Riforma delle professioni varata al CdM Stampa

Scritto da Redazione   
Lunedì 18 Giugno 2012 17:30

Assieme al Decreto Sviluppo è stato approvato in Consiglio dei Ministri anche lo schema di Riforma delle Professioni: lo schema di regolamento dà attuazione ai principi dettati dall’articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate (abrogate dalla legge sulle liberalizzazioni).

Entro il prossimo 13 agosto dovrà essere emanato il DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) a cui tutti gli Ordini professionali dovranno uniformarsi. Il Governo provvederà poi, entro il 31 dicembre 2012, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto dell’articolo 3, comma 5 bis, del decreto legge 138 del 2011.

Questa la bozza.

Le novità riguardano: tirocini, formazione continua, assicurazione rischi, separazione delle funzioni e pubblicità informativa.

Tariffe professionali

Una ulteriore novità – in tema di prestazioni professionali di architetti e ingegneri nelle gare di appalto pubbliche – è prevista dallo stesso Decreto Sviluppo 2012, che all’articolo 5 prevede il ricorso alle vecchie tariffe professionali in attesa che si emani il nuovo decreto ministeriale contente i parametri da rispettare per la liquidazione dei compensi giudiziali. Questo, per superare le incertezze che derivano dalla liberalizzazione delle tariffe professionali.

Formazione

Diventa obbligatoria la formazione continua permanente per il professionista: in caso contrario scattano provvedimenti disciplinari. Sarà un decreto ministeriale, sentiti gli Ordini, a emanare – entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto – i criteri su cui uniformarsi. Saranno sempre gli Ordini ad occuparsene, anche attraverso apposite convenzioni con le università. Lo schema di decreto contiene anche misure volte a garantire lo svolgimento dell’attività formativa durante il tirocinio, che ora deve durare almeno 18 mesi, con la nuova possibilità di di fare sei mesi di praticantato durante l’ultimo anno di università (previa convenzione dell’ateneo con l’ordine).

Assicurazione

Il professionista è obbligato all‘assicurazione per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente, e deve rendere noti al cliente, nel momento in cui accetta un incarico, gli estremi della polizza.

Separazione funzioni

Le funzioni disciplinari devono essere svolte da appositi organismi, diversi da quelli che hanno compiti amministrativi, ed è prevista l’incompatibilità della carica di consigliere dell’ordine o collegio territoriale e quella di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale. Questa norma non si applica alle professioni sanitarie (in genere, l’intero DPR prevede l’eccezione delle peculiarità relative alle professioni sanitarie).

Pubblicità professionale

La pubblicità informativa relativa all’esercizio della professione è consentita con ogni mezzo (come già previsto dal Dl Liberalizzazioni) e può anche avere ad oggetto, oltre all’attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l’organizzazione dello studio ed i compensi praticati.

 

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