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[News] Sicurezza sul lavoro: in vigore da oggi il nuovo TU

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[News] Sicurezza sul lavoro: in vigore da oggi il nuovo TU

Messaggioda Oscar » 15/05/2008, 9:07

New di edilportale.com
C’è tempo invece fino al 29 luglio prossimo per la redazione del documento di valutazione dei rischi
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15/05/2008 – Entra in vigore oggi il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di notevole rilievo è la deroga che riguarda l’obbligo di valutazione dei rischi, che entrerà in vigore il 29 luglio prossimo. La valutazione dei rischi è la “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.

Il datore di lavoro è tenuto a valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

La valutazione deve essere seguita dall’elaborazione di un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonchè dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi devono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Nelle organizzazioni che occupano fino a 10 lavoratori, i datori di lavoro possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elaborerà entro il 31 dicembre 2010 tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Per i 18 mesi successivi alla data di entrata in vigore delle suddette procedure standardizzate, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, i datori di lavoro potranno autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. L’utocertificazione non vale per le imprese che svolgono attività particolarmente pericolose.

Le imprese fino a 50 dipendenti, in attesa delle procedure standardizzate, sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi e a redigere il documento secondo le normali procedure; anche le aziende fino a 50 dipendenti, che svolgono attività pericolose, non applicheranno le procedure standardizzate. Non sono previste deroghe per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi e non elabora il relativo documento rischia l’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro; stesse sanzioni sono previste per la mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Se la mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del documento riguarda industrie che utilizzano sostanze pericolose, centrali termoelettriche, impianti nucleari, aziende per la fabbricazione di esplosivi e industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, il datore di lavoro rischia l’arresto da 6 mesi a un anno e mezzo.

Rischia l’ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di valutazione dei rischi secondo la procedura prevista o se il documento è incompleto.

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