Al
- perito industriale per l'industria mineraria
spetta la progettazione, conduzione e la direzione dei cantieri per costruzioni in sotterraneo di opere quali tunnel stradali e ferroviari, viadotti, dighe, fondazioni speciali e impianti tecnici al loro servizio; interviene con autonomia nella ricerca e controllo dei parametri fondamentali per la determinazione della pericolosità idrogeologica e geomorfologica, utilizzando tecniche di campionamento, prove in situ dirette, geofisiche ed in laboratorio, anche in contesti relativi alla valutazione di impatto ambientale; esegue le operazioni ai fini della caratterizzazione di siti inquinati (minerari e non) e opera nella conduzione delle bonifiche ambientali del suolo e del sottosuolo; effettua rilievi topografici e per la redazione di cartografia tematica; può essere responsabile dei lavori e della sicurezza nei cantieri minerari (Miniere, Cave, Perforazioni).
Nota: l'attività professionale del per. ind. per l'industria mineraria, pur non essendo esplicitamente disciplinata nel R.D. 275/29 ordinamentale, è richiamata da numerosi provvedimenti legislativi nazionali e territoriali quali, a puro titolo di esempio: la L.R. Sardegna 16/90.
spetta, inoltre, ai sensi della Legge 12 marzo 1957, n. 146:
- Art 19: Suddivisione delle opere e incarichi interessanti più categorie
- Art. 43: Stime di cave e miniere
- Art. 44 Prospezione geologica e mineraria. Visite a permessi minerari (Tabella I/4)
LE COMPETENZE PROFESSIONALI NELLE LEGGI DI SETTORE
- Competenze riguardo la sicurezza nelle industrie estrattive
Insegnamento tecnico pratico.
Il Perito Industriale per l'Industria Mineraria svolge lavori di ricerca, di prospezione geologica e geofisica, di coltivazione di miniere e cave nonché di preparazione meccanica dei minerali. Ha conoscenze peculiari di fisica, meccanica, elettrotecnica, topografia, chimica, geologia e arte mineraria, nonché nelle costruzioni relative alla specializzazione.
Il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione delle direttive comunitarie n. 92/91 e n. 92/104, rese in materia di sicurezza dei lavoratori nelle industrie estrattive, ha ridiisegnato la competenza specifica del Perito industriale per l’industria mineraria quale esercente l’attività di direttore responsabile dei luoghi di lavoro adibiti a miniere, statuendo - all’art. 20 - che tale attività può essere esercitata dal perito industriale se la miniera non ecceda il numero di 15 dipendenti. La normativa antecedente (art. 27, D.P.R. 128/59), invece, conferiva una più ampia competenza nel settore de quo, ed invero la normativa attuale non può dirsi rispondente ai principi cui si sta ispirando la riforma della sicurezza dei lavoratori, dato che la figura professionale del perito industriale minerario possiede alta capacità di pianificazione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sul riesame di tale delicato aspetto, viene auspicata una decisa azione di tutela delle rappresentanze nazionali di categoria.
Vedasi profilo scolastico con quadro analitico delle competenze professionali per la specializzazione specifica del Ministero della Pubblica Istruzione e l'Università.
Nota: L'ordinamento trattato nella pubblicazione è cessato, ma le competenze professionali in vigore restano le stesse: V.O. e N.O. per diplomati e laureati.
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