DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno
2001, n. 328
Modifiche ed
integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato
e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti. (GU n. 190 del 17-8-2001- Suppl.
Ordinario n.212)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato
dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza
del 22 marzo 2001;
Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso
nell'adunanza del 6 marzo 2001;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
24 maggio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ad interim Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro della giustizia;
E m a n a il seguente regolamento:
Titolo primo
NORME GENERALI
Art.
1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento
modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o
collegi, nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale,
agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico,
geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.
2. Le norme contenute nel
presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente
in ordine alle attivita' attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a
ciascuna professione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della
Repubblica "Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge".
- L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370
(Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica)
prevede: "18. Con uno o piu' regolamenti adottati, a norma dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro della giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini
professionali, con esclusivo riferimento alle attivita' professionali per il
cui esercizio la normativa vigente gia' prevede l'obbligo di superamento di un
esame di Stato, e' modificata e integrata la disciplina del relativo
ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonche' dei requisiti per
l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformita' ai
seguenti criteri direttivi:
a) determinazione dell'ambito consentito di attivita' professionale ai titolari
di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni;
b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in
relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi
con la piu' generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con
quanto disposto ai sensi della lettera a).
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le
quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della
materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Art. 2.
Istituzione di sezioni negli albi professionali
1. Le sezioni negli albi
professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso
grado di capacita' e competenza acquisita mediante il percorso formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi
professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del
titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea
specialistica;
b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.
3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio puo'
essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo
superamento del relativo esame di Stato.
Art. 3.
Istituzione di settori negli albi professionali
1. I settori istituiti nelle
sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate
attivita' professionali.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli
albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo
specifico percorso formativo.
3. Il professionista iscritto in un settore non puo', esercitare le competenze
di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o piu' altri settori della
stessa sezione, ferma restando la possibilita' di
iscrizione a piu' settori della stessa sezione, previo superamento del relativo
esame di Stato.
4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio,
richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione,
devono conseguire la relativa abilitazione a
seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle
materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.
5. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti ad un settore
della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle
attribuite agli iscritti del corrispondente
settore della sezione B.
Art. 4.
Norme organizzative generali
1. Salve le disposizioni
speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli
organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi
relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano
istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, e' ripartito in proporzione al
numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato
assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale
non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla
sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli
iscritti alla sezione A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono
adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene
il professionista
assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14
gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure
elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto
dei principi definiti nei commi 1 e 2.
Nota
all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si
veda la nota alle premesse.
Art. 5.
Esami di Stato
1. Coloro che hanno titolo per
accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame
di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di
carattere generale, una prova pratica e una prova orale.
Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla
sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un
titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche
convenzioni tra le universita' e gli ordini o collegi professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle
attivita' professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.
4. Nulla e' innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle
commissioni esaminatrici e alle modalita' di espletamento delle prove d'esame.
Art. 6.
Tirocinio
1. Il periodo di tirocinio, ove
prescritto, puo' essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi
secondo modalita' stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e
le universita', ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al
capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono
attivita' di formazione professionale o tecnica superiore.
2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla
sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei
criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e
collegi.
Art. 7.
Valore delle classi di laurea
1. I titoli universitari
conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti
alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli
esami di Stato,
indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di
laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla normativa vigente,
la relativa corrispondenza con i titoli
previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato.
Art. 8.
Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi
conseguiti in conformita' al precedente ordinamento
1. Fatto salvo quanto previsto
dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno
conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento
previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge
15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per
la sezione A che per la sezione B degli albi
relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessita' del
tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.
2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione,
hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal
requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla
sezione A dello stesso albo.
3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a
sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente
regolamento.
Nota
all'art. 8:
- Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni e integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede:
"95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del
dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui
all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita'
a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente
in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le commissioni
parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri
interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il
medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente
legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I
decreti di cui al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree
omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva dei percorso formativo
gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli,
gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali
e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove
tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a
quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando
gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio
1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e
ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli
studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi,
anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione
con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche'
di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II
del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382.".
Titolo secondo
DISCIPLINA DEL SINGOLI ORDINAMENTI
Capo I
Attivita' professionali
Art. 9.
Attivita' professionali
1.
L'elencazione delle attivita' professionali compiuta nel Titolo II, per
ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attivita' di
altre professioni ai sensi della normativa vigente.
Capo II
Professione di dottore agronomo e dottore forestale
Art. 10.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale
dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione
A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore
forestale.
3. La sezione B e' ripartita nei seguenti settori:
a) agronomo e forestale;
b) zoonomo;
c) biotecnologico agrario.
4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a) agronomo e forestale iunior;
b) zoonomo;
c) biotecnologo agrario.
5. L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e
dottori forestali e' accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni "sezione
A - dottori agronomi e dottori forestali" e "sezione B - agronomi e
forestali iuniores", "sezione B - zoonomi", "sezione B -
biotecnologi agrari".
Art. 11.
Attivita' professionali
1. Formano oggetto dell'attivita'
professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia'
stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nei commi 2, 3
e 4, le altre attivita' previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992,
n. 152.
2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione B,
settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni, gia' stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attivita':
a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari,
zootecnici, forestali ed ambientali;
b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e
silvicolturali, delle trasformazioni alimentari, della commercializzazione dei
relativi prodotti, della ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del
turismo rurale, della difesa dell'ambiente rurale e naturale, della
pianificazione del territorio rurale, del verde pubblico e privato, del
paesaggio;
c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi, agricoli,
agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
d) le attivita' estimative relative alle materie di competenza;
e) le attivita' catastali, topografiche e cartografiche;
f) le attivita' di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di
beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari,
forestali e della difesa ambientale;
g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza;
h) la certificazione di qualita' e le analisi delle produzioni vegetali,
animali e forestali sia primarie che trasformate, nonche' quella ambientale;
i) le attivita' di difesa e di recupero dell'ambiente, degli ecosistemi agrari
e forestali, la lotta alla desertificazione, nonche' la conservazione e
valorizzazione della biodiversita' vegetale, animale e dei microrganismi.
3. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione B,
settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2,
restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente
normativa, le seguenti attivita':
a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni
animali;
b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e
della commercializzazione dei prodotti di origine animale;
c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e
dell'acquacoltura;
d) le attivita' di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di
beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni animali;
e) la certificazione del benessere animale;
f) la riproduzione animale, comprendente le attivita' di inseminazione
strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie zootecniche e di
sincronizzazione dei calori;
g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il controllo e la
guida del medico veterinario;
h) le attivita' di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversita'
animale e dei microrganismi.
4. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione B,
settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attivita':
a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed animali, con
particolare riferimento all'impiego corretto di biotecnologie;
b) la consulenza per la certificazione della qualita' genetica dei prodotti
alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in particolare per la
tracciabilita' di organismi geneticamente modificati (OGM) nelle filiere
agroalimentari;
c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni alimentari e dei
prodotti agricoli non alimentari con particolare riferimento al corretto
impiego di biotecnologie;
d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative della qualita' e
del controllo nella sanita' e provenienza dei prodotti agricoli, compresi
quelli per l'alimentazione umana e animale;
e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la certificazione
varietale degli organismi vegetali;
f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la diagnostica di
patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;
g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo agroalimentare,
mediante l'uso di tecniche biotecnologiche innovative;
h) le attivita' di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla produzione di
mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie innovative negli ambiti
agroalimentari;
i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di competenza.
Nota
all'art. 11:
- Il testo dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 (Modifiche ed
integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti
l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale), e'
il seguente: "Art. 2. - 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei
dottori forestali le attivita' volte a valorizzare e gestire i processi
produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in
generale, le attivita' riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di
competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilita', la curatela e
la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali
e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la
commercializzazione dei relativi prodotti;
b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione,
la misura, la stima, la contabilita' e il collaudo delle opere di
trasformazione e di miglioramento fondiario, nonche' delle opere di bonifica e
delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e
regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario,
sempreche' queste ultime, per la loro natura prevalentemente extraagricola o
per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica
competenza di professionisti di altra estrazione; c) lo studio, la
progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la
stima, la contabilita' e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle
utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla
conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento
forestale;
d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura,
la stima, la contabilita' ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed
antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti
alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio
urbano ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonche' dei
lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse
agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali
che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori
pubblici;
e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i
rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e
vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni,
servitu' nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per
l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi
prodotti;
f) i bilanci, la contabilita', gli inventari e quant'altro attiene alla
amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di
trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e
all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonche' le consegne e
riconsegne di fondi rustici;
g) l'accertamento di qualita' e quantita' delle produzioni agricole,
zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della
normativa comunitaria, nazionale e regionale;
h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativaattivita' di
sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa
fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonche' la
conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi
prodotti;
l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione,
la misura, la stima, la contabilita' ed il collaudo dei lavori relativi alla
tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo
sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere
attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di
sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonche' la realizzazione di
barriere vegetali antirumore;
m) i lavori catastali, topogratici e cartografici sia per il catasto rustico
che per il catasto urbano;
n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della
parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di
competenza;
o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e
dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche
organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;
p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attivita' relative
alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei
prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione,
anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e
paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti
agricolo-forestali ed ai rapporti citta-campagna; i piani di sviluppo di
settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la
classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;
r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la
stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione
territoriale ed ai piani ecologici per la tutela
dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo
monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani
paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed
extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e
forestale;
s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la
stima, la contabilita' ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle
risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che
per le necessita' di approvvigionamento nel territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di
piani agrituristici e di acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone
sismiche di cui agli articoli 17 e l8 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura,
la contabilita' ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche
sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani e extraurbani, nonche' ai
giardini e alle opere a verde in generale;
z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori
rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonche' di
ambienti naturali;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate
nelle lettere precedenti;
bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni
riguardanti il credito e il contenzioso tributario attinenti alle materie
indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attivita', le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie
professionali ed in particolare quelle richiamate nell'art. 19 del regio
decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere
a), d), f), m), n) dell'art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e
quelle di cui all'art. 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli
articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle
competenze dei geometri.
2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facolta' di svolgere le
attivita' di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati
quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica
competenza.
3. Per gli incarichi di notevole complessita' sono ammessi i lavori di gruppo,
formato da piu' professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie
professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da
espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli
incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata,
quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se
attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonche' gli
incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto
agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai
programmi di fabbricazione.
4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra
attivita' professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, ne' di
quanto puo' formare oggetto dell'attivita' professionale di altre categorie a
norma di leggi e regolamenti.".
Art. 12.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova
1. L'iscrizione nella sezione A
e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso di laurea
specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 3/S - Architettura del paesaggio;
b) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
c) classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
d) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
e) classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
f) classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
g) classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
h) classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;
i) classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;
l) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
m) classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.
3. L'esame di Stato e' articolato in due prove scritte, una prova pratica e una
orale. Le prove di esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli
stessi argomenti previsti per l'accesso alla
sezione B, prevedendo una maggiore complessita' correlata alla piu' elevata
competenza professionale.
Art. 13.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova
1. L'iscrizione nella sezione B
e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea in
una delle seguenti classi:
a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale:
1) classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale;
2) classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;
b) per l'iscrizione al settore zoonomo:
1) classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali;
c) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario:
1) classe 1 - Biotecnologie.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori delle
produzioni vegetali, produzioni animali, gestione
silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie agrarie;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il corso di laurea e
il relativo percorso formativo;
c) una prova pratica articolata:
1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico, in un elaborato
di pianificazione territoriale ambientale ovvero in un progetto di un'opera
semplice di edilizia rurale corredati da
analisi economico estimative ed eseguiti con "Computer Aided Design"
(CAD); analisi e certificazione di qualita' dei prodotti agroalimentari;
2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, in un progetto di
massima dell'impianto o recupero di bosco con le opere edilizie necessarie,
corredato da disegni ed elaborati economico estimativi; analisi e
certificazione di qualita' dei prodotti agroalimentari;
3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica per un'azienda
zootecnica corredato da analisi economica e da piani di alimentazione eseguiti
con l'ausilio dello strumento informatico;
4) per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi nucleici o di
proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti derivati e nella
interpretazione dei risultati anche con l'impiego
dello strumento informatico;
d) una prova orale concernente in generale la conoscenza della legge e della
deontologia professionale. Inoltre: 1) per il settore agronomo e forestale -
indirizzo agronomico, essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale,
delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti infettivi
e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle produzioni animali,
dell'economia aziendale, dell'estimo rurale e del catasto, delle principali
tecnologie delle trasformazioni alimentari, delle scienze del territorio,
dell'idraulica agraria, della meccanizzazione agraria, dell'edilizia rurale,
del diritto agrario e della principale legislazione nazionale ed europea
relativa al
settore agro-alimentare;
2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale, essa verte sulla
silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli ecosistemi forestali dai
parassiti microbici, animali e vegetali,
sulle tecniche dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo, sulla
zootecnia degli animali selvatici, sull'acquacoltura montana, sull'economia e
sull'estimo forestale e dendrometria, sulla
tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni idraulico
forestali, sulla pianificazione del territorio forestale, sulle costruzioni
forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui cantieri, sulle fonti del
diritto forestale e sulle principali leggi che regolano il settore in Italia e
nella Unione europea;
3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale e
delle coltivazioni foraggere, del miglioramento genetico degli animali
zootecnici, dell'alimentazione e nutrizione animale, delle tecnologie di
allevamento di tutte le specie zootecniche, della tecnica mangimistica,
dell'ispezione degli alimenti di origine animale, dell'igiene degli allevamenti
e delle principali patologie animali, della riproduzione animale, delle
tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della
certificazione e tracciabilita' delle filiere dei prodotti di origine animale,
della meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e della principale
legislazione zootecnica in Italia e nella Unione europea;
4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla conoscenza della
biochimica agraria e della fisiologia delle piante coltivate, delle principali
caratteristiche delle molecole informazionali, della agronomia generale, delle
coltivazioni erbacee e arboree, della zootecnica generale, della difesa delle
piante da patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni
agroalimentani, dell'economia aziendale e della legislazione nazionale ed
europea relativa al settore biotecnologico agrario.
Art. 14.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti
all'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione
A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di
entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di
Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento
possono iscriversi nella sezione A.
Capo III
Professione di architetto, pianificatore paesaggista e conservatore
Art. 15.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale
dell'ordine degli architetti, che assume la denominazione: "Ordine degli
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori", sono istituite la
sezione A e la sezione B.
2. La sezione A e' ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione territoriale;
c) paesaggistica;
d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.
3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di
architetto;
b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il
titolo di pianificatore territoriale;
c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di
paesaggista;
d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed
ambientali" spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed
ambientali.
4. La sezione B e' ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione.
5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di
architetto iunior;
b) agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di
pianificatore iunior.
6. L'iscrizione all'albo professionale e' accompagnata dalle dizioni:
"sezione A - settore architettura", "sezione A – settore
pianificazione territoriale", "sezione A - settore
paesaggistica",
"sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed
ambientali", "sezione B - settore architettura", "sezione B
– settore pianificazione".
Art. 16.
Attivita' professionali
1. Formano oggetto
dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A - settore
"architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla
vigente normativa, le attivita' gia' stabilite dalle disposizioni vigenti
nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle
che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A
- settore "pianificazione territoriale":
a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della
citta';
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche
delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il
coordinamento e la gestione di attivita' di valutazione ambientale e di
fattibilita' dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.
3. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A
- settore "paesaggistica":
a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
b) la redazione di piani paesistici;
c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno
1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.
4. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A
- settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali":
a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e
ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla
loro conservazione.
5. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa:
a) per il settore "architettura":
1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e
alla collaborazione alle attivita' di progettazione, direzione dei lavori,
stima e collaudo di opere edilizie, comprese le
opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la isura, la
contabilita' e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con
l'uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica.
b) per il settore "pianificazione":
1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla
collaborazione alle attivita' di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione
della citta' e del territorio;
3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione
territoriale e relativi programmi complessi.
Nota
all'art. 16:
- La legge 20 giugno 1909, n. 364, reca: "Norme per l'inalienabilita'
delle antichita' e delle belle arti".
Art. 17.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A
e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea
specialistica in una delle seguenti classi:
a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea
corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":
1) classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
1) classe 3/S - Architettura del paesaggio;
2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
3) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici ed
ambientali":
1) classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali;
2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di un'opera di edilizia
civile o di un intervento a scala urbana;
2) una prova scritta relativa alla giustificazione del dimensionamento
strutturale o insediativo della prova pratica;
3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche culturali e
conoscitive dell'architettura;
4) una prova orale consistente nel commento dell'elaborato progettuale e
nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove scritte, nonche' sugli
aspetti di legislazione e deontologia professionale;
b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della
citta' e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione
urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonche'
sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche paesaggistiche ed
ambientali;
2) una prova scritta su temi di cultura ambientale e paesaggistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, nonche'
sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale;
d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni architettonici e
ambientali":
1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della conservazione;
2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' sugli
aspetti di legislazione e deontologia professionale.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per
l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova scritta che abbia ad
oggetto materie per le quali gia' sia stata verificata l'idoneita' del
candidato nell'accesso al settore di provenienza.
5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed
universita', attivita' strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente
regolamentate ed aventi una durata massima di un anno,
la partecipazione documentata a tali attivita' esonera dalla prova pratica.
Nota
all'art. 17:
- La direttiva 85/384/CEE reca: "Riconoscimento dei diplomi, delle
certificazioni ed altri titoli nel settore dell'architettura".
Art. 18.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B
e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea in
una delle seguenti classi:
a) per il settore "architettura":
1) classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
2) classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;
b) per il settore "pianificazione":
1) classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale;
2) classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) per il settore "architettura":
1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un progetto
esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di un particolare
architettonico;
2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione economico-quantitativa
della prova pratica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle
materie caratterizzanti il percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e in legislazione
e deontologia professionale;
b) per il settore "pianificazione":
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei fenomeni della
citta' e del territorio o la valutazione di piani e programmi di trasformazione
urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della compatibilita'
urbanistica di un'opera pubblica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova grafica nelle
materie caratterizzanti il percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e in legislazione
e deontologia professionale.
4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini ed
universita', attivita' strutturate di tirocinio professionale, adeguatamente
regolamentate ed aventi una durata massima di un anno,
la partecipazione documentata a tali attivita' esonera dalla prova pratica.
Art. 19.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti
all'ordine degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore
"architettura".
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di
entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione A,
settore "architettura".
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di
Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento
possono iscriversi alla sezione A, settore
"architettura".
4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento previgente ai
decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione
nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le seguenti
corrispondenze:
a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la
laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione territoriale ed
urbanistica;
b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni architettonici e
ambientali, la laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e
ambientali.
Nota
all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si
veda in nota all'art. 8.
Capo IV
Professione di assistente sociale
Art. 20.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale
dell'ordine degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione
B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di assistente
sociale specialista.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di assistente
sociale.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali e'
accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "sezione degli assistenti
sociali specialisti" e "sezione degli assistenti sociali".
Art. 21.
Attivita' professionali
1. Formano oggetto
dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita'
indicate nel comma 2, le seguenti attivita' professionali:
a) elaborazione e direzione di programmi nel campo delle politiche e dei
servizi sociali;
b) pianificazione, organizzazione e gestione manageriale nel campo delle
politiche e dei servizi sociali;
c) direzione di servizi che gestiscono interventi complessi nel campo delle
politiche e dei servizi sociali;
d) analisi e valutazione della qualita' degli interventi nei servizi e nelle
politiche del servizio sociale;
e) supervisione dell'attivita' di tirocinio degli studenti dei corsi di laurea
specialistica della classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e
dei servizi sociali;
f) ricerca sociale e di servizio sociale;
g) attivita' didattico-formativa connessa alla programmazione e gestione delle
politiche del servizio sociale.
2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le seguenti
attivita':
a) attivita', con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le
fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di
persone, famiglie, gruppi e comunita' in situazioni di bisogno e di disagio,
anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di
volontariato e del terzo settore;
b) compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione e alla
programmazione; coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo
delle politiche e dei servizi sociali;
c) attivita' di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti
degli utenti;
d) attivita' didattico formativa connessa al servizio sociale e supervisione
del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della classe 6 - Scienze del
servizio sociale;
e) attivita' di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini
di ricerca.
Art. 22.
Esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A
e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione
all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea specialistica nella
classe 57/S -
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali.
2. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, sui seguenti argomenti: teoria e metodi di
pianificazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali; metodologie di
ricerca nei servizi e nelle politiche sociali; metodologie di analisi
valutativa e di supervisione di servizi e di politiche dell'assistenza sociale;
b) una seconda prova scritta applicativa, sui seguenti argomenti: analisi
valutativa di un caso di programmazione e gestione di servizi sociali;
discussione e formulazione di piani o programmi per il raggiungimento di
obiettivi strategici definiti dalla commissione esaminatrice;
c) una prova orale sui seguenti argomenti: discussione dell'elaborato scritto;
argomenti teorico-pratici relativi all'attivita' svolta durante il tirocinio;
legislazione e deontologia professionale.
3. Agli esami di Stato di cui al comma 1 sono ammessi anche gli assistenti
sociali non in possesso di laurea specialistica, iscritti all'albo, ai sensi
della normativa previgente, da almeno 5 anni alla
data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per almeno
5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
Art. 23.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B
e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione
all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea nella classe 6 -
Scienze del
servizio sociale.
2. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: aspetti teorici
e applicativi delle discipline dell'area di servizio sociale; principi,
fondamenti, metodi, tecniche professionali del
servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio
sociale;
b) una seconda prova scritta nelle seguenti materie o argomenti: principi di
politica sociale; principi e metodi di organizzazione e offerta di servizi
sociali;
c) una prova orale, sulle seguenti materie o argomenti: legislazione e
deontologia professionale; discussione dell'elaborato scritto; esame critico
dell'attivita' svolta durante il tirocinio professionale;
d) una prova pratica nelle seguenti materie o argomenti: analisi, discussione e
formulazione di proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione
nelle materie di cui alla lettera a).
Art. 24.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti
all'ordine degli assistenti sociali sono iscritti nella sezione B dell'albo
degli assistenti sociali.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di
entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di
Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento
possono iscriversi nella sezione B.
4. Coloro i quali sono in possesso della laurea sperimentale in servizi sociali
conseguita ai sensi della normativa previgente l'entrata in vigore del presente
regolamento e coloro i quali alla
data di entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per almeno
cinque anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui all'articolo 20,
comma 1, possono iscriversi nella sezione A.
Capo V
Professione di attuario
Art. 25.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo degli attuari sono
istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di attuario.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di attuario
iunior.
4. L'iscrizione all'albo degli attuari e' accompagnata rispettivamente dalle
dizioni "sezione degli attuari" "sezione degli attuari
iuniores".
Art. 26.
Attivita' professionali
1. Formano oggetto
dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni
gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma
2, le seguenti attivita' professionali individuate dall'articolo 3 della legge
9 febbraio 1942, n. 194:
a) la formulazione e l'elaborazione di piani tecnici per la costituzione, la
trasformazione, il riassetto, la liquidazione di imprese ed enti di
assicurazione sulla vita e danni, di capitalizzazione e di previdenza;
b) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e
delle imprese di cui alla lettera a);
c) il calcolo ed il processo valutativo delle basi tecniche, delle riserve
tecniche, delle strutture tariffarie e contributive per l'operativita'
tecnico-gestionale di imprese ed enti di cui alla lettera a);
d) l'analisi dei rischi puri di impresa e dei rischi finanziari connessi con
l'esercizio di attivita' assicurative e previdenziali, con configurazione dei
relativi piani strategici di controllo e di
copertura;
e) l'analisi e la revisione attuariale di bilanci e portafogli assicurativi, di
bilanci tecnici di fondi pensioni, relativi reporting e certificazioni;
f) la progettazione tecnico-attuariale di tariffe assicurative vita e danni e
di fondi pensione; la progettazione di prodotti finanziari, lo sviluppo di
software applicativo;
g) le altre prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed
elaborazioni tecniche d'indole matematico-attuariale, inerenti la previdenza,
le assicurazioni, ovvero operazioni di carattere finanziario.
2. Sono inoltre di competenza degli iscritti alla sezione A le attivita'
professionali previste dalle disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70, ed ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174
e n. 175, e 26 maggio 1997, n. 173, nei limiti stabiliti dalle norme stesse.
3. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla
vigente normativa, le seguenti attivita' professionali, individuate
dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:
a) la gestione delle procedure di centrollo e di validazione dei dati di
portafogli di rischi, propri dei sistemi assicurativi privati e sociali, delle
strutture e dei mercati finanziari;
b) la gestione operativa dell'offerta di servizi finanziari, assicurativi e
previdenziali da parte di imprese assicuratrici, istituti di credito, societa'
di intermediazione mobiliare, societa' di gestione del risparmio ed altre
istituzioni operanti nel campo della finanza e della previdenza;
c) le quantificazioni standard preordinate alla selezione delle varie forme
assicurative, di fondi di pensione, di prodotti finanziari, e al calcolo delle
riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contribuzioni concernenti le
assicurazioni sulla vita e la previdenza sociale;
d) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza e
simili in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole
matematico-finanziaria-attuariale;
e) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprieta' e di
usufrutti.
Nota
all'art. 26:
- Il testo vigente dell'art. 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina
giuridica della professione si attuario) e' il seguente: "Art. 3. -
Formano oggetto dell'attivita' professionale dell'attuario le prestazioni che
implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole
matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni
ovvero operazioni di carattere finanziario.
In particolare:
a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazioni di piani tecnici
per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla vita, di
capitalizzazione e di previdenza sociale;
b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci
tecnici degli enti di cui alla lettera precedente;
c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi
concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla vita e della previdenza
sociale;
d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e
delle imprese assicurative sulla vita e per la previdenza sociale, le
rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui
alla lettera a);
e) l'elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in
quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole
matematico-attuariale;
f) i calcoli e i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprieta' e di
usufrutti;
g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi
all'oggetto della professione di attuario.
La elencazione che precede non pregiudica quanto puo' formare oggetto
dell'attivita' professionale di altre categorie.".
- La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul riordinamento
degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente".
- I decreti legislativi del 17 marzo 1995, n 174 e 175, riguardano
rispettivamente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di
assicurazione diretta sulla vita e l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in
materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca: "Attuazione della
direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di
assicurazione".
Art. 27.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A
e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea
specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 19/S - Finanza;
b) classe 90/S - Statistica demografica e sociale;
c) classe 91/S - Statistica economica, finanziaria e attuariale;
d) classe 92/S - Statistica per la ricerca sperimentale.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente gli strumenti
probabilistici, statistici e della finanza matematica, di impiego in ambito
assicurativo, finanziario e previdenziale;
b) una seconda prova scritta su temi tecnico-attuariali e matematico-finanziari
delle assicurazioni vita, danni e della previdenza;
c) una prova pratica, consistente nella elaborazione di un progetto
tecnico-attuariale, o di analisi valutativa di un caso aziendale, nell'ambito
delle tematiche tecnico-attuariali delle imprese d'assicurazioni e degli enti
di previdenza;
d) una prova orale su argomenti della tecnica attuariale e della finanza
matematica nel campo delle assicurazioni e della previdenza, rivolta in particolare
a verificare la cultura professionale del
candidato, la sua capacita' operativa di sintesi e di comunicazione, nonche' la
conoscenza delle regole applicative, delle linee guida e dei codici
deontologici di settore, della legislazione professionale.
3. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per
l'iscrizione nella sezione A sono esentati dalla prima prova scritta.
Art. 28.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B
e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea
nella classe n. 37 - Scienze statistiche.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta, di carattere generale, concernente le metodologie
quantitative di base impiegate nell'ambito delle tematiche
assicurativo-previdenziali e finanziarie;
b) una seconda prova scritta concernente l'analisi e la selezione di prodotti
di natura assicurativa, previdenziale e finanziaria;
c) una prova pratica, sull'approccio tecnico-statistico o di trattamento
informatico di basi di dati, relativamente a problemi assicurativi, finanziari
e previdenziali;
d) una prova orale basata sulla discussione di argomenti attinenti l'offerta e
la gestione tecnica dei servizi finanziari, assicurativi e previdenziali,
rivolta in particolare a verificare le conoscenze teorico-pratiche e la
capacita' di comunicazione del candidato, nonche' la conoscenza della
legislazione e deontologia professionale.
Art. 29.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti
all'ordine degli attuari vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli
attuari.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di
entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A
dell'albo degli attuari.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di
Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento
possono iscriversi nella sezione A dell'albo
degli attuari.
Capo VI
Professione di biologo
Art. 30.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale
dell'ordine dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di biologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di biologo
iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei biologi e' accompagnata,
rispettivamente, dalle dizioni: "sezione dei biologi", "sezione
dei biologi iuniores".
Art. 31.
Attivita' professionali
1. Formano oggetto
dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita'
indicate nel comma 2, in particolare le attivita' che implicano l'uso di
metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:
a) controllo e studi di attivita', sterilita', innocuita' di insetticidi,
anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini,
medicamenti in genere, radioisotopi;
b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche,
immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;
c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e
minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in
funzione della valutazione dell'integrita' degli ecosistemi naturali;
d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo,
degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle
derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione
dei relativi mezzi di lotta;
e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli
aspetti biologici;
g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione
dei loro bisogni nutritivi ed energetici;
i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.
2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le attivita' che
implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia
tecnico professionale di:
a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;
b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare,
biomedico anche finalizzate ad attivita' di ricerca;
c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene
delle acque, dell'aria, del suolo e degli alimenti;
d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico,
microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;
e) procedure di controllo di qualita'.
3. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente
per lo svolgimento delle attivita' professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte
dei biologi dipendenti dalle aziende del
Servizio sanitario nazionale.
Art. 32.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A
e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea
specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 6/S - Biologia;
b) classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
c) classe 8/S - Biotecnologie industriali;
d) classe 9/S - Biotecnologie mediche, veterinarie, e farmaceutiche;
e) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
f) classe 69/S - Scienze della nutrizione umana.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare,
biotecnologico, biomatematico e biostatistico, biomorfologico, clinico
biologico, ambientale, microbiologico;
b) una seconda prova scritta nelle materie relative a igiene, management e
legislazione professionale, certificazione e gestione della qualita';
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione
e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in valutazioni epidemiologiche e statistiche,
utilizzo di strumenti per la gestione e valutazione della qualita', valutazione
dei risultati sperimentali ed esempi di
finalizzazione di esiti.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione
alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.
Art. 33.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B
e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea in
una delle seguenti classi:
a) classe 12 - Scienze biologiche;
b) classe 1 - Biotecnologie;
c) classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta in ambito biofisico, biochimico, biomolecolare,
biomatematico e statistico;
b) una seconda prova scritta in ambito biomorfologico, ambientale,
microbiologico, merceologico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione
e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente nella soluzione di problemi o casi coerenti
con i diversi ambiti disciplinari e nella esecuzione diretta o con mezzi
informatici di esperimenti relativi agli ambiti
disciplinari di competenza.
Art. 34.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti
all'ordine dei biologi sono iscritti nella sezione A dell'albo dei biologi.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di
entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A
dell'albo dei biologi.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di
Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento
possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.
Capo VII
Professione di chimico
Art. 35.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale
dell'ordine dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di chimico.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di chimico
iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale dei chimici e' accompagnata,
rispettivamente, dalle dizioni: "sezione dei chimici", "sezione
dei chimici iuniores".
Art. 36.
Attivita' professionali
1. Formano oggetto
dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita'
indicate nel comma 2, in particolare le attivita' che implicano l'uso di
metodologie innovative o sperimentali, quali:
a) analisi chimiche con qualunque metodo e a qualunque scopo destinate, su
sostanze o materiali di qualsiasi provenienza anche con metodi innovativi e
loro validazione. Relative certificazioni,
pareri, giudizi o classificazioni;
b) direzione di laboratori chimici la cui attivita' consista anche nelle
analisi chimiche di cui alla lettera a);
c) studio e messa a punto di processi chimici;
d) progettazione e realizzazione di laboratori chimici e di impianti chimici
industriali, compresi gli impianti pilota, per la lavorazione di prodotti
alimentari, di depurazione, di smaltimento rifiuti, antinquinamento;
compilazione dei progetti, preventivi, direzione dei lavori, avviamento,
consegne, collaudo;
e) verifiche di pericolosita' o non pericolosita' di sostanze chimiche
infiammabili, nocive, corrosive, irritanti, tossiche contenute o presenti in
recipienti, reattori, contenitori adibiti a trasporto, magazzini di deposito,
reparti di produzione e in qualsiasi ambiente di vita e di lavoro.
2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le attivita' che
implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali:
a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla
determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia,
quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo
procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o
standard riconosciuti e pubblicati);
b) direzione di laboratori chimici la cui attivita' consiste nelle analisi
chimiche di cui alla lettera a);
c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi
sulla produzione di attivita' industriali chimiche e merceologiche;
d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici,
impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e
merci in genere;
e) consulenze per l'implementazione o il miglioramento di sistemi di qualita'
aziendali per gli aspetti chimici nonche' il conseguimento di certificazioni o
dichiarazioni di conformita'; giudizi sulla qualita' di merci o prodotti e
interventi allo scopo di migliorare la qualita' o eliminarne i difetti;
f) assunzione della responsabilita' tecnica di impianti di produzione, di
depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti
di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto
previsto dal decreto del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con
Ministro della sanita', del 5 settembre 1967, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 236 del 1967;
g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle
certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, e
decreto ministeriale 25 marzo 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22
aprile 1985;
h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agi
aspetti chimici; assunzione di responsabilita' quale responsabile della
sicurezza ai sensi del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626;
l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;
m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici;
rilascio di certificato di non pericolosita' per le navi;
n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e
ambientali.
Nota
all'art. 36:
- La legge 7 dicembre 1984, n. 818, reca: "Norme sul nullaosta provvisorio
per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli
articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative
dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
- Il decreto ministeriale 25 marzo 1985, reca: "Procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero
dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818".
- La legge 5 marzo 1990, n 46, contiene "Norme per la sicurezza degli
impianti".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevede: "Attuazione
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/1988/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro".
Art. 37.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A
e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea
specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 62/S - Scienze chimiche;
b) classe 81/S - Scienze e tecnologie della chimica industriale;
c) classe 14/S - Farmacia e farmacia industriale.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o
farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione
e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art. 38.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B e'
subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea in
una delle seguenti classi:
a) classe 21 - Scienze e tecnologie chimiche;
b) classe 24 - Scienze e tecnologie farmaceutiche.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta vertente su argomenti di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su argomenti di chimica industriale o
farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione
e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in analisi chimiche.
Art. 39.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti
all'ordine dei chimici sono iscritti nella sezione A dell'albo dei chimici.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di
entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A
dell'albo dei chimici.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di
Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento
possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.
Capo VIII
Professione di geologo
Art. 40.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale
dell'ordine dei geologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di geologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di geologo
iunior.
4. L'iscrizione all'albo dei geologi e' accompagnata dalle dizioni:
"sezione dei geologi", "sezione dei geologi iuniores".
Art. 41.
Attivita' professionali
1. Formano oggetto
dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita'
indicate nel comma 2, in particolare le attivita' implicanti assunzioni di
responsabilita' di programmazione e di progettazione degli interventi geologici
e di coordinamento tecnico-gestionale, nonche' le competenze in materia di
analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti
attivita', anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:
a) il rilevamento e la elaborazione di cartogafie geologiche, tematiche,
specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle
problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo
"Geographic Information System" (GIS);
b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosita' geologiche e
ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e
ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la
programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non
strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico
gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi
geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione
geologica per le opere di ingegneria civile mediante
la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione
degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla
redazione della relazione geologica;
d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse, comprese quelle
idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e commerciale compresa la
relativa programmazione, progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione
e il recupero dei siti estrattivi dimessi;
e) le indagini e la relazione geotecnica;
f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali
per gli aspetti geologici, e le attivita' geologiche relative alla loro
conservazione;
g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la
riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative
procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei
sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti
geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle
georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonche' per la tutela, la
gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gesione dei predetti
strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi
geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)
e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti
geologici;
i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i
rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei
litorali; il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT);
l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la certificazione dei
materiali geologici;
m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni finalizzate a
valutazioni di uso del territorio;
n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle componenti
ambientali relative alla esposizione e vulnerabilita' a fattori inquinanti e ai
rischi conseguenti; l'individuazione e la
definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;
o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
limitatamente agli aspetti geologici;
p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attivita' estrattive a
cielo aperto, in sotterraneo, in mare;
q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche,
sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e geochimiche;
r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
s) le attivita' di ricerca.
2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le attivita' di
acquisizione e rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con
metodi diretti e indiretti, quali:
a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base
anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della
pericolosita' geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi,
compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi
geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica;
d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche;
e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali
limitatamente agli aspetti geologici;
f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli
strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)
limitatamente agli aspetti geologici;
h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi
i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei
litorali;
i) le analisi dei materiali geologici;
l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione
cartografica;
m) la funzione di Direttore responsabile nelle attivita' estrattive con ridotto
numero di addetti;
n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche,
sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.
Art. 42.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A
e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea
specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e territorio;
b) classe 85/S - Scienze geofisiche;
c) classe 86/S - Scienze geologiche.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle seguenti materie:
geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e
applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali,
geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione urbanistica,
idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali, ingegneria e sicurezza
degli scavi, diritto amministrativo;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie
di cui alla lettera a);
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione
e deontologia professionale;
d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a),
nonche' la geologia stratigrafica e sedimentologia, e la geologia strutturale,
con particolare riguardo alla lettura, interpretazione ed elaborazione di carte
e sezioni geologiche.
Art. 43.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B
e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea
nella classe 16 - Scienze della terra.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta concernente gli aspetti tecnici delle seguenti materie:
geografia fisica, geomorfologia, geologia applicata, georisorse minerarie e
applicazioni mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali,
geofisica applicata, oceanografia e fisica dell'atmosfera, topografia
e cartografia, chimica dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi delle materie
di cui alla lettera a);
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione
e deontologia professionale;
d) una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla lettera a).
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per
l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova pratica, nonche' dalla
seconda prova scritta.
Art. 44.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti
all'ordine dei geologi sono iscritti nella sezione A dell'albo geologi.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di
entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A
dell'albo dei geologi.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di
Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento
possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.
Capo IX
Professione di ingegnere
Art. 45.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale
dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B.
Ciascuna sezione e' ripartita nei seguenti settori:
a) civile e ambientale;
b) industriale;
c) dell'informazione.
2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere
civile e ambientale;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere
industriale;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere
dell'informazione.
3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo di ingegnere
civile e ambientale iunior;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere
industriale iunior;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere
dell'informazione iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri e' accompagnata dalle
dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile e ambientale";
"sezione degli ingegneri - settore industriale"; "sezione degli
ingegneri - settore dell'informazione"; "sezione degli ingegneri
iuniores - settore civile e ambientale"; "sezione degli ingegneri
iuniores - settore industriale"; "sezione degli ingegneri
iuniores - settore dell'informazione".
Art. 46.
Attivita' professionali
1. Le attivita' professionali
che formano oggetto della professione di ingegnere sono cosi' ripartite tra i
settori di cui all'articolo 45, comma 1:
a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la
pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima,
il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e
strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa
del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di
sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la
progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la
gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti
industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione
dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di
strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione,
la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la
gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione,
trasmissione ed elaborazione delle informazioni.
2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni gia' stabilite dalla vigente
normativa e oltre alle attivita' indicate nel comma 3, formano in particolare
oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attivita', ripartite tra i
tre settori
come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate,
innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e
collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o
innovativi.
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni gia' stabilite dalla vigente
normativa, formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla
sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2:
a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":
1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e
alla collaborazione alle attivita' di progettazione, direzione dei lavori,
stima e collaudo di opere edilizie comprese le
opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilita' e
la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di
metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi
geometrici di qualunque natura;
b) per il settore "ingegneria industriale":
1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e
alla collaborazione alle attivita' di progettazione, direzione lavori, stima e
collaudo di macchine e impianti, comprese
le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e
impianti;
3) le attivita' che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la
progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o di singoli
componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonche' di sistemi e processi
di tipologia semplice o ripetitiva;
c) per il settore "ingegneria dell'informazione":
1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e
alla collaborazione alle attivita' di progettazione, direzione lavori, stima e
collaudo di impianti e di sistemi elettronici, di automazioni e di generazione,
trasmissione ed elaborazione delle informazioni;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e
sistemi elettronici;
3) le attivita' che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la
progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di
impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione,
trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonche' di sistemi e processi
di tipologia semplice o ripetitiva.
Art. 47.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A
e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea
specialistica in una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea
corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
2) classe 28/S - Ingegneria civile;
3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;
b) per il settore industriale:
1) classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3) classe 27/S - Ingegneria chimica;
4) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
5) classe 31/S - Ingegneria elettrica;
6) classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
7) classe 34/S - Ingegneria gestionale;
8) classe 36/S - Ingegneria meccanica;
9) classe 37/S - Ingegneria navale;
10) classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;
c) per il settore dell'informazione:
1) classe 23/S - Informatica;
2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
4) classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
5) classe 32/S - Ingegneria elettronica;
6) classe 34/S - Ingegneria gestionale;
7) classe 35/S - Ingegneria informatica.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il
quale e' richiesta l'iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea
corrispondente al percorso formativo specifico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione
e deontologia professionale;
d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe
di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per
l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda prova scritta, purche'
il settore di provenienza coincida con quello
per il quale e' richiesta l'iscrizione.
5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore
della stessa sezione l'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per il quale e'
richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti il settore
per il quale e' richiesta l'iscrizione.
Nota
all'art. 47:
- Per la direttiva 85/384/CEE si veda la nota all'art. 17.
Art. 48.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B
e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea in
una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;
2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
b) per il settore industriale:
1) classe 10 - Ingegneria industriale;
c) per il settore dell'informazione:
1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il
quale e' richiesta l'iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti
disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea
corrispondente al percorso formativo specifico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione
e deontologia professionale;
d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli
ambiti disciplinari, a scelta del candidato,
caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo
specifico.
4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro
settore della stessa sezione l'esame di Stato e' articolato nelle seguenti
prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il
quale e' richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti il settore per
il quale e' richiesta l'iscrizione.
Art. 49.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti
all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli
ingegneri, nonche' nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi
dichiara di optare.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di
entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A
dell'albo degli ingegneri, nonche' nel
settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di
Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento
possono iscriversi nella sezione A dell'albo
degli ingegneri, nonche' nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di
essi dichiara di optare.
Capo X
Professione di psicologo
Art. 50.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale
dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di psicologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di psicologo
iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli psicologi e' accompagnata
rispettivamente dalle dizioni: "sezione degli psicologi",
"sezione degli psicologi iuniores". Nella sezione degli psicologi
iuniores viene annotata la specifica attivita' professionale dell'iscritto in
coerenza con il percorso formativo,
con riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, come
previsto all'articolo 52, comma 1.
5. Qualora gli iscritti nella sezione A abbiano conseguito la specializzazione
in psicoterapia, l'esercizio dell'attivita' di psicoterapeuta e' annotata
nell'Albo, come previsto dalla legge
18 febbraio 1989, n. 56.
Nota
all'art. 50:
- Il titolo della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' il seguente:
"Ordinamento della professione di psicologo".
Art. 51.
Attivita' professionali
1. Formano oggetto
dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attivita'
indicate nel comma 2, le attivita' che implicano l'uso di metodologie
innovative o sperimentali, quali:
a) l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la
diagnosi, le attivita' di abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito
psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle
comunita';
b) le attivita' di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito;
c) il coordinamento e la supervisione dell'attivita' degli psicologi iuniores.
2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti nella sezione B,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le attivita' di
natura tecnico-operativa in campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi,
organismi sociali e comunita', da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici
e privati e di organizzazioni del terzo settore o come libero professionista.
In particolare lo psicologo iunior:
a) partecipa alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e
psicosociali;
b) realizza interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di
potenzialita di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale;
c) utilizza il colloquio, le interviste, l'osservazione, i tesi psicologici e
altri strumenti di analisi, ai fini della valutazione del comportamento, della
personalita', dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni e
degli atteggiamenti, dell'idoneita' psicologica a specifici compiti e
condizioni;
d) utilizza con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare o recuperare
competenze funzionali di tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale, per
arrestare la regressione
funzionale in caso di malattie croniche, per reperire formule facilitanti
alternative;
e) utilizza strumenti psicologici per l'orientamento scolastico-professionale,
la gestione e lo sviluppo delle risorse umane;
f) utilizza strumenti psicologici ed ergonomici per rendere piu' efficace e
sicuro l'operare con strumenti, il comportamento lavorativo e nel traffico, per
realizzare interventi preventivi e
formativi sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e comunita',
per modificare e migliorare il comportamento in situazione di persone o gruppi
a rischio;
g) cura la raccolta, il caricamento e l'elaborazione statistica di dati
psicologici ai fini di ricerca.
Art. 52.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A
1. L'iscrizione nella sezione A
e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea
specialistica nella classe 58/S - Psicologia, oltre a un tirocinio della durata
di un anno.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta sui seguenti argomenti: aspetti teorici e
applicativi avanzati della psicologia; pregettazione di interventi complessi su
casi individuali, in ambito sociale o di grandi organizzazioni, con riferimento
alle problematiche della valutazione e dello sviluppo delle potenzialita'
personali;
b) una seconda prova scritta sui seguenti argomenti:
progettazione di interventi complessi con riferimento alle problematiche della
valutazione dello sviluppo delle potenzialita' dei gruppi, della prevenzione
del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno psicologico, della
riabilitazione e della promozione della salute psicologica;
c) una prova scritta applicativa, concernente la discussione di un caso
relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture
complesse;
d) una prova orale sugli argomenti della prova scritta e su questioni teorico-pratiche
relative all'attivita' svolta durante il tirocinio professionale, nonche' su
aspetti di legislazione e deontologia professionale.
Art. 53.
Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B
1. L'iscrizione alla sezione B
e' subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso della laurea
nella classe 34 - Scienze e tecniche psicologiche, oltre a un tirocinio della
durata di sei mesi.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta vertente sulla conoscenza di base delle discipline
psicologiche e dei metodi di indagine e di intervento;
b) una seconda prova scritta vertente su discipline e metodi caratterizzanti il
settore;
c) una prova pratica in tema di definizione e articolazione dello specifico
intervento professionale all'interno di un progetto proposto dalla commissione;
d) una prova orale consistente nella discussione delle prove scritte e della
prova pratica, e nella esposizione dell'attivita' svolta durante il
praticantato, nonche' su aspetti di legislazione e
deontologia professionale.
4. L'iscrizione nella sezione B avviene con l'annotazione della specifica
attivita' professionale, in coerenza con il percorso formativo, con riferimento
alle specifiche figure professionali
individuate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su proposta dell'ordine, sentita la conferenza dei
presidi delle facolta' di psicologia, ferma restando
comunque la facolta' di esercitare una qualsiasi delle attivita' di cui
all'articolo 51, comma 2.
Art. 54.
Norme finali e transitorie
1. Al fine di assicurare
l'elezione di rappresentanti iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo, fino
alle elezioni dei rappresentanti delle due sezioni, e comunque non oltre il
mese di febbraio 2003,
sono prorogati i consigli provinciali, regionali e nazionale nella composizione
vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli attuali appartenenti all'ordine degli psicologi sono iscritti nella
sezione A dell'albo degli psicologi.
3. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di
entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione A
dell'albo degli psicologi.
4. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami di
Stato indetti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento
possono iscriversi nella sezione A dell'albo
degli psicologi.
Capo XI
Art. 55.
Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito
industriale
1. Agli esami di Stato per le
professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale,
oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla
attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea
comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attivita'
professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per
l'esame di Stato.
2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:
a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle
sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia);
la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni:
elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria
cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica;
materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione
produzione dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale;
termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20
(sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria;
chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti
fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica
industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42
(sezione disegno di tessuti).
3. Possono, altresi', partecipare agli esami di Stato per le predette
professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla
normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito
positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante
norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della
durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi
coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo cui si chiede
di accedere.
4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo
professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato,
perito agrario laureato, perito industriale laureato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato
a Roma, addi' 5 giugno 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte
dei conti il 20 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 6, foglio n. 21
Nota
all'art. 55:
- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro in materia di
riordino dei cicli dell'istruzione".
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436,
prevede: "Norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)".
- Si riporta il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni
per il riordino degli enti previdenziali): "Art. 69. - l. Per
riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli
adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione
integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il
possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di
concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non
sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei
diversi percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i
sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza
dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi'
definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalita' della loro
certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono
realizzati con modalita' che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi,
sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica
istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione
di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono
universita', scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie
di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24
giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in
forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che
attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di
cui al comma 2, e' valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul
Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonche'
sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie
disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente articolo la regione
Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in
relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto
disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal
fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata
in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.".
|
ALBO PROFESSIONALE |
DIPLOMI UNIVERSITARI |
|
Dottore
agronomo e dottore forestale Sezione B |
Biotecnologie
agro-industriali Economia e
amministrazione delle imprese agricole Economia
del sistema agroalimentare e dell’ambiente Gestione
tecnica e amministrativa in agricoltura Produzioni
animali Produzioni
vegetali Tecniche
forestali e tecnologie del legno Viticoltura
ed enologia |
|
Agrotecnico |
Biotecnologie
agro-industriali Economia e
amministrazione delle imprese agricole Economia
del sistema agroalimentare e dell’ambiente Gestione
tecnica e amministrativa in agricoltura Produzioni
animali Produzioni
vegetali Tecniche
forestali e tecnologie del legno Viticoltura
ed enologia |
|
Architetto Sezione B Settore
architetto tecnico |
Edilizia Materiali
per la manutenzione del costruito antico e moderno |
|
Architetto Sezione B Settore
pianificatore tecnico |
Operatore
tecnico ambientale Sistemi
informativi territoriali Tecnico di
misure ambientali Valutazione
e controllo ambientale |
|
Assistente
sociale |
Servizio
sociale |
|
Attuarlo Sezione B Scienze
assicurative |
Moneta e
finanza Scienze
assicurative Tecniche
finanziarie e assicurative |
|
Biologo Sezione B |
Analisi
chimico-biologiche Biologia Biotecnologie
industriali Tecnici in
biotecnologie Tecnico
dello sviluppo ecocompatibile Tecnico
sanitario di laboratorio biomedico |
|
Chimico Sezione B |
Analisi
chimico-biologiche Chimica Tecnologie
farmaceutiche Controllo
di qualità nel settore industriale farmaceutico |
|
Geologo Sezione B |
Geologia Geologia
per la protezione dell’ambiente Prospettore
geologico |
|
Geometra |
Edilizia Ingegneria
delle infrastrutture Sistemi
informativi territoriali |
|
Ingegnere Sezione B Settore
civile e ambientale |
Economia e
ingegneria della qualità Edilizia Ingegneria
civile Ingegneria
dell’ambiente e delle risorse Ingegneria
delle infrastrutture Ingegneria Ingegneria
per l’ambiente e il territorio edile |
|
Ingegnere Sezione B Settore
industriale |
Ingegneria
aerospaziale Ingegneria
biomedica Ingegneria
chimica Ingegneria
dei materiali Ingegneria
dell’automazione Ingegneria
delle materie plastiche Ingegneria
elettrica Ingegneria
elettrica con teledidattica Ingegneria
energetica Ingegneria
industriale Ingegneria
logistica e della produzione Ingegneria
logistica e della produzione - orientamento tessile Ingegneria
meccanica Produzione
industriale Scienza e
ingegneria dei materiali Tecnologie
industriali e dei materiali |
|
Ingegnere Sezione B Settore
dell’informazione |
Ingegneria
delle telecomunicazioni Ingegneria
dell’automazione Ingegneria
elettronica Ingegneria
informatica Ingegneria
logistica e della produzione Economia e
ingegneria della qualità Ingegneria
biomedica |
|
Perito
agrario |
Biotecnologie
agro-industriali Economia e
amministrazione delle imprese agricole Economia
del sistema agroalimentare e dell’ambiente Gestione
tecnica e amministrativa in agricoltura Produzioni
animali Produzioni
vegetali Tecniche
forestali e tecnologie del legno Viticoltura
ed enologia |
|
Perito
industriale |
Edilizia Ingegneria
logistica e della produzione Ingegneria
meccanica Ingegneria
delle telecomunicazioni Ingegneria
energetica Metodologie
fisiche Analisi
chimico-biologiche Chimica Informatica Ingegneria
aerospaziale Ingegneria
chimica Ingegneria
dell’automazione Ingegneria
delle materie plastiche Ingegneria
elettrica Ingegneria
elettronica Ingegneria
informatica Scienze e
tecniche cartarie Tecnologie
alimentari |