Cerca nel sito

Professionisti diplomati e laureati triennali "dimenticati" PDF Stampa E-mail

Articolo di: rinbell (username)
Scritto da per. ind. Rinaldo Belluccio   
Sabato 26 Marzo 2016 19:45

La direttiva UE sulle qualifiche professionali è stata finalmente recepita anche dal sistema burocratico italiano.

Sulla G.U. numero 32 del 9 febbraio 2016, infatti, è stato pubblicato il D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, recante le linee per l’ "attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)". L'unico risalto dato alla pubblicazione del decreto in oggetto, è stata l'introduzione della tessera professionale europea.

Quali effetti normativi ci dobbiamo attendere con il recepimento della direttiva UE sulle qualifiche professionali pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana?

La pubblicazione ufficiale del decreto viene recepita in Italia la normativa relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali estere applicando alle qualifiche di provenienza UE la legislazione comunitaria, contenuto nella Direttiva 2005/36/CE, cosi come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, che prevede il riconoscimento della professione estera, stabilendo che l'autorità italiana competente può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa.

Le principali novità riguardano innanzitutto l’aspetto della formazione professionale.

La direttiva UE sulle qualifiche professionale infatti stabilisce ufficialmente l’obbligo di formazione universitaria per coloro che si vogliano iscrivere ad un albo professionale (nel dettaglio il decreto legislativo varato sancisce che d’ora in poi saranno necessari ALMENO cinque anni di studi a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile, oppure non meno di quattro anni di studi a tempo pieno, in un’università o un istituto di insegnamento comparabile accompagnato da un attestato che certifichi il completamento di due anni di tirocinio professionale.

In entrambi i casi il percorso di studi potrà considerarsi concluso solo con il superamento di un esame di livello universitario ndr).

Un ruolo importante, se non fondamentale, viene inoltre d’ora in poi attribuito al ruolo del tirocinio professionale.

Con il recepimento della direttiva UE sulle qualifiche professionali viene messo nero su bianco che “ il tirocinio professionale potrà aver luogo solo dopo il completamento dei primi tre anni di insegnamento accademico, ed almeno un anno del tirocinio professionale deve fare riferimento alle conoscenze, abilità e competenze acquisite nel corso dell'insegnamento universitario”.

Inoltre si precisa che il tirocinio professionale dovrà necessariamente essere effettuato sotto la supervisione di un professionista o di un organismo professionale autorizzato.

La domanda nasce dunque spontanea: che destino avranno i professionisti diplomati e laureati triennali non menzionati nella direttiva?

 

Collegati o registrati per inviare un commento. Ricorda che per accedere occorrono le stesse user e pw del forum!

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org

 

Traduci

Login

Inserisci le stesse user e pw del forum

In evidenza...

Riprendiamo....

Facciamo presente all'utenza, che per visualizzare gli articoli completi, l'elenco degli articoli e le FAQ, da oggi 30/01/2022 è necessario loggarsi!

Abbiamo finalmente risolto i problemi di "errore server" e, ritenendo di fare cosa utile, abbiamo arricchito questa pagina (in fondo) con la sintesi dell'ultima G.U. (serie generale), mentre nel menù utente a sinistra vi è anche il link per la sintesi alla G.U. concorsi, molto utile a chi cerca un lavoro.

.

Ultime dal forum...

Annunci

Inserisci gratis un annuncio >>
Vendesi, offresi, cercasi... Solo per gli utenti registrati! 12 ads.

Questo sito utilizza cookies tecnici e di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network. Cliccando su Accetto, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento si acconsente all'uso dei cookie. Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per ulteriori informazioni sui nostri cookies e come li puoi eliminare, clicca qui privacy policy.

Accetto i cookies di questo sito.

EU Cookie Directive Module Information