NUOVO CODICE DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
APPROVATO DAL C.N.P.I. con
delibera n. 67/11 del 25-05-1995.
(Ciascun Collegio provinciale ha provveduto ad adottare il presente regolamento mediante apposita delibera di Consiglio)
NORME DI DEONTOLOGIA
PROFESSIONALE
Il codice di deontologia professionale è l’insieme
dei principi e delle regole di Etica professionale che ogni Perito Industriale
deve osservare ed ai quali deve ispirarsi nell’esercizio della professione e
che integrano le norme codificate dal diritto positivo.
I doveri, ed implicitamente i diritti, che ne
risultano per il professionista sono preordinati a disciplinare i rapporti con
i Colleghi, con i Committenti, con le Pubbliche Autorità, con il Collegio di
appartenenza, con i Terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta
coscienza professionale che informi di sé l’attività professionale svolta ed
elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze
pubbliche e private.
Ogni Perito Industriale deve sentirsi impegnato
affinché le presenti norme siano osservate, e deve collaborare con gli
organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con
i principi contenuti nel presente codice deontologico.
L’obbligatorietà della iscrizione all’albo dei
Periti Industriali per l’esercizio della professione rappresenta una
fondamentale acquisizione della nostra democrazia, perché garantisce il
controllo dell’interno che precede ed integra quello statale.
Alla luce di ciò è imprescindibile la necessità di
predisporre un codice di deontologia professionale nel quale diritti e doveri
si impongono alla coscienza di ciascun diritto.
Le disposizioni del presente codice si applicano ad
ogni Perito Industriale iscritto all’albo professionale.
PRINCIPI
FONDAMENTALI
ART. 1
Il Perito Industriale nell’esercizio della
professione adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità.
La professione deve essere esercitata in ossequio
delle Leggi della Repubblica.
ART. 2
Tutti coloro che esercitano la professione di Perito
Industriale debbono rispettare le presenti norme deontologiche al fine di
garantire il decoro della Categoria alla quale appartengono.
ART. 3
Il Perito Industriale deve assolvere gli impegni
assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare
quegli incarichi per l’assolvimento dei quali ritenga di non essere
adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione
di conflitto con i suoi doveri professionali.
ART. 4
L’esercizio della professione si fonda sulla libertà
e sull’indipendenza professionale.
ART. 5
Il Perito Industriale deve denunciare al Consiglio
del Collegio di appartenenza ogni tentativo di imposizione contrario alle presenti
norme di deontologia professionale, da qualunque parte e da chiunque provenga.
ART. 6
Il Perito Industriale, nell’esercizio della
professione, deve rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato
da differenze di religione, di razza o nazionalità, convincimenti politici e
appartenenza a classi sociali.
ART. 7
Il Perito Industriale deve curarsi di aggiornare le
proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle più
competitive alla luce delle innovazioni tecnologiche e scientifiche.
ART. 8
Il Perito Industriale non deve utilizzare la propria
posizione professionale per scopi contrari alle presenti norme, neppure al di
fuori dell’esercizio della professione.
DEI
RAPPORTI CON IL COLLEGIO
ART. 9
Il Perito Industriale deve attenersi alle direttive
ed alle prescrizioni legittimamente dettate dal Consiglio del Collegio
nell’esercizio delle proprie competenze istituzionali, al fine di consentire
l’uniformità e la coerenza dell’azione dell’intera Categoria.
ART. 10
L’appartenenza al Collegio impone a tutti gli
iscritti un preciso dovere di collaborazione. Ogni iscritto deve segnalare al
Consiglio del Collegio di appartenenza il comportamento dei propri colleghi
contrastanti con le presenti norme deontologiche e, inoltre, se richiesto,
fornire spiegazioni e documenti.
ART. 11
E’ preciso dovere del Perito Industriale partecipare
alle votazioni per il rinnovo del Consiglio del Collegio di appartenenza, salvo
giustificato motivo.
ART. 12
Il Perito Industriale dipendente, può svolgere
attività libero professionale, salvo le incompatibilità previste dalle Leggi
vigenti.
Il Perito Industriale dipendente, autorizzato a
svolgere l’attività libero professionale è tenuto alla applicazione integrale
della tariffa professionale.
DEI RAPPORTI
CON I COLLEGHI
ART.13
Il Perito Industriale deve
svolgere la propria professione nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza
nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il prestigio
dell’intera categoria professionale. Stessi identici valori, di lealtà e
correttezza, debbono caratterizzare l’attività del Perito Industriale nei
confronti di professionisti appartenenti ad altre categorie professionali.
ART. 14
E’ fatto divieto ai Periti Industriali iscritti
all’albo di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie
qualità per ottenere benefici.
ART. 15
Il Perito Industriale che venisse chiamato a
subentrare in un incarico già affidato ad altri deve informare di ciò il
collega sostituito ed accertarsi che quest’ultimo sia stato definitivamente e
regolarmente esonerato.
ART. 16
Qualora dovessero instaurarsi rapporti di
collaborazione tra Colleghi, tale rapporti debbono essere definiti
preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale
apportato da ciascuno.
ART. 17
Per nessuna ragione e in nessun caso il Perito
Industriale dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri,
neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire come
proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.
ART. 18
Il Perito Industriale non deve per nessuna ragione
favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo o collaborare con chi
esercita abusivamente la professione, ma deve anzi denunciare l’abuso al
Collegio di appartenenza. Qualora, poi, eserciti funzioni pubbliche dovrà,
altresì, riferire il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
ART. 19
Non è permesso al Perito Industriale fregiarsi di
titoli che non gli competono, ai sensi delle Leggi vigenti che disciplinano
l’esercizio delle professioni. E’ fatto divieto dell’uso di mezzi pubblicitari
di tipo reclamistico della propria attività professionale.
ART. 20
Il Perito Industriale che dovesse ravvisare
comportamenti professionali eticamente censurabili, da parte di un collega,
dovrà informare di ciò il Collegio di appartenenza.
ART. 21
Il Perito Industriale che intende procedere per vie
legali nei confronti di un collega, per motivi attinenti l’esercizio della
professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare il Collegio per
tentare una composizione amichevole della controversia attraverso la mediazione
del Presidente del Collegio di appartenenza.
ART.22
Il Perito Industriale non deve compiere atti di concorrenza
sleale di nessun tipo. I compensi per le prestazioni professionali devono
essere fissati a norma delle vigenti tariffe, la cui osservanza è preciso
dovere del professionista, salvo le sole eccezioni previste dalle Leggi.
DEI
RAPPORTI CON I COMMITTENTI
ART. 23
Il rapporto che si instaura tra il committente ed il
Perito Industriale deve essere caratterizzato in ogni momento del suo
svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la
chiarezza, la correttezza reciproca. Se vengono meno queste premesse il
committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall’incarico.
ART. 24
Il Perito Industriale deve definire insieme al
committente il contenuto e i termini dell’incarico conferitogli.
ART. 25
Il Perito Industriale, nell’eseguire l’incarico
conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli
interessi del committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere
comportamenti illeciti contrastanti con le presenti Norme, le Leggi vigenti, o
compiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e/o
dell’intera categoria.
ART. 26
Il Perito Industriale è tenuto al segreto
professionale. Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a
conoscenza durante l’espletamento dell’incarico conferitogli, salvo il caso in
cui sia espressamente autorizzato dal committente.
L’obbligo del segreto permane anche dopo la
cessazione del rapporto con il committente. Il Perito Industriale deve
informare i suoi collaboratori e dipendenti dell’obbligo del segreto
professionale, e vigilare che vi si conformino. Per la violazione posta in
essere da questi ultimi risponde comunque personalmente il professionista.
ART. 27
IL Perito Industriale deve rifiutare incarichi per i
quali ritiene di non avere la preparazione necessaria, affidando eventualmente
il cliente a Colleghi competenti nello specifico campo inerente l’incarico,
così come deve rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non poter dedicare
la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente.
ART. 28
Nell’espletamento dell’incarico ricevuto il Perito
Industriale potrà farsi sostituire da persona competente nell’anbito della
propria organizzazione previa verifica del gradimento da parte del committente,
sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura
dell’incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità.
ART. 29
Il Perito Industriale potrà recedere dall’incarico
prima di aver fornito la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare
il prodursi di danni nei riguardi del committente o di altri colleghi se
trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giusta causa.
ART. 30
Il Perito Industriale non può accettare compensi da terzi
diretti o indiretti, oltre a quelli dovuti dal committente, senza aver prima
comunicato a quest’ultimo la natura, il motivo, l’entità del compenso e di aver
ottenuto da lui l’autorizzazione alla riscossione per iscritto.
ART. 31
Il Perito Industriale non deve millantare influenze
o aderenze politiche o sociali presso enti o persone per procurarsi la
clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie illecite o di
procacciatori d’affari per il medesimo fine.
ART. 32
Il Perito Industriale che venisse nominato
Consulente Tecnico in controversie giudiziali o stragiudiziali dovrà astenersi
dall’assumere l’incarico se si sia già pronunciato o abbia egli stesso un suo
parente o un suo cliente un qualche interesse nella controversia.
ART.33
Nella compilazione della parcella il Perito
Industriale deve usare la massima chiarezza, indicando dettagliatamente le
prestazioni eseguite, il corrispettivo richiesto e le spese sostenute di cui si
chiede il rimborso.
DEI
RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITÀ’
ART. 34
Il Perito Industriale deve esercitare la sua
attività e disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente
rispettosa verso organismi gerarchici, Enti pubblici ed Autorità Pubbliche.
ART. 35
Il Perito Industriale non deve abusare dei poteri e
del prestigio di cui dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica pubblica al
fine di trarne vantaggi diretti o per interposta persona.
ART. 36
Il Perito Industriale, che presta il proprio lavoro
nell’ambito di una Pubblica Amministrazione, non può accettare incarichi che lo
pongono in condizioni di conflitto con gli interessi perseguiti
dall’Amministrazione dalla quale dipende, facendo comunque salvi gli ulteriori
limiti legali o regolamentari che discendono dall’appartenenza alla Pubblica
Amministrazione.
DEI
RAPPORTI CON I TERZI
ART. 37
Qualora nell’espletamento dell’incarico affidatogli
il Perito Industriale instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo tale
da tutelare gli interessi del committente senza però compromettere quelli dei
terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi
di cui dispone.
NORME
RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE
ART. 38
Il Perito Industriale, nominato componente di commissioni
di qualsiasi tipo, deve tenere un comportamento rispondente alle prescrizioni
del presente codice deontologico.
ART. 39
Il Perito Industriale, prescelto dal Consiglio del
Collegio per partecipare a Commissioni in rappresentanza del Collegio stesso,
deve agire in modo da tutelare gli interessi e il decoro dello stesso. Deve,
inoltre, segnalare al proprio Collegio di appartenenza la violazioni delle
presenti norme poste in essere da colleghi membri della medesima commissione.
ART. 40
Il Perito Industriale nominato componente di
commissioni giudicatrici, consultive o di studio, deve prestare la propria
opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter garantire la sua
assidua partecipazione.
ART. 41
Il Perito Industriale componente di Commissioni deve
vigilare affinché le modalità seguite dalla commissione stessa per la decisione
finale siano perfettamente rispondenti alle Leggi e alle norme del bando; non
deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura, e
deve inoltre vigilare affinché episodi di pressione, imposizione, interferenza
provenienti dall’esterno o anche dall’interno, non vengano posti in essere nei
confronti degli altri membri della commissione. Di eventuali situazioni di tal
genere è tenuto ad informare tempestivamente sia l’Ente banditore sia il
Consiglio del Collegio di appartenenza, nonché l’Autorità Giudiziaria, ove si
tratti di reati.
ART. 42
E’ vietata la partecipazione a concorsi le cui
condizioni di bando siano state ritenute dal Consiglio Nazionale o dal
Consiglio del Collegio di appartenenza lesive dei diritti e del prestigio della
sua dignità e di quella dell’intera categoria.
ART. 43
Il Perito Industriale che venga nominato componente
di una commissione giudicatrice deve rifiutare l’incarico qualora sussistano
situazioni che possano compromettere l’imparzialità nel giudicare, in
particolare se al concorso partecipi come concorrente un soggetto con il quale
egli abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale
continuativa.
ART. 44
Tutti gli iscritti all’Albo professionale sono diffidati dal
partecipare a Commissioni di qualsiasi tipo se gli Enti interessati, che ne
siano tenuti, non abbiano richiesto la terna di nominativi al Collegio.
Per le nomine conferite a titolo personale, il
Perito Industriale, prima di dare il proprio assenso, è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al Collegio di appartenenza.
ART. 45
Il Perito Industriale deve rifiutare qualsiasi
incarico per l’espletamento del quale egli sia costretto a contravvenire a
leggi, norme e regolamenti.
DISPOSIZIONI
FINALI
ART. 46
Le presenti norme di deontologia professionale sono
poste ad integrazione delle norme legislative e regolamentari emanate per l’esercizio
della professione di Perito Industriale. Gli iscritti all’Albo devono
osservarle scrupolosamente, in mancanza saranno oggetto di provvedimenti
disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni; abusi e di
qualunque atto lesivo dell’etica professionale. I suddetti provvedimenti
disciplinari saranno presi dal Consiglio del Collegio di appartenenza, previo
procedimento istruttorio così come previsto dalle Leggi vigenti.
ART. 47
L’osservanza delle seguenti norme da parte degli
iscritti è sottoposta alla vigilanza del Consiglio del Collegio di
appartenenza.
I Periti Industriali devono, per quanto possibile,
comunicare i principi informatori del presente codice attraverso un’attività di
divulgazione.
ART. 48
Le presenti norme costituiscono regolamento interno
deliberate dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e recepite dal
Consiglio del Collegio.
Esse sono depositate presso il Ministero di Grazia e
Giustizia e gli Uffici Giudiziari.