MINISTERO Dl GRAZIA E GIUSTIZIA
Norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle
commissioni centrali professionali (*)
(Pubblicato nella Gattetta Ufficiale - Serie speciale - del 23 -12
–1944, n. 98)
UMBERTO Dl SAVOIA
Principe dl Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In
virtù dell' autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 Decreto Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944 N. 151;
Visti i Regi Decreti Legge 30 ottobre 1943 N. 2/B e 29 maggio 1944 N. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la Grazia e la Giutizia;
Abbiamo sanzionato o promulghiamo quanto segue:
CAPO I
Del Consiglio degli Ordini e Collegi Professionali
Art.
1
Le
funzioni relative alla custodia dell'Albo e quelle disciplinari per le
professioni di ingegnere Architetto, Chimico, Professionista in Economia e
Commercio, Attuario, Agronomo, Ragioniere, Geometra, Perito Agrario e Perito
Industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell' Ordine
o Collegio a termini dell'art. 1 del R. Decreto-legge 24 gennaio 1924 N. 103.
Il Consiglio è formato: di cinque componenti se gli iscritti nell'Albo non
superano i cento; di sette se superano i cento e non cinquecento; di nove se
superano i cinquecento ma non i millecinquecento di quindici se superano i
millecinquecento.
Art. 2
I
componenti del Consiglio sono eletti dall' Assemblea degli iscritti nell' albo
a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero
di nomi uguali a quello dei componenti da eleggersi . Ciascun Consiglio elegge
nel proprio seno un presidente un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha
la rappresentanza dell'Ordine o Collegio di cui convoca e presiede l'
Assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'Assemblea quando ne
viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un
quarto del numero degli Iscritti. I componenti del Consiglio restano in carica
due anni.
Art. 3
L'
Assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici
giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua
mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli
iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo
dell' avviso spedito per posta la notizia della convocazione pubblica almeno in
un giornale per due volte consecutive. L'avviso e la notizia di cui ai commi
precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza stessa in prima
convocazione ed occorrendo, in seconda nonchè il luogo, il giorno e l' ora per
la eventuale votazione di ballottaggio. L' Assemblea Ë valida in prima
convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti ed in seconda convocazione,
che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un
quarto degli iscritti medesimi.
Art.
4
Nell' Assemblea per l' elezione del
Consiglio, un ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda
chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinchè diano il loro voto.
Eseguita questa operazione il presidente dichiara chiusa la votazione ed
assistito da due scrutatori da lui scelti fra i presenti procede immediatamente
e pubblicamente allo scrutinio. Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato
e ne d subito comunicazione al Ministro per la Grazia e Giustizia.
Art. 5
Quando
tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il
presidente dichiara nuovamente convocata l'Assemblea per la votazione di
ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di
parità di voti è preferito il candidato pi anziano per iscrizione nell'Albo, e
tra coloro che abbiano uguale anzianità d'iscrizione il maggiore di età.
Art.
6
Contro
i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'Albo può
proporre reclamo alla Commissione Centrale entro dieci giorni dalla
proclamazione.
Art.
7
Il
Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o
Collegio, e propone alla approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo ed il
bilancio preventivo. Il Collegio può, entro i limiti strettamente necessari a
coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa
per iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'Albo, nonchè
una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli
onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a
favore di Enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli
previsti da questo Decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della
professione a carico degli iscritti nell'Albo.
Art.
8
Il
Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare
regolarmente. In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono affidate
ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve
avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo
scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con
decreto del Ministero per la Grazia e Giustizia, sentito il parere della
Commissione Centrale. Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non
meno di due e di non pi di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti
all'Albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.
Art.
9
Le
disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e
del Comitato, si applicano anche quando per qualsiasi motivo non sia addivenuto
alla elezione del Consiglio.
CAPO II
Delle Commissioni Centrali
Art.
10
Le
Commissioni Centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite
presso il Ministero di G. e G., e sono formate di undici componenti eletti dai
Consigli della rispettiva professione. La Commissione Centrale è formata di un
numero di componenti pari a quello dei Consigli, quando il numero dei Consigli
stessi Ë inferiore a unidici.
Art.
11
Nelle elezioni prevedute dal presente capo
s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun
Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a
duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti,
ed un voto per ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di
parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5 comma secondo. Ogni
Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal
Ministero per la G. e G. e composta da cinque professionisti che, verifica
l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della
votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel
bollettino del Ministro.
Art.
12
Quando
gli iscritti appartengono ad un unico Albo con carattere Nazionale la
Commissione Centrale Ë eletta dall'Assemblea ed Ë formata di nove componenti.
Per la elezione si osservano, in quanto applicabili le disposizioni relative
alla elezione del Consiglio.
Art. 13
I
Consigli devono essere convocati per le elezioni, nei quindici giorni
precedenti a quello in cui scade la Commissione Centrale. Non si può fare parte
contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione Centrale. In mancanza di
opzione nei dieci giorni successivi all'elezione, si presume la rinuncia
all'ufficio di componente del Consiglio. I componenti delle Commissioni
Centrali restano in carica tre anni.
Art.
14
I
componenti delle Commissioni Centrali eleggono nel proprio seno il Presidente,
il Vice Presidente ed il Segretario. Le Commissioni predette esercitano le
attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno
parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive
professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richieste dal Ministro
per la G. e G. - Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi
annualmente dagli iscritti nell'Albo per le spese del proprio funzionamento.
CAPO lll
Disposizioni comuni
Art.
15
I componenti del Consiglio o
della Commissione Centrale devono essere iscritti nell'Albo. Essi possono
essere rieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova
Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscenti. Alla
sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti
dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante
elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione Centrale si svolgono nei
consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa. Il componente
eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del
Consiglio o della Commissione Centrale.
Art.
16
Per
la validità delle sedute del consiglio o della Commissione Centrale occorre la
presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente
del Consiglio, del Presidente e del Vice Presidente della Commissione Centrale,
ne esercita le funzioni il consigliere pi anziano per iscrizioni nell'Albo.
Art.
17
Per
l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei
rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione Centrale
esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano
ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.
CAPO V
Disposizioni finali
Art.
23
Nella
prima attuazione di questo decreto l'Assemblea per la nomina dei componenti del
Consiglio è convocata per ciascun Ordine o Collegio nella Città in cui é
costituito l'Albo per la quarta domenica di gennaio 1945 ed in seconda
convocazione per la domenica successiva. Nei territori che all'entrata in
vigore di questo decreto non si trovano sotto l'Amministrazione del Governo
Italiano l'assemblea é convocata per la prima domenica del secondo mese
successivo a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti
territori ed in seconda convocazione per la domenica seguente. La presidenza
dell'Assemblea è assunta da una Giunta composta di tre professionisti scelti
fra quelli di maggiore anzianità professionale.
Art. 24
Fino
a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del
Consiglio Nazionale forense sono esercitate da una Commissione forense
straordinaria nominata dal Ministro per la G. e G., e composta di nove avvocati
ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di Cassazione. La Commissione
elegge nel proprio seno il presidente il Vice presidente ed il segretario. Per
la validità delle sedute si osserva la disposizione di cui all'art. 16 comma
primo.
Art. 25
Fino
a quando non saranno elette le Commissioni Centrali. a) il reclamo di cui
all'art. 6 è deciso dalla Commissione preveduta dall'art. 11; b) si prescinde
per lo scioglimento del Consiglio dal parere di cui all'art. 8 comma terzo; c)
il ricorso del professionista alla Commissione Centrale avverso il
provvedimento riguardante materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che
trattisi di radiazione dall'Albo a seguito di condanna penale.
Art. 26
Con
separato decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli
Ordini e la Commissione Centrale dei Giornalisti.
Art. 27
Il presente decreto entra in vigore nel
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di
farlo osservare come legge dello Stato.
Dato
a Roma, addi 23 novembre 1944
Umberto
di Savoia
Bonomi-Tupini