[G.U.] Regolamento misure compensative Stampa

Scritto da Redazione   
Mercoledì 18 Maggio 2016 07:23

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 15 aprile 2016, n. 68

"Regolamento di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito industriale e Perito industriale laureato."

(GU Serie Generale n.114 del 17-5-2016)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2016

Alcune novità importanti: oltre all'indicazione del possesso di un titolo post secondario almeno triennale, nell'allegato A al D.M. 68/16 vengono per la prima volta - dopo circa 90 anni dall'entrata in vigore dell'R.D. 275/29 - evidenziate e riviste le competenze dei periti industriali (ridotte a soli sette settori), in particolare per i chimici "dimenticati" inizialmente dal legislatore, per gli informatici, per i designers e per la sicurezza e l'igiene.

Eccole sintetizzate:

1. Perito industriale laureato in costruzione, ambiente e territorio

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area civile, specialita' costruzione, ambiente e territorio sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Questa figura professionale, spaziando dalla progettazione architettonica sino a quella esecutiva, ha le capacita' di coordinare e di dialogare con le diverse specializzazioni tecnico-progettuali, di tradurre il progetto esecutivo nelle sue varie fasi realizzative dell'opera e programmare la manutenzione della stessa, di controllare le varie fasi esecutive, la qualita' e il prezzo, di conoscere le procedure amministrative di affidamento dei lavori sia pubblici che privati, di valutare economicamente i processi di gestione durante il ciclo lavorativo e di assumere quindi anche le funzioni di "responsabile del procedimento" nell'ambito dei lavori pubblici.

2. Perito industriale laureato in meccanica ed efficienza energetica

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialita' meccanica e efficienza energetica sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Questa figura professionale, dapprima vincolata a una serie limitata di compiti e funzioni si e' evoluta verso attivita' polifunzionali sempre piu' contrassegnate da autonomia, intercambiabilita' dei ruoli e dalla conoscenza complessiva del processo produttivo che conduce all'individuazione di alcuni peculiari ruoli professionali all'interno del processo produttivo e del settore meccanico che possono essere considerati strategici per la realizzazione del prodotto o dell'impianto o per la messa in opera di nuove tecniche di produzione.

3. Perito industriale laureato in impiantistica elettrica e automazione

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialita' impiantistica elettrica e automazione sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Questa figura professionale svolge le attivita' pertinenti al campo di azione nell'elettrotecnica e nell'automazione, nell'elettronica e nelle telecomunicazioni. Altre attivita' di pertinenza di questa professione riguardano l'elettronica, l'antintrusione, la diffusione sonora e l'acustica, le telecomunicazioni e la realizzazione di sistemi ed impianti elettronici, elettrici e di telecomunicazione.

4. Perito industriale laureato in chimica

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialita' chimica sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. La complessita' e la varieta' di sostanze, strumenti, tecnologie e attrezzature utilizzati nel campo dell'industria e della impiantistica chimica e nel campo dell'industria alimentaristica e della relativa impiantistica comportano che, per tale tipo di professionalita', convivano ambiti specifici di intervento e notevoli distinzioni nei livelli di competenza. Dunque, una figura professionale come quella in argomento nel settore agroalimentare e forestale possiede competenze diversificate che spaziano da quelle tecnico-ingegneristiche, a quelle analitiche e nutrizionali, fino a quelle igienistiche o di carattere economico, tali da permettere lo svolgimento di qualunque ruolo tecnico e gestionale attinente la produzione, commercializzazione, ricerca, innovazione e controllo degli alimenti.

5. Perito industriale laureato in prevenzione e igiene ambientale

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area tecnologica nella specialita' prevenzione e igiene ambientale sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Le principali attivita' che investono la sfera professionale di questo tecnico dell'area prevenzione e igiene ambientale possono essere collocate soprattutto nell'ambito della salvaguardia fisica e ambientale, in quello elettronico-nucleare e per la prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. In questo contesto si inserisce questo professionista orientato in modo specifico alle tematiche ambientali, che si occupa soprattutto della ricerca, della progettazione e della sperimentazione di metodi finalizzati alla protezione dagli agenti fisici e chimici, collaborando al risanamento di situazioni di degrado ambientale e intervenendo in favore della tutela della salute e del miglioramento della qualita' dell'ambiente.

6. Perito industriale laureato in informatica

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area informazione nella specialita' informatica sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. Le principali attivita' che investono questa sfera professionale coprono aree molto estese e complementari all'interno delle quali puo' rivestire diversi ruoli come libero professionista con attivita' di consulenza in vari settori.

7. Perito industriale laureato in design

Alla professione di perito industriale e di perito industriale laureato dell'area informazione nella specialita' grafica sono riservate per legge le attivita' di progettazione, direzione, esecuzione, verifica, collaudo e stima, anche relativamente alla prestazione temporanea, prevista all'articolo 7.4 della direttiva 2005/36. La figura di questo professionista si declina principalmente nel campo di tecnico dei sistemi informatici di rappresentazione digitale del prodotto nel campo illuminotecnico nel campo tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico tradizionale nel campo tecnico dei sistemi di produzione dell'artefatto grafico multimediale nel campo tecnico della qualificazione dei materiali tessili e dei trattamenti di nobilitazione.

 

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