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Sicurezza sul lavoro: il ddl all’esame della Camera

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Sicurezza sul lavoro: il ddl all’esame della Camera

Messaggioda RinBell » 06/07/2007, 11:03

da Edilportale.com

Introdotti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose
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06/07/2007 - È iniziato ieri l’esame, da parte delle Commissioni Lavoro e Attività produttive della Camera, del disegno di legge recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” approvato dal Senato il 27 giugno scorso.

Alcune norme prevedono modifiche al Dlgs 626/1994, come l’obbligo per il datore di lavoro committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi , da allegare al contratto di appalto o d’opera, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Potenziata, inoltre, la facoltà dei rappresentanti sindacali di accedere ai dati sui costi relativi alla sicurezza del lavoro e sugli infortuni.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36-bis del DL 223/2006 (decreto Bersani) il personale ispettivo del Ministero del lavoro, può adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontri irregolarità in termini di lavoro nero o gravi violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. A decorrere dal 1° settembre 2007, è esteso alle attività svolte in appalto o subappalto l’obbligo per il personale delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, di munirsi di tessera di riconoscimento

Il ddl modifica l’art. 86 del Codice degli Appalti (Dlgs 163/2006), prevedendo che nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti, gli enti aggiudicatori siano tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo della sicurezza , il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. A tal fine, il costo del lavoro è determinato periodicamente dal Ministro del lavoro, in accordo con i sindacati e tenendo conto dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. Il costo relativo alla sicurezza non può essere soggetto a ribasso d’asta.

Con una modifica al Dlgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, vengono introdotti i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Per questi reati è prevista una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

In caso di esercizio dell’azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all’INAIL ai fini dell’eventuale costituzione di parte civile e dell’azione di regresso.

Inoltre, nel caso di condanna per questo tipo di delitti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2 del Dlgs. 231/2001, relative, tra l’altro, all’interdizione da tre mesi a un anno, dall’esercizio dell’attività, al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, all’esclusione da agevolazioni e contributi e la revoca di quelli eventualmente già concessi.

A decorrere dal 2008, ai datori di lavoro sarà concesso per il biennio 2008-2009, in via sperimentale e fino ad un massimo di 20 milioni di euro annui, un credito d’imposta nella misura massima del 50% delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi formativi certificati in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.

http://www.camera.it/_dati/lavori/sched ... PDL0030170

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