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Quali sono le classi di laurea magistrale per l'abilitazione di perito industriale laureato? PDF Stampa E-mail

FAQ
Mercoledì 01 Aprile 2015 00:00

Ai sensi dell'art. 55, comma 2d del DPR 328/01, per accedere all'esame di abilitazione di perito industriale laureato, può essere utilizzata una delle seguenti lauree quinquennali di vecchio ordinamento, magistali o specialistiche per relativa specializzazione.

Il MIUR nell'ordinanza MIURAOODGOSV Prot. n. 0002549/R.U./U. precisa quanto segue:

  • Visto l'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 che dispone, facendo salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, la possibilita' per coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'art. 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per le sezioni B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II;
  • Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi di laurea» (in Gazzetta Ufficiale S.O. n. 155 del 6 luglio 2007);
  • Considerato che la giurisprudenza di legittimita' afferma che ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione l'onere di documentazione del titolo di studio e' assolto anche con la produzione di un titolo superiore che assorba integralmente quello esplicitamente richiesto, posto che il diploma di laurea, conseguito al termine di un corso quadriennale, rappresenta un quid pluris rispetto alla laurea triennale avente analogo contenuto formativo;
  • Tenuto conto del decreto Interministeriale 5 maggio 2004 (pubbl. nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2004 n. 196, recante «Equiparazioni dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici»;
  • Visto l'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Vista la legge 26.2.1999, n. 42, pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999, recante «Disposizioni in materia di professioni sanitarie», in particolare l'art. 4, il quale dispone che, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attivita' professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, nonche', al comma 2, ad ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali;
  • Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 che istituisce la figura professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
  • Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000 che riferisce l'equipollenza direttamente alla qualifica di «operatore di vigilanza e ispezione», per il cui esercizio la normativa previgente, di cui all'art. 81 del decreto ministeriale della Sanita' 30 gennaio 1982, prevedeva il possesso di una serie di diplomi di maturita' tecnica, tra i quali quello di perito industriale;
  • Considerata la giurisprudenza amministrativa che riconosce equipollenti il diploma di perito industriale al diploma universitario di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro ai fini dell'esercizio dell'attivita' professionale e dell'accesso ai pubblici concorsi, a norma dell'art. 6, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
  • Considerato, in particolare, i piani di studio delle lauree quadriennali (DL) in Fisica (Tabella XXI del regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652 come modificata dal decreto ministeriale 23 febbraio 1994 in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 1994), Informatica (Tab. XXVI-bis del regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652, come modificata dal decreto ministeriale 30 ottobre 1992 in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1993), Scienze Geologiche (Tabella XXVI del regio decreto 30 settembre 1938 n. 1652 come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989 in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 2 ottobre 1989) e Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (D.M. 17 gennaio 1997, n. 58, l'art. 4, comma 1, legge 26 febbraio 1999, n. 42, ed il decreto ministeriale 27 luglio 2000).

(si riporta per comodità la comparazione tra classi di lauree quinquennali di vecchio ordinamento eSpecialistiche o Magistrali di nuovo ordinamento DM 509/99 e DM 270/04)

NOTA PER LA CONSULTAZIONE DELLA SEGUENTE TABELLA

  1. Individuare la classe di laurea magistrale o specialistica o quinquennale di vecchio ordinamento posseduta (colonna di sinistra);
  2. una volta individuata, verificare la relativa equiparazione alla classe o alle classi di laurea triennale (da sinistra, terza e quarta colonna);
  3. individuare nella tabella delle classi di laurea triennale il titolo abilitativo specialistico di perito industriale laureato conseguibile.

 

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