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La laurea per i periti industriali è Legge PDF Stampa E-mail

Scritto da Redazione   
Mercoledì 25 Maggio 2016 16:17

La Camera ha approvato oggi, 25 maggio 2016, in via definitiva, il d.l. C3822a università e ricerca che prevede l’obbligo di una laurea triennale per chi si iscriverà all’albo. Vedi Testo coordinato

Il provvedimento, che dopo il via libera di Montecitorio senza modifiche con 268 sì, 121 no e 9 astenuti, è convertito in legge, prevede inoltre un periodo transitorio di cinque anni che consentirà ai diplomati, di vecchio e nuovo ordinamento, di iscriversi all’ordine.

A un anno e mezzo dal Congresso Straordinario arriva quindi l’attuazione dell’obiettivo che la categoria aveva scelto a larga maggioranza dei delegati (82%).

E così il Consiglio nazionale, nel prendere atto della volontà espressa dalla base, ha messo in atto senza sosta una serie di iniziative finalizzate ad attuare la riforma dell’ordinamento professionale e a portare la Categoria Oltre quel ponte.

E’ quindi partita un’azione capillare di comunicazione con gli atenei che ha portato nel corso degli ultimi mesi ad una serie di accordi, finalizzati da un lato a sostenere l’ innalzamento del titolo di studio per gli attuali iscritti che lo vorranno, dall’altro a costruire un percorso di laurea professionalizzante.

Parallelamente è stata avviato un dialogo, diventato sempre più fitto e proficuo, con la principale rappresentanza del mondo accademico, la Conferenza dei rettori (Crui) e il Consiglio universitario nazionale (Cun), che hanno dichiarato apertamente la massima disponibilità a collaborare per costruire un percorso accademico triennale per la professione tecnica.

In questo senso, grazie anche a una consapevolezza generale del mondo accademico e delle istituzioni, il Consiglio nazionale è diventato il primo portavoce della necessità di creare un nuovo modello di laurea triennale professionalizzante tanto da entrare, unica tra le professioni, a far parte del tavolo costituito in seno alla stessa Conferenza dei rettori.

La categoria costituirà la prima sperimentazione di questo nuovo percorso.


TESTO COORDINATO DELLA L. 17/90 con la L. 89/16

 

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art.1

1. Il titolo di perito industriale spetta a coloro che siano in possesso della laurea di cui all’articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

2. L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

Art.2

1. Per essere iscritto nellíalbo dei periti industriali è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;

c) essere di ineccepibile condotta morale;

d) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio presso il quale líiscrizione è richiesta;

e) essere in possesso della laurea di cui all’articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;

f) avere conseguito l'abilitazione professionale.

2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.

3. (Abrogato).

4. (Abrogato).

5. Le modalità di iscrizione e di svolgimento del praticantato, nonchè la tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali dei periti industriali, saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio nazionale dei periti industriali dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art.3

1. Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. (Abrogato).

4. Oltre a quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


Linee guida applicative del CNPI.

 

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