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Obblighi energia rinnovabile per nuove abitazioni?

Impianti e normativa

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Obblighi energia rinnovabile per nuove abitazioni?

Messaggioda Giovannino60 » 04/03/2016, 19:47

Per le nuove abitazioni che obblighi ci sono di dotazione energia rinnovabile, ho letto il 50 per cento di acqua sanitaria ma anche energia elettrica?
Grazie

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Re: Obblighi energia rinnovabile per nuove abitazioni?

Messaggioda Oscar » 06/03/2016, 13:13

Giovannino60 ha scritto:Per le nuove abitazioni che obblighi ci sono di dotazione energia rinnovabile, ho letto il 50 per cento di acqua sanitaria ma anche energia elettrica?
Grazie
Secondo il Decreto rinnovabili n.28/2011, in ogni edificio di nuova costruzione o con volumetria superiore a 1.000 m3 sottoposto a ristrutturazioni rilevanti o demolizione deve essere installato un impianto che sfrutti le risorse rinnovabili, come quella solare, per il sostentamento energetico dell'immobile stesso. Ciò significa che nell'edificio devono essere installati dei sistemi che siano in grado di produrre elettricità e calore per climatizzare la casa e produrre l'acqua calda necessaria per il sistema idrico sanitario. L'obiettivo dell'intervento è integrare i consumi di elettricità con quelli generati da fonti rinnovabili.

Gli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria meritano una nota a parte: per questa tipologia di sistema solare era già previsto l'obbligo normativo della copertura del 50% del fabbisogno dell'immobile, che dovrà continuare a esser garantita insieme alla generazione di elettricità e di riscaldamento e raffreddamento dell'edificio in base al seguente schema che garantisce l'accesso agli incentivi solo per la parte eccedente tali obblighi:

[list=]del 20% se la richiesta del titolo edilizio è stata presentata dal 31/05/2012 fino al 31/12/2013;
del 35% se la richiesta del titolo edilizio è stata presentata dal 01/01/2014 fino al 31/12/2016;
del 50% se il titolo edilizio è stato rilasciato in seguito al 01/01/2017.[/list]

Fermo restando che, gli obblighi che riguardano il soddisfacimento del bisogno energetico NON possono essere assolti con impianti da fonti rinnovabili che generano solo energia elettrica per alimentare sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione degli ambienti.

La normativa ha carattere nazionale, ma le regioni e i comuni, all'interno della progettazione dei piani di qualità dell'aria e di rispetto dell'ambiente, mantengono il diritto di incrementare i valori di integrazione che sono stati già fissati dal decreto. Per quanto riguarda gli edifici pubblici, invece, gli obblighi di integrazione delle rinnovabili sono superiore del 10%. Inoltre, è stato stabilito che i progetti virtuosi con garanzia di copertura energetica superiore al 30% previsto dal decreto, beneficeranno di un bonus volumetrico del 5%.

Per gli impianti per la generazione di energia elettrica, la normativa dispone la garanzia di una potenza proporzionale alla superficie, con parametri commisurati e variabili progressivamente, secondo lo schema della potenza minima richiesta:

1 kW ogni 80 m² per titoli edilizi presentati dal 31/05/2012 fino al 31/12/2013;
1 kW ogni 65 m² per i titoli edilizi presentati dal 01/01/2014 fino al 31/12/2016;
1 kW ogni 50 m² per i titoli edilizi presentati in seguito al 01/01/2017

CHE COSA SI INTENDE PER EDIFICIO DI NUOVA COSTRUZIONE?
Il Dlgs 28/11 modifica la terminologia di edificio di nuova costruzione andando a individuare in questa situazione regolata dalla normativa, gli edifici per i quali la richiesta dello specifico titolo edilizio sia stato presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso. Ciò significa che:

se si ha il permesso di costruzione rilasciato prima del 31/05/2012, l'installazione di un impianto da fonti rinnovabili non è obbligatorio e, se si contempla l'idea di installarne uno, si ha diritto agli incentivi;
se si ha il permesso di costruzione rilasciato in seguito all'entrata di vigore del decreto, ovvero del 31/05/2012, si ha l'obbligo dell'istallazione di un impianto da fonti rinnovabili e non si ha diritto agli incentivi.

CHE COSA SI INTENDE PER EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE?
La terminologia di edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante entra per la prima volta nel Dlgs 28/11 in questione per indicare:

un edificio esistente di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, sottoposto a interventi di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi che ne costituiscono l'involucro stesso;
un edificio esistente sottoposto a demolizione e la successiva ricostruzione, non escludendo gli interventi di manutenzione straordinaria. Fermo restando che l'obbligo di installazione dell'impianto da fonti rinnovabili non si applica sugli edifici nei quali vi è un vincolo storico-artistico-paesaggistico.

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Re: Obblighi energia rinnovabile per nuove abitazioni?

Messaggioda Giovannino60 » 06/03/2016, 13:42

Tu sai se la Regione Lombardia ha mantenuto gli stessi obblighi del Decreto rinnovabili n.28/2011?
Grazie

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