I diplomati dei nuovi istituti tecnici potranno esercitare la libera professione? Stampa

FAQ
Martedì 17 Settembre 2013 11:34

Studenti, ma anche genitori, insegnanti ecc. ci rivolgono sempre più spesso questa domanda.

Con l'emanazione della riforma Gelmini in dPR 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (GU n. 137 del 15-6-2010 - Suppl. Ordinario n.128) è stata di fatto decretata la fine delle tradizionali figure del Geometra, del Perito Agrario e del Perito Industriale, ma anche del Ragioniere, del Perito Nautico, del Perito Aeronautico, del Perito Turistico ecc.

La stessa riforma, pur snaturandoli profondamente nella loro originaria vocazione pratica, non ha invece sostanzialmente mutato gli istituti professionali e le figure che ne usciranno, come quelle degli Operatori (terzo anno) e dei Tecnici delle Industrie e degli Agrotecnici (anticipato al quarto anno) anche in forza dei previsti IeFP a carico delle regioni, coniando però un ulteriore step con diploma del 5° anno (Tecnico della Produzione o della Manutenzione ecc.) valido solo per l'accesso ai percorsi universitari.

Ovviamente la confusione è tanta anche tra gli addetti ai lavori e tra chi - estraneo- vestendosi di postribolare saccenza, nemmeno conoscendo la differenza tra i due ordinamenti tecnico e professionale, alimenta con ridicole affermazioni e divagazioni, prive di alcun fondamento, lo stato di generale incertezza, anche inventandosi denominazioni e procedure che nullla hanno di veritiero a parte la stravagante fantasiosità.

Tornando agli Istituti Tecnici i cui primi diplomati sono previsti per l'estate del 2015, il regolamento di riordino in G.U. cita al comma 4 dell'art.  9: "Al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica, indicante l’indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico."

Questo lascerebbe pensare, che il titolo rilasciato ai sensi dell'ordinamento giuridico previgente, al di là della possibilità di accedere alle carriere con f.t. e di concetto o al percorso universitario, non preveda altro, tanto più che la L. 17/90, all'art. 1 recita che "Il titolo di perito industriale spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma". Stante alla lettura del citato comma, sui nuovi diplomi, oltre all'indirizzo (elettrico ed elettronico, meccatronico, ambientale logistico ecc.), la dicitura "perito industriale", come quella di "geometra" o "perito agrario" non ci sarà. E ciò non sarà solo evidentemente un semplice vizio di forma.

Le categorie interessate dei geometri, dei periti agrari e dei periti industriali si sono però mobilitate e dopo un incontro al MIUR c'è stata una rassicurazione sulla spendibilità dei nuovi titoli anche ai fini dell'accesso alle libere professioni alla base di una presunta inesistenza di norme contrarie.

Questa la posizione del CNG, CNPI e CNPA.

In realtà tale affermazione, per quanto di provenienza autorevole, lascia perplessi non pochi osservatori i quali, innanzitutto, rilevano che la competenza in materia di titoli, equipollenze, equiparazioni ed omologazioni ai fini professionali non spetta al MIUR, ma al Ministero della Giustizia che, ope legis, consulta esclusivamente le disposizioni e i regolamenti professionali.

E non si tratta di un cavillo se si pensa che nel 1969 (anno della riforma dell'esame finale che fu chiamato "maturità) per un semplice cambio di dicitura sul diploma di perito industriale da allora rilasciato (da ABILITAZIONE TECNICA a MATURITA' TECNICA) accadde il finimondo per i neodiplomati bloccati all'accesso della libera professione, fino a quando non intervenne la magistratura.

Inoltre, ill MIUR non è nuovo in materia di asserzioni intempestive in tema di presunte equiparazioni ed equipollenze ai fini professionali, dato che per anni vi è stato un aspro contenzioso sui titoli di maturità tecnica e quelli di maturità professionale definiti "equipollenti" proprio dal dicastero del Ministro Carrozza. Risultato: nessuna equipollenza ed equiparazione ai fini professionali dei due ordinamenti, tant'è che gli agrotecnici (provenienti dagli istituti professionali) riuscirono faticosamente a ottenere nel 1986 un nuovo albo professionale proprio per raggirare i continui dinieghi del Ministero della Giustizia al loro ingresso nell'albo dei periti agrari (provenienti dagli istituti tecnici).

L'ottimismo dei dirigenti MIUR prevarrà dunque sull'art. 1 della L. 17/90 e sulle competenze del Ministero della Giustizia?

Inoltre la suddetta asserzione autorelevole è in contraddizione proprio con l'art. 10 del DPR 88/10 (riforma Gelmini) che recita: <<...Art. 10 Abrogazioni - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppressi: a) al primo periodo, le parole: «gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonche' di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico»; b) l'ultimo periodo.>>

Staremo a vedere. Ma quello che è certo è che siamo in Italia e dovremo aspettarci di tutto...


 

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