I diplomi della riforma Gelmini 2° atto |
In base all'art. 1 -septies della L. 89/16, oltre alla laurea specifica, sono validi per l'ammissione al praticantato ed all'esame di abilitazione - fino alla sessione 2021 - anche i diplomi del previgente ordinamento. In tale ottica, secondo alcune interpretazioni, potrebbero essere ricompresi anche i diplomi dei "nuovi istituti tecnici" settore tecnologico che, ferma restando l'impossibilità a essere classificati di "perito industriale", potrebbero accedere alle varie specializzazioni dell'albo dei periti industriali a seconda delle articolazioni. A puro titolo di esempio:
Confluenze nuovo ordinamento (tabella elaborata dal CNPI). Qualora il Collegio territoriale dei periti industriali dovesse esprimere diniego all'iscrizione del richiedente nel registro dei praticanti, va esperito un ricorso al giudice ordinario. |