Art. 20
Quando per l’esecuzione delle opere indicate nell’elenco il
professionista presta la sua assistenza all’intero svolgimento dell’opera
dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla
liquidazione, le sue competenze sono calcolate in base
alla percentuale del consuntivo lordo dell’opera come indicato nella seguente
tabella A/4.
Per cosuntivo lordo dell’opera s’intende la somma di tutti gli importi delle
fatture e note delle varie imprese o ditte per lavori o forniture
computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata dagli eventuali importi
suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o
di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il
direttore dei lavori od il collaudatore potesse avere fatto per
qualsiasi ragione, sia in sede di conto finale o di collaudo. L’applicazione
della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa
per interpolazione lineare.
Discriminanti e
maggiorazioni
Art. 21
E’ esclusa dall’obbligo del professionista, salvo speciali
accordi, l’assistenza giornaliera e continua dei lavori.
Il professionista ha il diritto ad un maggiore compenso, da valutarsi
discrezionalmente entro il limite del 50 per cento della quota
spettante per la direzione dei lavori quando per mancanza di personale di
sorveglianza e di controllo, o per essere i lavori eseguiti
in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del professionista un
impegno personale maggiore del normale.
La tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità può a seconda
degli accordi col committente, essere espletata sia dal
professionista che da persona di comune fiducia del medesimo e del committente
ed in ogni modo, compensata separatamente
a norma dell’art. 18. Ove le contabilizzazioni siano espletate dal
professionista, gli onorari relativi sono decurtati di un terzo,
semprechè allo stesso professionista spetti il compenso di cui al precedente
comma.
Onorari per
prestazioni parziali (Tabella B/4)
Art. 22
Se le prestazioni professionali non comprendono il compimento
totale dell’opera, ma si riferiscono ad alcune funzioni parziali,
alle quali sia stato originariamente limitato l’incarico, la valutazione
dell’onorario è fatta sulla base delle aliquote specificate
nella tabella B/4 aumentate del 25 per cento.
Il computo viene fatto sull’importo consuntivo lordo dell’opera, o, in
mancanza, sul suo attendibile preventivo.
Nel caso di sospensione dell’incaricato, il compenso si valuta applicando le
corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo
della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata
e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto
dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.
Onorari integrali
per prestazioni incomplete (Tabella A/4)
Art. 23
Gli onorari di cui alla tabella A/4 sono dovuti integralmente
anche quando avviene che nell’adempimento dell’intero incarico
non siano eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all’art. 22
(tabella B/4) sempreché la aliquota o la somma
delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termine della tabella B/4 non
superi il valore di 0,20.
Onorari per
collaudi e liquidazioni
Art. 24
Qualora al professionista sia affidato anche il collaudo tecnico
dell’opera da lui diretta e liquidata, incarico ammissibile entro
i limiti stabiliti dalla legge, la relativa aliquota della tabella B/4 verrà
aumentata del 50 per cento; se gli sia affidata la sola
liquidazione di opere eseguite da altri la relativa aliquota è aumentata del
100 per cento.
Onorari per soli
collaudi
Art. 25
Per il professionista incaricato del solo collaudo di opere progettate,
dirette e liquidate da altri, l’onorario è regolato dalla tabella
C/4, applicando le percentuali della prima o della seconda colonna a secondo
che si tratti della pura e semplice collaudazione
delle opere con l’esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle
riserve, ovvero della collaudazione predetta e del riparo
della spesa a carico di vari condomini coutenti, ecc., in proporzione delle
quote di proprietà o carature a termine delle disposizioni
vigenti.
Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche
sull’importo delle riserve discusse indipendentemente
dal loro accoglimento.
Norme per
l’esecuzione dei collaudi
Art. 26
Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e
delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali
con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione del
collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle
riserve e questioni sorte durante l’esecuzione dei lavori.
Consulenza di altri
professionisti
Art. 27
Quando con il consenso del committente o per specifica
competenza (ad esempio calcolo cementi armati), si ritenga necessario
di ricorrere all’opera ed al consiglio di altri professionisti, questi hanno
diritto al loro compenso indipendentemente dalle
competenze del professionista incaricato (art. 11 e18).
GRUPPO B – PARERI
E PERIZIE ESTIMATIVE
DI BENI MOBILI ED IMMOBILI E DI DANNI
Perizie estimative
e loro definizioni
Art. 28
Le stime di beni mobili ed immobili (escluse cave, miniere e
navi), si distinguono in:
Tabella D/4: Onorari:
a) Parere estimativo: che è la stima sintetica delle cose in
oggetto ed è dato in forma verbale o scritta, senza formalità di
presentazione;
b) Perizia estimativa normale: che è la stima sommaria delle cose in oggetto
basata sulla valutazione degli elementi fondamentali
sintetici e fatta con breve relazione corredata di computi e tipi di massima,
se occorrono;
c) Perizia estimativa particolareggiata: che è la stima basata sulla
valutazione analitica delle singole parti della cosa in oggetto
ed è redatta in forma di relazione corredata da computi e distinte descrizioni
delle stesse singole parti.
Gli onorari sono stabiliti a percentuale della tabella D/4 oltre le
integrazioni di cui gli art. 5 e 6.
Onorari per stime
di importi non compresi in tabella
Art. 29
Per importi inferiori alle lire 500.000 gli onorari sono
valutati a discrezione, ma non saranno mai superiori a quelli delle
corrispondenti prestazioni per importi di lire 500.000.
Per importi superiori a lire 100.000.000 gli onorari sono stabiliti mediante
accordi fra le parti (14).
Danni causati da
sinistri
Art. 30
Gli onorari di cui agli articoli precedenti possono essere
raddoppiati quando trattasi della stima in contraddittorio o arbitrale di
danni causati da un sinistro di qualunque natura, salvo le maggiori aggiunte
cui il professionista avesse diritto per particolari condizioni
di ambiente, di disagio, di pericolosità, ecc.
Perizie
divisionali
Art. 31
Per le perizie divisionali, e per quelle che richiedono diverse
valutazioni per lo stesso oggetto, l’onorario dovuto è la somma
degli onorari dovuti per le singole prestazioni.
Inventari o
consegne
Art. 32
L’onorario per la compilazione di inventario o consegne senza
determinazione del valore per beni stabili urbani e per impianti
industriali redatti sulla scorta di precedenti consegne si commisura in ragione
del 6,6 per cento del canone d’affitto e di noleggio
lordi annui, reale o presunto (11).
Per altri oggetti, merci, materiali, ecc., si valuta a discrezione. Quando
l’impostazione avvenga ex novo, l’onorario è aumentato
del 30 per cento.
Prospetti e
bilanci – Migliorie straordinarie
Art. 33
L’onorario per i prospetti riassuntivi degli elementi da portarsi
a confronto nei bilanci di consegna o riconsegna (sommari del
consegnato o riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e credito) sia per i
beni stabili urbani che per gli impianti industriali
è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito,
applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie particolareggiate
(art. 28; lettera c) oltre il 4,2 per cento sul canone lordo di affitto del
primo anno di locazione, salvo il caso di affitti eccezionali
(come ad esempio per stabili centrali di grandi città, nel qual caso l’aggiunta
viene ridotta discrezionalmente) (12).
I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinarie
sono determinati in aggiunta ai precedenti criteri
dell’art. 28 delle perizie estimative.
Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio l’onorario per le valutazioni
dei debiti e crediti è suscettibile di aumento fino
al 50 per cento.
Capo III
ONORARI A QUANTITA’
Definizione ed
esempi
Art. 34
L’onorario deve essere valutato in ragione dell’unità di misura
in tutte quelle prestazioni di carattere normale nelle quali
la quantità entra come elemento principale di valutazione.
Sono in particolare da considerarsi tali:
a) disegni dal vero;
b) lavori topografici preparati e preliminari di altri lavori;
c) visite e prove idrauliche o a caldo di generatori di vapore e di recipienti
soggetti a pressione;
d) analisi chimiche, prove tecnologiche, e merceologiche di competenza dei
periti industriali chimici, tessili e tintori.
Rilievi di edifici
(Tabella F/4)
Art. 35
L’onorario per un disegno dal vero del prospetto, della pianta e
delle sezioni di un edificio è determinato in ragione dell’area
della parte rilevata come dalla tabella F/4.
Il rilievo ed il disegno di particolari ornamentali è a carico del committente,
oltre ai rimborsi di cui all’art. 6.
Rilievi
topografici (Tabella G/4)
Art. 36
L’onorario per il rilievo di aree fabbricabili è determinato
dalla tabella G/4, salvi i rimborsi o compensi di cui agli art. 5, 6 e 38.
Tabella H/4
Art. 37
L’onorario per un lavoro topografico planimetrico o altimetrico
di un complesso di terreni è determinato in ragione dell’area,
o dell’estensione come alla tabella H/4.
La spesa per lo sgombero della visuale e per il materiale occorso per i
tracciamenti è a carico del committente, oltre ai rimborsi
di cui agli articoli 5, 6 e 38.
I rilievi di zone per la costruzione di strade e canali o di strade e canali
esistenti, si valutano per superfici rilevate in base alla
effettiva larghezza media della zona rilevata ed applicando un aumento del 20
per cento sulla tabella.
Per profili longitudinali compenso addizionale da lire 13.500 a lire 27.000
l’ettometro a seconda della natura e situazione del terreno (13).
Capo IV
ONORARI A VACAZIONE
Definizione ed
esempi
Art. 38
Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e
computati a vacazione nelle prestazioni di carattere normale per le quali il
tempo concorre come elemento precipuo di valutazione, come:
a) rilievi di qualunque natura, esclusi, quelli contemplati in
altra parte della presente tariffa, comprese le formazioni dei tipi ed il
computo delle aree da fabbrica negli abitati, le competenze per le trattative
con le autorità o con terzi, le pratiche per espropri,
locazioni e simili;
b) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno per gli accessi ai lavori
o ai convegni, o per i sopralluoghi in genere;
c) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi,
se conseguenti a circostanze che il professionista
non poteva prevedere o indipendenti dalla sua volontà;
d) accertamenti dei danni in caso di sinistri marittimi;
e) visite agli scafi delle navi e galleggianti dei loro apparati motori e delle
loro parti complementari;
f) assistenza a prove tecnologiche di laboratorio o di officina, a prove
idrauliche, a saggi ed analisi chimiche, tessili, tintorie, ecc.;
g) assistenza a prove di funzionamento per collaudo di macchine motrici od
operatrici.
Onorari
Art. 39
Gli onorari sono stabiliti per il professionista incaricato, in
ragione di lire 15.000 per ogni ora o frazione di ora, oltre al 60% di
L. 15.000 all’ora per ogni aiuto di concetto (14).
Quando questo onorario è integrativo di quelli a percentuale od a quantità, il
compenso è ridotto a metà.
Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, di notte,
all’estero, detti compensi possono essere aumentati fino ad
un massimo del 60 per cento (15).
Le prestazioni a vacazione, si computano in base al tempo effettivamente
occorso. Per ogni periodo di un’ora o frazione si calcola
una vacazione. Non si possono chiedere di regola meno di due e più di 10
vacazioni al giorno, salvo i casi di urgenza o la esecuzione
di lavori in ore notturne (16).
Capo V
ONORARI A DISCREZIONE
Definizioni
Art. 40
L’onorario è valutato a discrezione del perito industriale, in
via generale, per tutte quelle prestazioni che per la loro natura,
la entità delle trattazioni e la particolare specializzazione del
professionista non possono essere compensate con i criteri della
percentuale, della quantità e del tempo.
Esempi
Art. 41
In particolare sono da valutarsi a discrezione:
a) consulenza e pareri tecnici orali o per corrispondenza;
b) lavori di opere d’importo inferiore a lire 500.000;
c) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di
produzione, costruzione e di impianti;
d) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione;
e) organizzazione scientifica del lavoro;
f) perizie estimative di beni in forma di parere verbale e di lettera, memorie,
e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile
o penale, consulenza su brevetti;
g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù ,
diritti di acqua, riconfinazioni;
h) opere di consolidamento;
i) studio della causa originaria di un sinistro o di un danno generale;
l) rilievi e conferenze per lavori preliminari non seguiti da ordinazioni;
m) prove, analisi e saggi di carattere tecnologico che presentano particolare
difficoltà di elaborazione o di uso non comune;
n) ripartizione delle spese di costruzione, riforma, manutenzione, ecc., fra
condomini, comproprietari, utenti, ecc.;
o) le pratiche presso gli enti pubblici (provincia, comune, catasto, imposte,
registro, ecc.), compresi i frazionamenti catastali di
soli beni ed immobili urbani entro i limiti in cui queste prestazioni rientrino
nella competenza del perito industriale.
Nella determinazione dell’onorario devesi avere particolare
riguardo alla competenza specifica del professionista.
In ogni caso l’onorario non potrà mai essere inferiore a quello che
risulterebbe da un possibile computo a vacazione.
Capo VI
PERITI CHIMICI
Analisi chimiche
Art. 42
Non essendo possibile determinare un elenco completo di tutte le
analisi che potrebbero essere richieste ai periti chimici, si stabilisce
che, salvo il caso di analisi di particolare importanza per le quali gli
onorari vengono di volta in volta concordati fra le parti, per ogni
analisi semplice (ricerca qualitativa e determinazione quantitativa di un
elemento), al perito industriale deve essere corrisposto un
minimo di lire 25.000 (17).
Capo VII
PERITI MINERARI
Stime di cave e
miniere
Art. 43
L’onorario per la compilazione della stima di una cava o di una miniera,
corredata dalle descrizioni dei luoghi, del bacino geologico
e delle costruzioni dei cantieri e degli impianti industriali annessi, viene
liquidato in base alle seguenti percentuali con un minimo
di lire 83.500 (18)
Fino a L. 10.000.000 2,125%
L. 20.000.000 1,912%
L. 50.000.000 1,700%
L. 100.000.000 1,487%
L. 250.000.000 1,275%
L. 500.000.000 1,000%
oltre L. 500.000.000 0,700% (19)
Per i valori intermedi si procede per interpolazione lineare.
L’onorario viene determinato applicando dette percentuali al
valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e
degli impianti industriali, quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e
degli impianti è fatta in modo sintetico.
Quando invece si richiede una stima meno sommaria, e cioè una stima
particolareggiata, l’onorario dovuto per la stima del giacimento
viene determinato applicando le percentuali suesposte al valore del solo
giacimento e l’onorario dovuto per la stima della costruzione
dei cantieri o degli impianti viene liquidato, a parte od in aggiunta, con le
norme di cui all’art. 28.
Prospezione
geologica e mineraria
Visite a permessi minerari (Tabella I/4)
Art. 44
L’onorario per la prospezione geologica e mineraria di una regione
con determinazione geognostica tracciata su topografia al 50.000
e relativa relazione, quello per la visita a permessi minerari in lavorazione a
miniere tanto in esercizio che inattive con relazione sulla
geognosia del suolo, del territorio, sui giacimenti e su tutti i lavori
accessibili, è determinato in ragione della superficie e del volume,
come da tabella I/4.
Capo VIII
PERITI NAUTICI
Stima di navi
(Tabella L/4)
Art. 45
L’onorario per la stima di una nave è determinato in ragione
della stazza lorda ed in relazione al tipo di bastimento, come da tabella I/4.
(1) La presente tariffa è stata aggiornata ai sensi ed in
conformità delle variazioni stabilite e previste dalla Legge e dai Decreti
seguenti:
I) Legge 7 marzo 1967, n. 118 – (Gazz. Uff. 25 marzo 1967, n. 76).
II) Decreto Ministeriale 30 ottobre 1969 – (Gazz. Uff. 14 novembre 1969, n.
288).
III) Decreto Ministeriale 6 luglio – (Gazz. Uff. 4 agosto 1973, n. 201).
IV) Decreto Ministeriale 26 febbraio 1977 – (Gazz. Uff. 3 marzo 1977, n. 60).
V) Decreto Ministeriale 15 gennaio 1981 – (Gazz. Uff. 17 febbraio 1981, n. 16).
VI) Decreto Ministeriale 14 aprile 1987 – (Gazz. Uff. 21 maggio 1987, n. 116).
VII) La presente tariffa è stata maggiorata ai sensi del nuovo D. M. n. 250 del
28-2-94 – (Gazz. Uff. n. 96 del 27-4-94).
(2) V. art. 2222 e seg. Cod. Civ.: Del lavoro autonomo e art.
2229 e seg; C.C. : Delle professioni intellettuali.
- Art. 2751, n. 5 C.C.: privilegio generale su mobili per le retribuzioni dei
professionisti.
- Art. 2596, n. 2 e seg. C.C: prescrizione presuntiva (triennale) del diritto
dei professionisti al compenso dell’opera prestata e al rimborso delle spese.
- Art. 633, n. 3 e seg. C.C.: procedimento di ingiunzione per il pagamento di
onorari.
(3) V. art. 2233 C.C.
(3 bis) vedi nota (9) art. 17.
(4) I compensi a percentuale sono compensi che vengono
determinati in base ad una percentuale che decrescente, secondo scaglioni o
iperbole,
al crescere dell’importo delle opere cui la prestazione si riferisce e subiscono
due variazioni di segno opposto:
a) da un lato aumentano nominalmente, in quanto con il passare degli anni la
stessa opera subisce un aumento di valore;
b) dall’altro diminuiscono a seguito del ridotto potere d’acquisto della
moneta.
Inoltre le prestazioni di cui agli art. 18 (tab. E/4) – 19 (tab. A/4) – 25
(tab. C/4) – 28 (tab. D/4) prevedono che il compenso venga stabilito secondo
un’iperbole determinata con la seguente formula matematica in percentuale
decrescente al crescere dell’importo.
(5) Compensi a quantità sono i compensi che vengono stabiliti in
importo fisso in base alla quantità di lavoro eseguito, per cui non essendo
ancorati
all’entità economica delle opere cui la prestazione si riferisce occorre
precisare che:
1) alcune prestazioni sono compensate in misura fissa e quindi esposte
all’erosione della svalutazione monetaria e sono le tariffe contemplate negli
art.6
III comma; 7; 37 IV comma; 42; 43 primo comma.
2) altre prestazioni sono compensate in misura percentuale fissa sull’importo
cui le prestazioni stesse si riferiscono e quindi non sono influenzate
dal
fenomeno precedente e sono contemplate negli art. 7; 15; 32; 33.
Inoltre le prestazioni di cui agli art. 35 (tab. F/4) – 36 (tab. g/4) – 37
(tab. H/4) – 44 (tab. I/4) – 45 (tab. L/4) prevedono onorari di importo fisso
influenzabile
dalla svalutazione monetaria.
(6) Originariamente l’indennità era di L. 50)
(7) Originariamente era detto: "con un minimo di L. 250 ed
un massimo di L. 400".
(8) Professioni – Onorari – Procedimento di liquidazione –
Opposizione – Credito riguardante onorari per prestazioni professionali – Onere
della prov
a carico del professionista – Contenuto – Valore della parcella –
Professioni – Periti industriali – Competenza professionale – Progettazione di
edific
di modeste proporzioni e senza particolari esigenze tecniche – Giudizio
sulle caratteristiche dell’edificio progettato – Competenza del giudice di
merito.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di prestazioni
professionali, incombe pur sempre al professionista l’onere di provare, oltre
al conferimento dell’incarico, l’effettività delle prestazioni indicate nella
parcella; invero, il parere, espresso sulla parcella stessa dal competente
organo
professionale, costituisce un mero controllo sulla corrispondenza delle voci
elencate a quelle previste nella tariffa. Ai fini della determinazione della
competenza professionale dei periti industriali, il giudizio se l’opera rientri
o non rientri entro i limiti della costruzione di edifici di modeste
proporzioni e
senza particolari esigenze tecniche (che l’art. 19 L. 12 marzo 1957 n°. 146,
consente di progettare a tale categoria di professionisti), concertandosi in
un apprezzamento di fatto, è demandato esclusivamente al giudice di merito.
(Cass. Civ. 326 del 3 febbraio1969 – Sez. I).
(9) Art. 3 – Per i lavori da liquidarsi a percentuale, il
professionista ha la facoltà di percepire i compensi accessori e gli eventuali
compensi a vacazione
a norma degli articoli 5, 6, 7, 38 e 39 della tariffa, ovvero di conglobare
tutti i suddetti compensi in una cifra che non potrà superare il 60 per cento
degli
onorari a percentuale.
In caso di disaccordo con il committente, la percentuale di tale conglobamento
sarà determinata dal consiglio del collegio, in ogni caso entro il predetto
limite massimo. (D.M. 30-X-1969 in Gazz. Uff. n. 288 del 14-XI-1969).
(10) Alla terza classe c) appartengono anche gli impianti di
trasmissione e distribuzione di energia. L’Assemblea Generale del Consiglio
Superiore dei
LL.PP. in data 16/XII/1983 con voto n. 228 ha dichiarato che "Esulano dal
campo professionale dell’architetto, in quanto non si configurano come
opere di edilizia civile di cui all’art. 52 del R.D. 23/X/1925 n. 2537, le
costruzioni stradali, le opere igienico – sanitarie (acquedotti e fognature),
gli impianti elettrici e le opere idrauliche".
(11) Originariamente l’aliquota era del 3%, ora deve applicarsi
la formula prevista dall’art. 2 del D.M.
(12) Originariamente l’aliquota era del 2%
(13) Originariamente gli importi erano "da L. 800 a L.
1.600".
(14) Originariamente gli onorari erano rispettivamente di L. 800
e di L. 500.
(15) Occorre applicare la formula prevista all’art. 2 del D.M.
(16) L’urgenza deve essere documentata o espressamente indicata
nel mandato.
(17) Originariamente l’importo era di L. 1.500.
(18) Originariamente il minimo era di L. 5.000.
(19) Originariamente le aliquote erano nell’ordine: 1,00 – 0,90
– 0,80 – 0,70 - 0,60 – 0,40 – 0,10 per cento.
TABELLA A/4
ONORARI A PERCENTUALE PER ESECUZIONI
COMPLETE DI OPERE
(Articolo 19)
|
Importo delle
opere |
CLASSE I Costruzioni
Edilizie |
CLASSE II Imp. industriali
completi |
CLASSE III Imp. di servizi
gen. |
|||||||
|
A t=-0,20 |
B t=-0,20 |
C t=-0,20 |
D t=-0,20 |
A t=-0,26 |
B t=-0,26 |
C t=-0,26 |
A t=-0,30 |
B t=-0,30 |
C t=-0,30 |
|
|
5.000.000 |
8,1800 |
10,7334 |
11,6146 |
16,0888 |
8,0255 |
9,6412 |
14,6738 |
16,1652 |
18,7952 |
25,1473 |
|
10.000.000 |
7,1211 |
9,3440 |
10,1111 |
14,0061 |
6,7020 |
8,0513 |
12,2539 |
13,1302 |
15,4796 |
20,1448 |
|
15.000.000 |
6,5664 |
8,6162 |
9,3236 |
12,9151 |
6,0315 |
7,2457 |
11,0279 |
11,6264 |
13,8183 |
17,6935 |
|
20.000.000 |
6,1993 |
8,1344 |
8,8023 |
12,1930 |
5,5968 |
6,7235 |
10,2331 |
10,6650 |
12,7488 |
16,1374 |
|
30.000.000 |
5,7164 |
7,5008 |
8,1166 |
11,2433 |
5,0368 |
6,0508 |
9,2092 |
9,4435 |
11,3806 |
14,1737 |
|
40.000.000 |
5,3968 |
7,0814 |
7,6628 |
10,6146 |
4,6738 |
5,6147 |
8,5455 |
8,6627 |
10,4998 |
12,9272 |
|
50.000.000 |
5,1612 |
6,7723 |
7,3283 |
10,1513 |
4,4104 |
5,2983 |
8,0639 |
8,1018 |
9,8639 |
12,0363 |
|
70.000.000 |
4,8253 |
6,3316 |
6,8514 |
9,4907 |
4,0409 |
4,8544 |
7,3884 |
7,3239 |
8,9770 |
10,8076 |
|
100.000.000 |
4,4931 |
5,8957 |
6,3797 |
8,8373 |
3,6830 |
4,4245 |
6,7340 |
6,5807 |
8,1238 |
9,6419 |
|
150.000.000 |
4,1431 |
5,4364 |
5,8828 |
8,1489 |
3,3145 |
3,9818 |
6,0603 |
5,8270 |
7,2519 |
8,4686 |
|
200.000.000 |
3,9115 |
5,1325 |
5,5538 |
7,6933 |
3,0757 |
3,6949 |
5,6235 |
5,3452 |
6,6907 |
7,7238 |
|
300.000.000 |
3,6068 |
4,7327 |
5,1212 |
7,0940 |
2,7679 |
3,3252 |
5,0609 |
4,7330 |
5,9726 |
6,7840 |
|
400.000.000 |
3,4051 |
4,4681 |
4,8349 |
6,6974 |
2,5685 |
3,0855 |
4,6961 |
4,3416 |
5,5104 |
6,1873 |
|
500.000.000 |
3,2565 |
4,2731 |
4,6239 |
6,4051 |
2,4237 |
2,9116 |
4,4314 |
4,0605 |
5,1766 |
5,7609 |
|
700.000.000 |
3,0446 |
3,9950 |
4,3230 |
5,9882 |
2,2207 |
2,6677 |
4,0602 |
3,6706 |
4,7112 |
5,1729 |
|
1.000.000.000 |
2,8350 |
3,7199 |
4,0253 |
5,5759 |
2,0240 |
2,4314 |
3,7006 |
3,2982 |
4,2634 |
4,6149 |
|
Importo delle
opere |
CLASSE IV Impianti
elettrici |
CLASSE V |
CLASSE VI Ferrovie e
strade |
CLASSE VII |
||||
|
A |
B |
C |
Macchine ed
appar. |
Strade ferrovie
pianura collina canali |
Strade ferrovie
in montagna |
Manuf. stradali
e per opere idraul. |
Acqued. e
fognature |
|
|
t = - 0,35 |
t = - 0,35 |
t = - 0,35 |
t = - 0,25 |
t = - 0,25 |
t = - 0,25 |
t = - 0,25 |
t = - 0,25 |
|
|
5.000.000 |
17,6475 |
14,1180 |
7,2943 |
10,2662 |
8,0995 |
12,1492 |
12,6394 |
9,6156 |
|
10.000.000 |
13,8459 |
11,0767 |
5,7230 |
8,6328 |
6,8108 |
10,2162 |
10,6284 |
8,1986 |
|
15.000.000 |
12,0141 |
9,6112 |
4,9658 |
7,8006 |
6,1543 |
9,2314 |
9,6039 |
7,4686 |
|
20.000.000 |
10,8633 |
8,6906 |
4,4902 |
7,2593 |
5,7272 |
8,5908 |
8,9374 |
6,9904 |
|
30.000.000 |
9,4260 |
7,5408 |
3,8961 |
6,5595 |
5,1751 |
7,7627 |
8,0758 |
6,3680 |
|
40.000.000 |
8,5232 |
6,8185 |
3,5229 |
6,1043 |
4,8160 |
7,2240 |
7,5154 |
5,9603 |
|
50.000.000 |
7,8828 |
6,3063 |
3,2582 |
5,7731 |
4,5547 |
6,8320 |
7,1076 |
5,6621 |
|
70.000.000 |
7,0071 |
5,6057 |
2,8963 |
5,3073 |
4,1872 |
6,2808 |
6,5342 |
5,2404 |
|
100.000.000 |
6,1847 |
4,9478 |
2,5564 |
4,8546 |
3,8300 |
5,7450 |
5,9768 |
4,8277 |
|
150.000.000 |
5,3665 |
4,2932 |
2,2181 |
4,3866 |
3,4608 |
5,1912 |
5,4006 |
4,3978 |
|
200.000.000 |
4,8524 |
3,8820 |
2,0057 |
4,0822 |
3,2206 |
4,8310 |
5,0259 |
4,1163 |
|
300.000.000 |
4,2105 |
3,3684 |
1,7403 |
3,6887 |
2,9102 |
4,3653 |
4,5414 |
3,7497 |
|
400.000.000 |
3,8072 |
3,0457 |
1,5736 |
3,4327 |
2,7082 |
4,0623 |
4,2262 |
3,5097 |
|
500.000.000 |
3,5211 |
2,8169 |
1,4554 |
3,2465 |
2,5613 |
3,8419 |
3,9969 |
3,3341 |
|
700.000.000 |
3,1299 |
2,5040 |
1,2937 |
2,9845 |
2,3547 |
3,5320 |
3,6745 |
3,0858 |
|
1.000.000.000 |
2,7626 |
2,2101 |
1,1419 |
2,7299 |
2,1538 |
3,2307 |
3,3610 |
2,8428 |
TABELLA B/4
ALIQUOTA DELLE PRESTAZIONI DI CUI ALLA TABELLA A/4
(Articolo 22)
|
PRESTAZIONI
PARZIALI Frazionamento della unità Percentuale
della prestazione totale di cui alla tabella A/4 |
CLASSI delle OPERE (Art. 19) |
||||||
|
I A, B, C, D Costruzioni edili |
II B, C Impianti industriali |
III A, B, C Impianti ser.generali |
IV A, B, C Impianti elettrici |
V Macchine ecc. |
VI Ferrovie, strade, ecc |
VII Acqua, fogne |
|
|
Progetto di massima |
0,10* |
0,12 |
0,12 |
0,08 |
0,12 |
0,07 |
0,10 |
|
Preventivo sommario |
0,05 |
0,03 |
0,03 |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
Progetto definitivo |
0,25 |
0,22 |
0,22 |
0,18 |
0,30 |
0,15 |
0,15 |
|
Preventivo particolareggiato |
0,12 |
0,10 |
0,10 |
0,07 |
0,07 |
0,12 |
0,05 |
|
Disegni costruttivi |
0,10 |
0,08 |
0,08 |
0,05 |
0,08 |
0,10 |
0,12 |
|
Capitolati, contratti di appalto |
0,03 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
- |
0,08 |
0,10 |
|
Direzione tecnica dei lavori |
0,25 |
0,15 |
0,15 |
0,20 |
0,15 |
0,25 |
0,25 |
|
Prove di officina |
- |
- |
- |
- |
0,12 |
- |
- |
|
Collaudo (sola assistenza)
(v.art.24) |
0,03 |
0,15 |
0,15 |
0,20 |
0,13 |
0,05 |
0,05 |
|
Liquidazione lavori |
0,07 |
0,05 |
0,05 |
0,10 |
- |
0,15 |
0,15 |
|
|
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
(*) Progetti di massima e piani
planovolumetrici di utilizzazione di aree lottizzabili.
TABELLA C/4
COLLAUDI E OPERE DI TERZI
(Articolo 25)
|
IMPORTO DELLE OPERE |
per ogni
100 lire d’importo |
|
|
A collaudo ed esame atti contabili t=-0,22 |
B collaudo ed esami atti contab.
spese fra Cond. t=-0,20 |
|
|
5.000.000 |
0,4526 |
0,7230 |
|
10.000.000 |
0,3886 |
0,6294 |
|
15.000.000 |
0,3554 |
0,5804 |
|
20.000.000 |
0,3336 |
0,5479 |
|
30.000.000 |
0,3052 |
0,5052 |
|
40.000.000 |
0,2864 |
0,4770 |
|
50.000.000 |
0,2727 |
0,4562 |
|
70.000.000 |
0,2533 |
0,4265 |
|
100.000.000 |
0,2342 |
0,3971 |
|
150.000.000 |
0,2142 |
0,3662 |
|
200.000.000 |
0,2010 |
0,3457 |
|
300.000.000 |
0,1839 |
0,3188 |
|
400.000.000 |
0,1726 |
0,3010 |
|
500.000.000 |
0,1643 |
0,2878 |
|
700.000.000 |
0,1526 |
0,2691 |
|
1.000.000.000 |
0,1411 |
0,2506 |
TABELLA D/4
PARERE E PERIZIE ESTIMATIVE
(Articolo 28)
|
VALORE STIMATO |
Impianti
elettrici |
Macchinari,
apparecchi e loro parti |
Materiale e
prodotti tessili Macchinari impianti tessili |
Pellett. e cuoi |
|||
|
Parere
estimativo |
Perizia normale |
Parere
estimativo |
Perizia normale |
Parere
estimativo |
Perizia normale |
Greggi e
conciati calzaturieri |
|
|
t = - 0,28 |
t = - 0,28 |
t = - 0,28 |
t = - 0,28 |
t = - 0,45 |
t = - 0,45 |
t = - 0,45 |
|
|
500.000 |
- |
- |
- |
- |
3,2097 |
7,9013 |
7,9013 |
|
1.000.000 |
- |
- |
- |
- |
2,3496 |
5,7841 |
5,7841 |
|
2.000.000 |
- |
- |
- |
- |
1,7200 |
4,2342 |
4,2342 |
|
5.000.000 |
1,4243 |
3,0441 |
1,4243 |
2,0666 |
1,1388 |
2,8035 |
2,8035 |
|
10.000.000 |
1,1730 |
2,5071 |
1,1730 |
1,7020 |
0,8337 |
2,0523 |
2,0523 |
|
15.000.000 |
1,0472 |
2,2380 |
1,0472 |
1,5194 |
0,6946 |
1,7100 |
1,7100 |
|
20.000.000 |
0,9661 |
2,0648 |
0,9661 |
1,4018 |
0,6103 |
1,5023 |
1,5023 |
|
30.000.000 |
0,8624 |
1,8432 |
0,8624 |
1,2513 |
0,5085 |
1,2518 |
1,2518 |
|
40.000.000 |
0,7957 |
1,7006 |
0,7957 |
1,1545 |
0,4468 |
1,0998 |
1,0998 |
|
50.000.000 |
0,7475 |
1,5976 |
0,7475 |
1,0846 |
0,4041 |
0,9947 |
0,9947 |
|
70.000.000 |
0,6803 |
1,4539 |
0,6803 |
0,9870 |
0,3473 |
0,8549 |
0,8549 |
|
100.000.000 |
0,6156 |
1,3157 |
0,6156 |
0,8932 |
0,2958 |
0,7282 |
0,7282 |
|
150.000.000 |
0,5496 |
1,1745 |
0,5496 |
0,7974 |
0,2465 |
0,6067 |
0,6067 |
|
200.000.000 |
0,5070 |
1,0836 |
0,5070 |
0,7357 |
0,2165 |
0,5331 |
0,5331 |
|
300.000.000 |
0,4526 |
0,9673 |
0,4526 |
0,6567 |
0,1804 |
0,4441 |
0,4441 |
|
400.000.000 |
0,4176 |
0,8925 |
0,4176 |
0,6059 |
0,1585 |
0,3902 |
0,3902 |
|
500.000.000 |
0,3923 |
0,8384 |
0,3923 |
0,5692 |
0,1434 |
0,3529 |
0,3529 |
|
700.000.000 |
0,3570 |
0,7630 |
0,3570 |
0,5180 |
0,1232 |
0,3033 |
0,3033 |
|
1.000.000.000 |
0,3231 |
0,6905 |
0,3231 |
0,4688 |
0,1050 |
0,2584 |
0,2584 |
|
VALORE STIMATO |
Costruzioni
rurali civili industriali |
Impianti
industriali completi |
Impianti
generali |
Servizi interni |
|||
|
Parere
estimativo |
Perizia
estimativa normale |
Perizia
estimativa particolare |
Parere
estimativo |
Perizia normale |
Parere
estimativo |
Perizia normale |
|
|
t = - 0,28 |
t = - 0,28 |
t = - 0,28 |
t = - 0,35 |
t = - 0,35 |
t = - 0,28 |
t = - 0,28 |
|
|
5.000.000 |
0,7260 |
1,8432 |
3,0420 |
1,7141 |
3,4622 |
2,0012 |
4,6137 |
|
10.000.000 |
0,5979 |
1,5180 |
2,5054 |
1,3449 |
2,7164 |
1,6482 |
3,7998 |
|
15.000.000 |
0,5338 |
1,3551 |
2,2365 |
1,1669 |
2,3570 |
1,4713 |
3,3920 |
|
20.000.000 |
0,4925 |
1,2502 |
2,0634 |
1,0552 |
2.1313 |
1,3574 |
3,1295 |
|
30.000.000 |
0,4396 |
1,1160 |
1,8420 |
0,9156 |
1,8493 |
1,2117 |
2,7936 |
|
40.000.000 |
0,4056 |
1,0297 |
1,6994 |
0,8279 |
1,6722 |
1,1179 |
2,5774 |
|
50.000.000 |
0,3810 |
0,9673 |
1,5965 |
0,7657 |
1,5465 |
1,0502 |
2,4213 |
|
70.000.000 |
0,3468 |
0,8803 |
1,4529 |
0,6806 |
1,3747 |
0,9558 |
2,2036 |
|
100.000.000 |
0,3138 |
0,7967 |
1,3148 |
0,6007 |
1,2134 |
0,8650 |
1,9942 |
|
150.000.000 |
0,2801 |
0,7112 |
1,1737 |
0,5213 |
1,0528 |
0,7721 |
1,7802 |
|
200.000.000 |
0,2584 |
0,6561 |
1,0829 |
0,4713 |
0,9520 |
0,7124 |
1,6424 |
|
300.000.000 |
0,2307 |
0,5857 |
0,9667 |
0,4090 |
0,8260 |
0,6359 |
1,4661 |
|
400.000.000 |
0,2129 |
0,5404 |
0,8919 |
0,3698 |
0,7469 |
0,5867 |
1,3527 |
|
500.000.000 |
0,2000 |
0,5077 |
0,8378 |
0,3420 |
0,6908 |
0,5512 |
1,2707 |
|
700.000.000 |
0,1820 |
0,4620 |
0,7625 |
0,3040 |
0,6141 |
0,5016 |
1,1565 |
|
1.000.000.000 |
0,1647 |
0,4181 |
0,6900 |
0,2683 |
0,5420 |
0,4539 |
1,0466 |
TABELLA E/4
ONORARI PER LA MISURA E CONTABILITA’ DEI LAVORI (1)
(Articolo 18)
|
IMPORTO DELL’OPERA |
Onorario per ogni 100 lire
d’importo per lavori edilizi e stradali |
|
Fino
a 10.000.000 |
3,55 |
|
Sul
di più fino a 20.000.000 |
2,97 |
|
Sul
di più fino a 50.000.000 |
2,37 |
|
Sul
di più fino a 100.000.000 |
1,78 |
|
Sul
di più fino a 250.000.000 |
1,47 |
|
Sul
di più fino a 500.000.000 |
1,04 |
|
Sul
di più fino a 1.000.000.000 |
0,88 |
Gli onorari di cui alla presente tabella, se riferiti a lavori
di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione sono maggiorati come
appresso:
per riparazioni e trasformazioni: del 20%
per aggiunte ed ampliamento: del 10%
per ordinaria manutenzione: del 60%
TABELLA F/4
ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVO DI STABILI ED OPERE EDILIZIE
(Articolo 35)
|
DISEGNO BASE SU MISURAZIONE
TOTALITARIA |
pianta o sezione per ogni metro
quadrato rilevato |
prospetto per metro quadrato
rilevato |
|||||
|
rapporto del disegno |
rapporto del disegno |
||||||
|
1/50 |
1/100 |
1/200 |
1/500 |
1/50 |
1/100 |
1/200 |
|
|
LIRE |
|||||||
|
Edifici
semplici e con ambienti in prevalenza regolari: |
|||||||
|
oltre
mq. 1.000 |
845 |
660 |
470 |
280 |
1.690 |
1.315 |
940 |
|
da
mq. 999 a mq. 600 |
940 |
750 |
585 |
375 |
1.880 |
1.505 |
1.130 |
|
da
mq. 599 a mq. 300 |
1.035 |
845 |
660 |
- |
2.065 |
1.690 |
1.220 |
|
fino
a mq. 299 |
1.410 |
1.220 |
1.130 |
- |
2.440 |
2.065 |
1.595 |
|
Per
edifici complicati con ambienti di forma irregolare, richiedenti misure indirette,
diagonali, ecc., prospetti di importanza e complicazione architettonica: |
|||||||
|
oltre
mq. 1.000 |
1.410 |
1.220 |
1.130 |
375 |
2.440 |
2.065 |
1.690 |
|
da
mq. 999 a mq. 600 |
1.595 |
1.410 |
1.315 |
470 |
2.820 |
2.350 |
1.880 |
|
da
mq. 599 a mq. 300 |
1.785 |
1.595 |
1.505 |
- |
3.195 |
2.630 |
2.065 |
|
fino
a mq. 299 |
2.065 |
1.880 |
1.785 |
- |
3.570 |
2.910 |
2.255 |
Per altri disegni
sulla base del primo e senza misurazione totalitaria: riduzione del 25% sugli
importi risultanti come sopra.
TABELLA G/4
ONORARI PER RILIEVI E DISEGNI DI AREE FABBRICABILI
(Articolo 36)
|
OPERAZIONI |
SCALA DELLA PIANTA |
|||
|
1:50 |
1:100 |
1:200 |
1:500 |
|
|
|
Lire |
|||
|
Pianta
delle aree fabbricabili: |
||||
|
fino
a metri quadrati 1.000 per mq. |
201 |
193 |
181 |
169 |
|
fino
a metri quadrati 5.000 per mq. |
188 |
181 |
165 |
150 |
|
fino
a metri quadrati 10.000 per mq. |
155 |
131 |
118 |
94 |
Per superfici
intermedie: interpolazione lineare
TABELLA H/4
ONORARI PER DISEGNI CON RILIEVI DI TERRENI
(Articolo 37)
|
NATURA E SITUAZIONE DEL TERRENO |
RAPPORTO DEL DISEGNO 1:1000 compenso per ettaro |
|||||
|
Addizionali per: |
||||||
|
solo ril. e dis. plan. linee
poligon. |
rilievo e disegno altimet. con
tracc. curva di livello orizzontale nella planimetria |
calcolo grafico delle superfici |
||||
|
equidistanza curve |
||||||
|
m. 2 |
m. 5 |
m. 10 |
||||
|
|
LIRE |
|||||
|
Terreno
di normale percorribilità: |
|
|||||
|
pianura |
62.738 |
37.643 |
32.768 |
25.080 |
10.023 |
|
|
collina |
75.286 |
55.195 |
45.142 |
35.118 |
12.532 |
|
|
montagna |
100.381 |
62.738 |
55.195 |
45.142 |
15.027 |
|
|
terreno
accidentato o di difficoltosa percorribilità: |
|
|||||
|
pianura |
87.819 |
50.176 |
42.632 |
37.643 |
12.532 |
|
|
collina |
100.381 |
67.728 |
60.228 |
47.666 |
15.027 |
|
|
montagna |
125.477 |
82.814 |
70.252 |
57.704 |
15.027 |
|
|
Terreno
molto accidentato di difficile percorribilità: |
|
|||||
|
pianura |
112.929 |
65.218 |
55.195 |
44.522 |
12.532 |
|
|
collina |
125.477 |
82.814 |
70.252 |
57.704 |
15.027 |
|
|
montagna |
150.572 |
100.381 |
80.290 |
65.218 |
17.552 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Piccoli
centri urbani (inferiori a 10.000 abitanti) |
200.763 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Centri
urbani (aree non fabbricabili) |
300.273 |
|
|
|
|
|
Disegni in scala
più grande: aumento dal 10 al 20%. Rilievi di zone per la costruzione di strade
e canali o di strade e canali
esistenti: si valutano per superfici rilevate in base alla effettiva larghezza
della zona rilevata ed applicando un aumento del 25%
sulla tabella. Per profili longitudinali: compenso addizionale da L. 2.434 a L.
4.870 l’ettometro a seconda della natura e situazioni
del terreno.
TABELLA I/4
(Articolo 44)
|
PROSPEZIONE GEOLOGICA E MINERARIA
DI UNA REGIONE |
VISITE A PERMESSI MINERARI |
||
|
Lire per ettaro superficie
espletata |
Lire per metro cubo di giacimento
compreso fra le rocce incassanti |
||
|
Fino
a ettari 50 |
376.457 |
Fino
a metri cubi 1000 |
784.305 |
|
Per
ettaro in più da 51 a 100 ettari |
6.259 |
Per
ogni metro cubo oltre 1.000 fino a 10.000 |
295 |
|
Per
ettaro in più oltre i 100 ettari |
3.744 |
Per
ogni metro cubo oltre 10.000 fino a 25.000 |
218 |
|
|
|
Per
ogni metro cubo oltre 25.000 fino a 50.000 |
155 |
|
|
|
Per
ogni metro cubo oltre 50.000 |
62 |
TABELLA L/4
STIMA DI NAVI
(Articolo 45)
|
|
PER TONNELLATE DI STAZZA LORDA |
||||||
|
piroscafi |
velieri |
motovelieri |
|||||
|
carico |
cister. |
pass. |
caric. |
cister. |
caric. |
cister. |
|
|
Con
visita dettagliata per compra-vendita: |
|||||||
|
fino
250 tonn. |
503 |
577 |
601 |
300 |
349 |
375 |
423 |
|
da
250 a 500 t. |
450 |
490 |
537 |
248 |
288 |
362 |
362 |
|
da
500 a 1000 t. |
401 |
490 |
490 |
201 |
225 |
251 |
288 |
|
da
1000 a 1500 t. |
349 |
413 |
425 |
150 |
174 |
188 |
212 |
|
da
1500 a 2000 t. |
300 |
349 |
362 |
100 |
112 |
124 |
150 |
|
da
2000 a 3000 t. |
251 |
288 |
300 |
50 |
50 |
60 |
74 |
|
da
3000 a 4000 t. |
188 |
225 |
225 |
24 |
24 |
37 |
37 |
|
da
4000 a 5000 t. |
125 |
125 |
150 |
- |
- |
- |
- |
|
da
5000 a 8000 t. |
60 |
74 |
74 |
- |
- |
- |
- |
|
da
8000 t. in più |
24 |
24 |
24 |
- |
- |
- |
- |
Con visita
sommaria per ordine di autorità giudiziaria per compilazione di bilancio: 50%
della quota sopraindicata. Con visita
sommaria per stabilire il valore contribuente in avaria comune: 40% delle quote
sopraindicate. Senza visita per determinare il
valore da assicurarsi: 20% delle quote sopraindicate. Per piroscafi di oltre 16
anni, velieri e motovelieri di oltre 20 anni, bastimenti
con certificati di classe di prossima scadenza: l’onorario aumenta del 10%.
L’onorario minimo di una stima è di L. 30.454 per
i piroscafi, L. 15.227 per i velieri e L. 18.272 per i motovelieri.