Per la disciplina delle modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonché sulla tenuta dei relativi registri
(Delibera del C.N.P.I. del 24-05-1990 ai sensi dell’art.
2.5 della L. 17/90 aggiornata e modificata con delibera del 02-02-1996 n.
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Art. 1 Nozioni e finalità del
praticantato
1. - Il praticantato è l'istituto in
forza dal quale il Perito Industriale libero professionista e gli altri liberi
professionisti di cui all'art. 2, comma 3.d) della Legge 2 febbraio 1990, n. 17
ammettono il praticante a frequentare il proprio studio.
2. - Il periodo di praticantato deve
consentire l'acquisizione della pratica professionale inerente la propria
specializzazione e idonea a sostenere l'esame di Stato previsto all'art. 2,
comma 2 della Legge n. 1 7/1990.
3. - All'esame di Stato abilitante
all'esercizio della libera professione possono partecipare anche coloro che
dimostrino di essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, commi 3.a)
- 3.b) - 3.c) della Legge 1 7/1990.
4. - Il possesso dei requisiti di cui al
precedente comma è da considerarsi equivalente a tutti gli effetti al
praticantato.
5. - Tutti gli aspiranti all'esame di
Stato dovranno essere iscritti (...........) nel Registro dei Praticanti.
6. - Solo per coloro che intendono effettuare il praticantato secondo le
modalità di cui alI'art. 2 n. 3 lett. d) della L. 17/90 il praticantato stesso
decorre dal momento della regolare presentazione della domanda di iscrizione
nel Registro Praticanti".
7. - Il Consiglio provinciale deve
provvedere alla delibera di iscrizione nel Registro Praticanti entro trenta
giorni dalla presentazione della domanda.
Art. 2 Durata del praticantato
La durata del praticantato e delle forme
equivalenti sono indicate all'art. 2, comma 3 della Legge n. 17/1990.
Art. 3 Obblighi del praticante e del Professionista
1. - Il praticante deve eseguire diligentemente le disposizioni del
professionista garantendo la massima riservatezza sulle notizie comunque
acquisite, ed è tenuto all'osservanza delle norme di etica professionale
propria dei liberi professionisti.
2. - Il praticantato, per sua natura e
finalità, esclude ogni rapporto di lavoro subordinato fra le parti.
3. - Ogni professionista singolo od associato non potrà ammettere
contemporaneamente più di due praticanti presso il proprio studio.
4. - Il professionista deve impegnarsi
all'istruzione del praticante ed a produrre le dichiarazioni previste dalla
presente direttiva.
Art. 4. Titolo di studio
Per l'iscrizione nel Registro dei
Praticanti è necessario il possesso del diploma di Maturità Tecnica Industriale
conseguito presso un Istituto Tecnico Statale o presso un Istituto Tecnico
legalmente riconosciuto.
Art. 5 Registro dei Praticanti
1. - Ciascun Consiglio provinciale dei
Periti Industriali provvede ad istituire il Registro dei Praticanti nel quale
devono essere iscritti coloro che, muniti del titolo di studio di cui alI'art.
4 della presente direttiva, intendono svolgere la pratica professionale .
2. - Nello stesso Registro saranno
iscritti coloro i quali possono dimostrare, con adeguata documentazione, di
essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 3.a) - 3.b) - 3.c)
della Legge n.17/1990 e intendono essere ammessi agli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione.
3. - Dal Registro dei Praticanti dovrà risultare per ogni iscritto:
- Il numero d'ordine attribuito al
praticante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, data di
conseguimento del diploma, specializzazione, numero di codice fiscale;
- data di decorrenza dell'iscrizione;
- dati anagrafici del professionista, con
almeno cinque anni di iscrizione nell'Albo Professionale, presso il quale si
svolge il praticantato, Albo di appartenenza, numero di iscrizione, numero di
codice fiscale, numero di partita l.V.A. ed indirizzo dello studio, ovvero
tutti i dati dimostrati l'avvenuta effettuazione(...........) di attività
equivalente ed alternativa al praticantato, ai sensi delI'art. 2, commi 3.a) -
3.b) - 3.c) della Legge 176/1990;
- data di presentazione delle relazioni
semestrali,
- eventuali provvedimenti di sospensione
della pratica;
- data di compimento del biennio di
compiuta pratica;
- ogni altro fatto modificativo
riguardante il praticante e lo svolgimento della pratica;
- data della cancellazione con relativa
motivazione.
4. - Il registro, tenuto presso la
Segreteria del Collegio, deve essere numerato e vidimato in ogni foglio dal
Presidente del Collegio.
5. - La pratica deve essere effettuata
presso un Perito Industriale, Ingegnere o altro professionista di cui all'art.
2, comma 3.d) e comma 4 della Legge 17/1990 che eserciti l'attività nel settore
della specializzazione relativa al diploma del praticante, iscritti nei
rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio.
Sono considerati altri professionisti in
settori affini, ai soli fini di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della
citata legge n. 17/1990, quelli delle professioni di seguito elencate purché
esercitanti attività nel settore della specializzazione relativa al diploma del
praticante:
a) per la specializzazione Chimica Conciaria; Dottore in Chimica e Biologo;
b) per la specializzazione Chimica
Industriale: Dottore in Chimica e Biologo;
c) per la specializzazione Industria
Tintoria: Dottore in Chimica;
d) per la specializzazione Edilizia:
Architetto e Geometra;
e) per la specializzazione Industria
Mineraria: Geologo.
6. L'iscritto nell'albo professionale il
quale, dopo l'entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1969, n.119, abbia conseguito un secondo
diploma di maturità tecnica industriale in una specializzazione diversa da
quella iniziale, se intende ottenere l'iscrizione nell'Albo professionale anche
per questa seconda specializzazione, deve iscriversi nel Registro dei
Praticanti per poi sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione, senza la necessità di sottoporsi alla
procedura del praticantato ovvero ad una delle altre forme di attività
equivalenti .
Art.6. Iscrizione nel Registro dei Praticanti
1. - L'iscrizione nel Registro dei
Praticanti si ottiene a seguito di istanza, redatta in carta legale e rivolta
al Consiglio provinciale di residenza del richiedente e, ove non esista, al
Consiglio provinciale viciniore.
2.- Nella domanda il richiedente deve
dichiarare di effettuare la pratica professionale a tempo pieno, di non
svolgere praticantato per altra specializzazione e/o altre attività
professionali, ovvero di aver acquisito (...........)uno dei tre requisiti
equivalenti ed alternativi al praticantato (art. 2., 3.a), b), c) Legge
17/1990).
3. - La domanda deve essere corredata dai
seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato di residenza anagrafica;
c) certificato di cittadinanza;
d) certificato generale del Casellario
Giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
e) originale o copia autenticata del titolo
di studio;
f)
dichiarazione
del professionista di cui all'art. 2, comma 3.d) e comma 4 della Legge n.
17/1990, di aver ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per lo
svolgimento della pratica. ll professionista deve precisare quanti praticanti
frequentano il proprio studio.
g) ricevuta del versamento della tassa di
iscrizione nel Registro dei Praticanti nella misura determinata dal Consiglio
provinciale ai sensi dell'art. 7, secondo comma del D.L.L.23 novembre 1994, n.
382, secondo quanto indicato all'art. 17 della presente direttiva;
h) due fotografie formato tessera firmate
dal richiedente.
4. - Coloro che hanno i requisiti
stabiliti nell'art. 2.3 alle lettere a), b), e c) della L. 17/1990 possono, in
qualsiasi momento, iscriversi nel Registro dei Praticanti, ma l'iscrizione deve
avvenire sempre prima del tempo utile per la presentazione delle domande di
ammissione agli esami, senza ottemperare alle altre formalità relative alle
certificazioni semestrali, purché l'attività tecnica subordinata di cui alla
lettera a) sia stata svolta per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni.
5. - I documenti di Cui alle lettere a), b), c), d), e) devono essere in regola
con le disposizioni che disciplinano l'imposta di bollo. l dati di cui alle
lettere a), b), c), se non vengono acclarati con la presentazione di
altrettanti certificati in bollo, devono essere trascritti in calce alla
domanda dal Presidente o dal Segretario del Collegio rilevandoli da un
documento personale valido munito di fotografia rilasciato da una pubblica
autorità, ammonendo l'interessato sulla responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace. l dati di cui alle lettere a), b),
c), così rilevati sono definitivi e non sono soggetti alla sostituzione con
altrettanti certificati in bollo. l documenti di cui alle lettere a), b), c),
possono essere sostituiti con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà di cui all'art. 4, Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. - La domanda, sottoscritta dal
richiedente, deve elencare i documenti allegati e contenere l'esplicita
dichiarazione attestante la conoscenza e l'accettazione della presente
direttiva, I'impegno alla sua osservanza e dare comunicazione delle eventuali
sopravvenute variazioni entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse.
7. - Al momento della ricezione della
domanda di iscrizione il Consiglio provinciale deve apporre sulla stessa timbro
e data di ricevimento.
8. - Al praticante deve essere rilasciata
ricevuta di presentazione se la domanda è consegnata direttamente al Consiglio
provinciale. Per le domande inoltrate tramite l'Amministrazione Postale avrà
valore la data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento.
9. - La domanda priva di alcuna delle dichiarazioni e/o dei documenti sopra
indicati è improponibile e si intende quindi come non presentata, ancorché
munita di timbro del Collegio con data di ricevimento.
10. - Il praticante può frequentare uno studio di un professionista sito in
provincia diversa da quella della propria residenza.
Art. 7 Delibera di iscrizione
1. - Il Consiglio provinciale provvede
alla delibera di iscrizione nel Registro dei Praticanti ovvero al suo rigetto
entro 60 giorni dalla data della regolare presentazione della domanda, salvo la
non compiuta istruzione della stessa per motivi non imputabili al Consiglio del
Collegio. La delibera di rigetto deve essere motivata.
(...........)
2. - La Segreteria del Collegio
provinciale provvede entro quindici giorni dalla data della deliberazione
adottata a darne comunicazione all'interessato, al professionista ed agli
eventuali soggetti di cui al punto 3.f) dell'art. 6 della presente direttiva a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
3. - Se il praticante svolge il tirocinio presso lo studio di un professionista
(...........)residente in altra provincia, la deliberazione va comunicata negli
stessi termini anche al Consiglio provinciale di detta provincia.
Art. 8 Trasferimento del praticante
1. - In caso di trasferimento di
residenza del praticante in altra provincia, lo stesso, per non perdere
l'anzianità maturata, entro trenta giorni dal trasferimento, deve presentare
domanda di iscrizione nel Registro dei Praticanti al Consiglio provinciale
territorialmente competente unendo il certificato di residenza, e deve
notificare il trasferimento al Consiglio provinciale di provenienza.
2.- ll Consiglio provinciale di provenienza deve trasferire al Consiglio
provinciale di nuova residenza tutta la documentazione riguardante il
praticante.
3. - Al Consiglio provinciale al quale è
inoltrata la domanda di trasferimento dovrà essere corrisposta dal Consiglio
provinciale di provenienza una quota della tassa di iscrizione, di cui all'art.
6, comma 3.9) della presente normativa, in misura proporzionale al tempo di
praticantato ancora da espletare.
4.- ll praticante viene iscritto con l'anzianità già maturata e la
deliberazione del Consiglio provinciale è assunta e comunicata con le modalità
previste dalI'art. 7 della presente direttiva.
5. - Il praticante che intende completare il periodo di pratica presso altri
professionisti(...........) deve darne comunicazione scritta al Consiglio
provinciale, allegando le attestazioni di cessazione e di ammissione rilasciate
dai predetti soggetti.
6. - Qualora il trasferimento sia
conseguenziale al decesso del professionista (...........)od alla chiusura
dello studio (...........)dove veniva espletata la pratica, la relativa
attestazione è sostituita da idonea documentazione probante da esibire a cura
del praticante.
Art. 9 Convalida delperiodo di pratica
1. - Ai fini della vigilanza
sulI'espletamento dei periodi di pratica, il praticante, al termine di ogni
semestre (30 giugno e 31 dicembre) o in caso di passaggio da una sede all'altra
e al termine del periodo di praticantato, deve presentare al Consiglio
provinciale un attestato sottoscritto dal professionista comprovante la
frequenza regolare dello studio e l'indicazione delle attività svolte.
(...........) Il documento rilasciato dalla scuola superiore diretta a fini
speciali al positivo termine del ciclo di studi costituisce attestazione di
frequenza.
2. - La presentazione dell'attestazione
convalida il periodo di pratica trascorso. La prima attestazione deve anche
precisare la data di inizio di svolgimento della pratica.
3. - Il mancato invio della attestazione periodica entro i termini di cui
sopra, salvo i casi di cui al comma 7 dell'art. 10 della presente direttiva,
sarà considerata interruzione della pratica a far tempo dalla data delI'ultima
attestazione presentata. In mancanza di invio della prima attestazione, non si
considererà iniziato il periodo di praticantato.
Art. 10 Sospensione del praticantato - Cancellazione - Ricongiunzione
1. - Qualsiasi interruzione (eccetto le
eventuali sospensioni per brevi malattie non superiore ai venti giorni)
sospende la durata della pratica e dovrà essere comunicata al Consiglio
provinciale entro quindici giorni dall'inizio dell'interruzione a cura del
praticante e del professionista presso il quale si svolge la pratica, ovvero
congiuntamente, con indicazione dei motivi che hanno determinato l'interruzione
e la durata.
2. - Il Consiglio provinciale deve
deliberare l'interruzione del praticantato: a) a seguito di comunicazione di
interruzione da parte del praticante o del professionista o del datore di
lavoro; b) quando vengono a mancare i requisiti e le disponibilità previste
dall'art. 6 della presente direttiva; c) quando vengono a mancare
l'attestazione semestrale di frequenza e di profitto del praticante; d)
qualora, modificandosi le condizioni iniziali, il professionista o il datore di
lavoro cessino anche temporaneamente la loro attività.
3. - L'interruzione che può dar luogo
alla sospensione ed alla cancellazione del Registro dei Praticanti deve essere
comunicata al praticante ed al professionista (o datore di lavoro) mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 15 giorni dalla delibera.
4. - Ai fini del raggiungimento del prescritto periodo di pratica, il
praticantato antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente
compiuto .
5. - Qualora, dopo una interruzione, il
praticante voglia completare il periodo di pratica, dovrà darne comunicazione
al Consiglio provinciale indicando i motivi che hanno determinato
l'interruzione.
6. - Qualora l'interruzione, non superiore a tre mesi, sia determinata da gravi
motivi o circostanze di riconosciuta necessità, è facoltà del Consiglio
provinciale, dopo valutazione dei motivi addotti, pronunciarsi con delibera
motivata sul riconoscimento del periodo di sospensione del praticantato.
7. Non può essere autorizzata la ricongiunzione se l'interruzione è durata
oltre sei mesi, a meno che le cause determinanti siano state l'assolvimento di
obblighi militari o di servizi considerati dalla legge sostitutivi dello
stesso, la gravidanza, il puerperio o la malattia, oppure la cessazione
temporanea dell'attività da parte del professionista (o del datore di lavoro).
8. - Al fine del raggiungimento dei
periodi necessari per l'ammissione agli esami di abilitazione possono
utilizzarsi congiuntamente periodi di praticantato, di contratto di formazione
e lavoro, e periodi di attività tecnica subordinata. Agli effetti del cumulo
dovrà dimostrarsi di aver effettuato, in aggiunta al periodo (o periodi) di
pratica professionale o con contratto di formazione e lavoro, un periodo (o periodi)
di attività tecnica subordinata che stia al periodo triennale nella stessa
proporzione in cui il periodo (o periodi) mancante corrisponde al biennio di
pratica professionale. Per la pratica effettuata mediante la freauenza ad una
scuola superiore biennale diretta a fini speciali occorre aver completato il
ciclo con esito favorevole e non sono consentiti congiungimenti di periodi con
altre forme di pratica.
Art. 11 Praticantato equivalente svolto con attività subordinata
1. - Il richiedente che abbia conseguito
il diploma dopo l'entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969, convertito con
modificazioni dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, e che abbia svolto attività
tecnica relativa al diploma per almeno tre anni, può partecipare all'esame di
Stato, previa iscrizione nel Registro dei Praticanti.
2.- Lo svolgimento, da parte
dell'interessato, del triennio di attività tecnica subordinata alternativa al
biennio di pratica professionale, deve essere comprovato mediante dichiarazione
del (o dei) datore di lavoro presso il quale l'attività tecnica subordinata si
è svolta, con l'esibizione del libretto di lavoro attestante la qualifica
ricoperta dal perito industriale dipendente, o con altro idoneo mezzo di prova.
3.- La dichiarazione dovrà contenere l'indicazione esatta del periodo durante
il quale l'attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa,
in modo da comprovare la effettività e la continuità delI'affidamento
all'interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza alla
specializzazione del perito industriale.
4. - L'attività stessa dovrà essere
riconosciuta dal Consiglio provinciale idonea ai fini della pratica triennale
di cui all'art. 2 comma 3, lettera a) detta legge 12 febbraio 1990, n. 17,
sulla base della natura dell'attività svolta dal datore di lavoro e
dell'oggetto del contratto di assunzione.
5. - Qualora l'attività tecnica subordinata sia stata svolta presso distinti
datori di lavoro, se non può tener conto al fine del raggiungimento del periodo
triennale, sempre che tra le prestazioni di lavoro delle quali si intende
sommare la durata non intercorra un intervallo superiore a sei mesi.
L'intervallo può essere superiore a sei mesi qualora esso dipenda dai motivi
indicati al comma 7, art. 10 della presente direttiva.
6. - E' facoltà dell'interessato chiedere
al Consiglio provinciale di esprimersi preventivamente sulla idoneità
dell'attività tecnica subordinata da lui svolta ai fini del riconoscimento del
triennio di pratica professionale .
Art. 12 Praticantati equivalenti svolti in attività di insegnamento
Possono essere ammessi a partecipare
all'esame di Stato, previa iscrizione nel registro dei praticanti, anche coloro
i quali abbiano svolto per almeno un triennio, presso scuole secondarie di
secondo grado statali o legalmente riconosciute, attività di insegnamento
tecnico pratico in laboratori o reparti di lavorazione relativi a
specializzazioni o ad indirizzi di studio corrispondenti alla specializzazione
specifica del diploma posseduto, in quanto tale attività può ritenersi
ampiamente soddisfacente i requisiti previsti dall'art. 2 comma 3 lett. a)
della legge 2.2.1990, n. 17. Il triennio si considera validamente compiuto
anche se l'attività di insegnamento è stata prestata in modo non continuativo
e/o presso istituzioni scolastiche diverse, a condizione, comunque, che la
stessa sia stata sempre svolta nella medesima materia e con mansioni proprie
della specializzazione relativa al diploma. A tal fine farà fede la
dichiarazione rilasciata dal o dai Capi degli Istituti presso i quali
l'interessato ha prestato servizio. Conservano efficacia ad ogni effetto i
provvedimenti adottati, in ordine all'applicazione dell'art. 2.3 lett. a) della
L. 2.2.1990 n. 17, dagli Organi professionali, prima dell'approvazione del presente
articolo.
(...........)
Art. 13 Vigilanza e compiuta pratica -
Certificato
1. Il Consiglio provinciale vigila sul
regolare svolgimento della pratica professionale.
2. Il periodo di pratica professionale
deve essere compiuto entro il termine previsto dall'ordinanza con la quale il
Ministero della Pubblica Istruzione ogni anno fisserà la sessione degli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito
Industriale .
3. Il Consiglio provinciale, verificata
la maturazione del periodo di praticantato, ne prende atto, deliberando la
cancellazione del praticante dal Registro per compiuta pratica, dandone
comunicazione all'interessato entro quindici giorni dalla data della delibera,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. A richiesta del praticante ed ai fini
dell'ammissione agli esami di Stato, il Consiglio provinciale rilascia, in
carta legale e nei termini utili, il certificato di compimento della pratica
5. In caso di rigetto della ri chiesta il
Consiglio provinciale è tenuto a motivare compiuta mente le ragioni di diniego.
Art. 14 Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione
1. - Le sedi ed i programmi per gli esami
di Stato sono stabiliti con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione
(Legge 8 dicembre 1956, n. 1378).
2. - I praticanti, indipendentemente
dalla loro residenza anagrafica, dovranno sostenere gli esami di abilitazione
nella sede che il Ministero della Pubblica Istruzione designerà per il
Consiglio provinciale che ha rilasciato il certificato di fine tirocinio.
Art. 15 Corsi preparatori all'esame di Stato
1. - I Consigli provinciali potranno
istituire corsi preparatori agli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della libera professione. Tali corsi saranno finalizzati
principalmente alla conoscenza della legislazione e normativa professionale,
della giurisprudenza professionale e delle norme deontologiche.
2. - Il Presidente del Collegio, su
conforme parere della apposita Commissione nominata dal Consiglio, rilascerà al
termine degli stessi un attestato di frequenza regolare. La frequenza ai corsi
non potrà comunque avere valore sostitutivo del praticantato.
Art. 16 Ricorsi
Contro le deliberazioni del Consiglio
provinciale riguardanti la mancata iscrizione o la intervenuta cancellazione
nel Registro Praticanti, I'interessato può ricorrere al Giudice ordinario od
amministrativo a seconda dei casi.
Art. 17 Tassa di iscrizione nel Registro dei Praticanti
La tassa di iscrizione nel Registro dei
Praticanti potrà essere determinata nella misura contenuta entro il doppio
della quota annuale fissata dal Consiglio provinciale per gli iscritti all'Albo
professionale.
Art. 18 Entrata in vigore della direttiva
La presente direttiva, emanata dal
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali con delibera del 24 maggio 1990, ai
sensi dell'art. 2 comma 5 della Legge 2 febbraio 1990, n. 17, entra in vigore
il giorno 9 giugno 1990 ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare.
Art. 19 Norma transitoria
I periti industriali in possesso del
Diploma universitario potranno iscriversi nel registro praticanti per sostenere
gli esami di abilitazione solo se dimostreranno di essersi inizialmente
iscritti alla scuola superiore biennale diretta a fini speciali che in seguito,
a corso non ultimato, venne trasformata in Diploma Universitario.