Avanti con le liberalizzazioni Stampa

Scritto da Redazione   
Venerdì 23 Marzo 2012 13:07

Via libera definitivo della Camera al decreto Liberalizzazioni. L’Aula di Montecitorio ha licenziato il disegno di legge di conversione del D.L. 1/2012 sul quale il Governo aveva chiesto la fiducia. Diventano quindi legge le misure destinate a modificare radicalmente il lavoro quotidiano dei professionisti. Rivediamo nel dettaglio le nuove disposizioni.

Tariffe professionali

Sono definitivamente abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Nel caso di liquidazioni giudiziali, il compenso del professionista sarà determinato sulla base di nuovi parametri che il Ministero della Giustizia fisserà con decreto entro 120 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Solo per la liquidazione delle spese giudiziali, fino all’emanazione dei nuovi parametri, e comunque non oltre il 120esimo giorno dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, continuano ad applicarsi le tariffe attualmente vigenti. Entro lo stesso termine di 120 giorni, il Ministero definirà anche i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi, che ora si basano sulle tariffe. Il DM dovrà salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

Preventivo di massima

Il compenso professionale sarà pattuito al momento del conferimento dell’incarico. Il professionista dovrà rendere nota al cliente la complessità dell’incarico e gli oneri ipotizzabili. Non sarà tenuto a redigere un preventivo scritto (come previsto nel testo del DL) ma un preventivo di massima che indichi la misura del compenso, che dovrà essere adeguato all’importanza dell’incarico e pattuito indicando tutte le voci di costo delle prestazioni, comprensive di spese, oneri e contributi. È scomparsa la previsione - contenuta nel DL - secondo cui l’inottemperanza di questi obblighi costituisce illecito disciplinare.

Polizza assicurativa

Il professionista dovrà fornire al cliente gli estremi della sua polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.

Tirocinio professionale

Il tirocinio non potrà superare i 18 mesi e, per i primi 6 mesi, potrà essere svolto in concomitanza con il corso di studi universitari oppure, ma solo dopo la laurea, presso pubbliche amministrazioni. Ai praticanti sarà riconosciuto un rimborso spese forfettario dopo i primi sei mesi.

Società tra professionisti

Viene modificata la disciplina delle Società tra professionisti, introdotte dalla Legge di Stabilità 2012 - 183/2011. Il numero dei soci professionisti o la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni dei soci. La violazione di questa norma è causa di scioglimento della Società e di cancellazione della stessa dall’Albo professionale presso il quale è iscritta. Viene previsto anche per le Società tra professionisti l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contri i danni causati dai singoli soci professionisti. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

 

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