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Cronaca di una NON riforma delle professioni PDF Stampa E-mail
Articolo di: loris batacchio (username)
Scritto da per. ind. Loris Batacchio   
Giovedì 16 Agosto 2012 07:47

Si era partiti dal presupposto che, nell'ambito delle liberalizzazioni di mercato, gli ordini e collegi professionali rappresentassero un ostacolo allo sviluppo interno o, quantomeno, un attrito stridente con le norme comunitarie sulla libera circolazione delle persone e dei servizi.

I due governi precedenti, prima quello di sinistra e poi quello di destra, dopo aver tuonato e fulminato contro gli enti inutili, gli sprechi e i regimi monopolisti, parlando esplicitamente di abolizione degli ordini professionali, non hanno concluso nulla e di fatto, si sono adoperati entrambi per la rimodulazione della stratificazione classista delle professioni italiane.

Lo stato di emergenza economico degli ultimi tempi ha consegnato l'esecutivo in mano ai tecnici, sostenuti dalla più anomale delle coalizioni politiche. Il risultato è la via di mezzo tra il nulla e il niente, lasciando solo o quasi la parvenza elegante, soprattutto sotto il piano della protezione dei privilegi.

Tutti speravano nell'azione di questo commissariamento governativo, proprio perchè lontano dalle logiche delle clientele e delle nicchie di mercato, ma evidentemente non distante dai giochi e dei ricatti dei partiti.

Qual'è il risultato dunque di una "riforma" decisa dai diretti interessati con la benedizione delle logiche partitistiche?

  1. Conservazione dello status monopolistico e obbligatorio degli ordini e collegi professionali;
  2. Durata della carica elettiva e rielettiva dei rispettivi consigli immutata rispetto alla precedente, con conferma dei "poteri temporali" a vita dei presidenti e dei consiglieri;
  3. Avvio del mercato della formazione continua controllato direttamente dagli ordini e dai collegi insieme a strutture esterne, con conseguente possibilità di un nuovo florido e obbligatorio business;
  4. Polizza del rischio professionale obbligatoria rinviata di un anno probabilmente per far meglio organizzare gli ordini e i collegi e le rispettive casse sulla possibilità di gestire direttamente anche queste opzioni a favore degli iscritti.

In tutto questo, nonostante il preambolo del D.P.R. 137/12 che parla di ispirazione ai criteri del libero mercato e dell'accesso libero alle professioni, non vedo francamente nulla di liberale e a garanzia di qualità per il cliente finale, ma solo un rafforzamento del potere ordinistico e delle ulteriori  capacità di business di questi micropoteri.

Alcuni giornali, probabilmente parecchio interessati ai sistemi ordinistici per le pagine da loro pagate a suon di centinaia di migliaia di euro all'anno per la pubblicazione di spot inutili per il lettore, mistificando la realtà, parlano di un fantascientifico scampato pericolo delle professioni dai colossi multinazionali delle società di servizi.

A tal riguardo, vi invito a leggere un articolo del Sole24Ore che meglio di altri rende l'idea di quello che è accaduto con il varo di questa NON riforma.

 
[G.U.] Riforma degli ordinamenti professionali PDF Stampa E-mail
Scritto da Redazione   
Martedì 14 Agosto 2012 18:14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137

"Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148." (12G0159) (GU n. 189 del 14-8-2012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2012

 
Esaltato il "valore sociale" degli ordini PDF Stampa E-mail
Scritto da Adespotos   
Mercoledì 08 Agosto 2012 10:50

Questo il giudizio espresso dalla Presidente del CUP, Comitato Unitario delle Professioni, dopo l'approvazione nel CdM della riforma delle professioni che, in realtà, introduce solo poche e sminuite novità alle libere professioni, riconfermando così il ruolo obbligatorio e monopolista attuale degli ordini.

 


 

L'intervista è stata riportata a pag. 22 di ItaliaOggi del 04/08/2012

<<...Sono soddisfatta perché sono state accolte tutte le perplessità sollevate dal Cup nell’ultimo incontro avuto con il ministro della giustizia.
Il testo definitivo ritorna alle previsioni della legge delega 148/2011, ripristinando un quadro complessivo di legittimità.
Sono soddisfatta soprattutto per il riconosciuto ruolo degli ordini professionali che vedono esaltato il proprio valore sociale. Un bel passo in avanti rispetto alla versione sottoposta al Consiglio di stato.
Sì, perché la riforma dà un impulso di modernità alle professioni ma ribadendo la centralità e la valenza del sistema ordinistico. È stata conservata l’azione di sistema...>>.

Risulta difficile pensare, oggigiorno, a un "valore sociale" degli Ordini professionali. Non fosse altro che il loro ruolo, limitato solo all'Italia (leggi di concezione fascista), è tutt'altro che facoltativo e improntato alla vocazione sociale nel termine stretto, a meno che, non si intenda per sociale tutto ciò che rappresenti costrizione e monopolio.
Sarebbe interessante leggere, a riguardo, l'autorevole, ma da sempre inascoltato parere dell'antitrust.

 
Riforma "light" delle professioni varata al CdM PDF Stampa E-mail
Scritto da Adespotos   
Domenica 05 Agosto 2012 16:39

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al Regolamento per la cosiddetta riforma delle professioni.

Tra le novità vi è:

  • la proroga al 13 agosto 2013 dell'obbligo di stipulare una polizza assicurativa professionale;
  • il tirocinio sarà obbligatorio solo per le professioni per le quali lo era già e potrà durare al massimo 18 mesi.

Scompare ogni riferimento a: durata massima della carica dei consessi gestionali e i tanti bei propositi demolitori monopolisti ventilati in partenza dal governo.

Insomma, soddisfatti solo gli ordini professionali attuali che possono, quindi, cantar vittoria e continuare a contare sulla spartizione di poltrone, poltroncine ed altro.

Riforma, di fatto, annullata o fatta apposta per far rimanere esattamente tutto come prima...

Intanto sta per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto sui parametri dei compensi professionali che stabilisce per i professionisti l'obbligo di redigere il preventivo di massima.

 
Il preventivo di massima è obbligatorio! PDF Stampa E-mail
Scritto da Redazione   
Giovedì 02 Agosto 2012 10:42

É in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che fissa i parametri dei compensi per i professionisti.

Il testo ha accolto i rilievi del Consiglio di Stato, che aveva sottolineato come la prima bozza analizzata non prendesse in considerazione l’obbligo per il professionista di presentare al cliente un preventivo di massima.

Un onere introdotto dal Decreto Legge 1/2012 sulle liberalizzazioni, che come ricordiamo ha abolito le tariffe professionali.

Tra le regole generali, contenute nell’articolo 1, compare infatti un nuovo comma in base al quale, in fase di liquidazione del compenso da parte di un organo giurisdizionale, non poter provare la presenza di un preventivo di massima costituisce un elemento di valutazione negativa. Al contrario, la nuova bozza di decreto ministeriale non ha accolto le raccomandazioni del Consiglio di Stato sulla possibilità di ricomprendere le spese del professionista tra i suoi compensi. Resta quindi invariata la situazione inizialmente prospettata, che esclude oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo, ma anche i costi degli ausiliari incaricati dal professionista.

Restano inoltre invariate la specificazione delle prestazioni, le tabelle e le formule per il calcolo dei parametri. Ne consegue che, anche ai sensi del nuovo testo, la prestazione professionale si articola in quattro fasi, cioè consulenza e studio di fattibilità, progettazione, direzione esecutiva e verifiche e collaudi. Il compenso del professionista è dato dal valore dell’opera moltiplicato per il grado di complessità, la somma delle prestazioni eseguite e il costo economico dell’opera. Se la prestazione non rientra nelle categorie individuate dal decreto, il compenso è liquidato per analogia.

Il costo economico dell’opera è individuato in base al valore determinato dal mercato e al preventivo. Nel caso in cui i lavori siano già stati eseguiti, si fa riferimento anche al consuntivo lordo.

La complessità della prestazione è definita secondo la natura dell’opera, il pregio della prestazione, i risultati e i vantaggi per il cliente, ma anche in base all’urgenza. Una volta valutati tutti questi aspetti, l’organo giurisdizionale può aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile. Ricordiamo che la bozza del DM, predisposta dal Ministero della Giustizia, si applica alle liquidazioni dei compensi da parte degli organi giurisdizionali, quindi in presenza di un contenzioso.

Il Decreto per lo sviluppo e la crescita (DL 83/2012) aveva proposto di estendere questi parametri anche per fissare i corrispettivi da porre a base di gara nell'affidamento di servizi di ingegneria e architettura. Dopo l'entrata in vigore del Dl Liberalizzazioni, che ha abrogato le tariffe professionali, si è infatti creata un'assenza di riferimenti per la determinazione dei compensi nelle gare.

Fonte: Edilportale.com

 
L'Eppi in Tilt PDF Stampa E-mail
Articolo di: rinbell (username)
Scritto da per. ind. Rinaldo Belluccio   
Lunedì 30 Luglio 2012 16:07

Scade il 31 luglio 2012 il termine per presentare la dichiarazione dei redditi con il modello EPPI 03. Per inviarla, vai all'area iscritti online e, nel caso avessi smarrito la password, il sistema ti consentirà di riceverne una nuova al tuo indirizzo e-mail.
La presentazione dell’Eppi 03 è gestibile anche da un consulente di fiducia (ad esempio il commercialista), mentre chi non dispone di un accesso Internet può rivolgersi al proprio collegio qualora abbia aderito al servizio di assistenza modulistica.
Per quanto riguarda il saldo dei contributi per il 2011, sarà possibile pagarlo entro il prossimo 15 settembre 2012.


Questo è l'articolo che appare sull'Home Page del sito Eppi. Chi ha avuto la sventura di provare ad accedere all'area riservata degli iscritti per compilare il modello Eppi 03 si è ritrovato con un invio di codice di sicurezza via sms/e-mail mai pervenuto. Ed è assolutamente inutile chiamare il neo istituito numero verde 800.900.463 in quanto, oltre a sentire un buon swing, si rischia di passare il tempo invano, in attesa di un operatore. Evidentemente qualcosa nell'organizzazione dell'Ente di previdenza di Piazza della Croce Rossa, è andato storto e, giocoforza, si attende una tempestiva e congrua PROROGA al termine del 31/07/2012.

 
Nuova disciplina accatastamento fabbricati rurali PDF Stampa E-mail
Scritto da Redazione   
Venerdì 10 Agosto 2012 11:05

Agenzia del Territorio

Circolare n. 2/2012
Nuova disciplina in materia di censimento dei fabbricati rurali ai sensi dell'art. 13, commi 14-bis, 14-ter, 14-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 luglio 2012
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3

 
Periti industriali intermediari per i contratti di locazione PDF Stampa E-mail
Scritto da Redazione   
Martedì 07 Agosto 2012 17:10

Sanata una delle molteplici e tipiche amnesie dell'Agenzia delle Entrate.

Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti.

 
Professionista evasore fiscale radiato dall'albo professionale PDF Stampa E-mail
Scritto da Redazione   
Sabato 04 Agosto 2012 11:56

Riprendiamo una notizia data dal sole24ore sulla conferma da parte della Suprema Corte a Sezioni Unite del grave provvedimento di cancellazione di un Avvocato dall'Albo di appartenenza per un reiterato comportamento di evasione fiscale.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza 13791/12, depositata il 1° agosto) dettano la linea dura per il "nero" in parcella, confermando la decisione del Consiglio nazionale forense contro un'avvocatessa romana, incolpata per aver incassato oltre 4 milioni di euro da un istituto religioso senza lasciare tracce utili all'erario.

L'assistenza professionale in favore del Pontificio Seminario Francese era durata per quasi un quindicennio – dal 1994 al 2007 – durante i quali le uniche attestazioni dell'attività erano stati fogli firmati in bianco (rilasciati dall'economo dell'istituto su richiesta del legale), passaggi di denaro contante e un buon numero di assegni intestati anche ai parenti della professionista. A fronte delle insistite richieste di ottenere le relative fatture, l'avvocato si era limitato a produrre, secondo i dati del procedimento, «diciassette progetti di parcella» per 319mila euro e cinque fatture per altri 64mila. Radiata dal Consiglio dell'Ordine di Roma, l'avvocato aveva impugnato davanti al Cnf, ottenendo le "attenuanti generiche" per la mancanza di precedenti deontologici e la minore sanzione della cancellazione dall'Albo.

Secondo la ricorrente, che si è infine rivolta alla Cassazione, il dribbling al fisco era da imputare alla lettera di conferimento dell'incarico, in cui veniva esplicitamente richiesto di non fatturare i compensi percepiti. Inoltre, eccepiva l'incolpata, i calcoli degli onorari effettivi sarebbero stati ancorati alla prospettazione fornita dal cliente e senza neppure approfondire la «reale portata delle prestazioni professionali svolte e la complessità delle singole pratiche».

Tutte questioni di fatto, queste, sulle quali però le Sezioni Unite hanno opposto la naturale non sindacabilità nel terzo grado di giudizio. Ed è invece proprio sul punto dei doveri di lealtà fiscale del professionista che la Cassazione rimarca la rilevanza dei fatti contestati all'avvocato, come ricostruiti dal Consiglio nazionale forense; nonostante l'attenuazione della sanzione, il Cnf infatti «ha tuttavia sottolineato la gravità del comportamento tenuto dall'incolpata, avuto riguardo anche alla intenzione, manifestata dal legale con l'accettazione della lettera di incarico, di porre in essere una continuata evasione fiscale, come risulta anche dalla richiesta della cliente, contenuta nella predetta lettera, di non effettuare la fatturazione sulle somme spettanti al legale: richiesta che, come correttamente avvertito dal Cnf, non poteva costituire una circostanza attenuante della responsabilità» dell'avvocato.

 
[G.U.] ...qualificazione delle imprese... PDF Stampa E-mail
Scritto da Redazione   
Lunedì 30 Luglio 2012 20:02

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 73 Testo del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 131 del 7 giugno 2012), coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2012, n. 119 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione». (12A08496) (GU n. 176 del 30-7-2012)

 
Il CNPI pubblica i bilanci PDF Stampa E-mail
Scritto da Adespotos   
Lunedì 30 Luglio 2012 15:46

L'invocata "operazione trasparenza" ha sorprendentemente dato i suoi frutti. Con questo non intendiamo certo affrmare che siano state accolte le nostre richieste di chiarimenti, ma forse il dovere civico almeno della buona parvenza amministrativa ha fatto il suo. A mia memoria è la prima volta che si verifichi una cosa del genere. Di ciò ne do atto al CNPI.

Questo il link della pagina da cui scaricare i bilanci.

Occhio alla voce per ciascun bilancio - non meglio dettagliata - "Attività istituzionali Consiglieri Nazionali".

Buona lettura

 
«InizioPrec.41424344454647484950Succ.Fine»

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Ultima G.U. pubblicata

Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 91 del 18-04-2024

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