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DM 37 deposito progetti impianti allo spostello unico

Impianti e normativa

Moderatori: Mike, orsinibruno

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DM 37 deposito progetti impianti allo spostello unico

Messaggioda aure » 20/04/2008, 6:56

leggendo il nuovo decreto
Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

[omissis]
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio. [omissis]

significa che anche il progetto dell'impianto elettrico dev'essere depositato contestualmente al progetto edilizio...........voi che ne pensate, mettendovi per un attimo nei panni del committente?

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Re: DM 37 deposito progetti impianti allo spostello unico

Messaggioda raifox » 23/04/2008, 7:48

significa che anche il progetto dell'impianto elettrico dev'essere depositato contestualmente al progetto edilizio...........voi che ne pensate, mettendovi per un attimo nei panni del committente?

Penso che sia giusto, poichè nei casi in cui il progetto dell'impianto elettrico risulta obbligatorio, non vedo perchè non debba essere inserito nella "documentazione" relativa alla struttura.
E' vero che mettendomi "nei panni del committente" la vedrei come una "cosa in più da fare", però ricordiamo che può essere consegnato il progetto preliminare, elaborato da un professionista, che dopo andrà integrato a fine lavori con il progetto definitivo; quindi non nasce il problema di "fare le cose di fretta" (=male).
Non dimentichiamo poi che a fine lavori la ditta installatrice dovrà rilasciare al d.d.c. facendo riferimento al progetto, che poi dovrà inviare all'ENEL (o altro ente); nella d.d.c. si deve indicare se si è rispettato il progetto, quindi, in assenza di questo, il committente rischia di venire "distaccato" dalla rete: il tutto per non aver fatto progettare l'impianto. Un esempio un po' estremo, ma plausibile.

Per la precisione, anche se è quasi ovvio, per progetto si deve intendere quello di un professionista, e non quello del resp. tecnico della ditta (rilasciato a fine lavori)

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Re: DM 37 deposito progetti impianti allo spostello unico

Messaggioda aure » 25/04/2008, 17:30

Penso che sia giusto, poichè nei casi in cui il progetto dell'impianto elettrico risulta obbligatorio, non vedo perchè non debba essere inserito nella "documentazione" relativa alla struttura.
E' vero che mettendomi "nei panni del committente" la vedrei come una "cosa in più da fare", però ricordiamo che può essere consegnato il progetto preliminare, elaborato da un professionista, che dopo andrà integrato a fine lavori con il progetto definitivo; quindi non nasce il problema di "fare le cose di fretta" (=male).
Non dimentichiamo poi che a fine lavori la ditta installatrice dovrà rilasciare al d.d.c. facendo riferimento al progetto, che poi dovrà inviare all'ENEL (o altro ente); nella d.d.c. si deve indicare se si è rispettato il progetto, quindi, in assenza di questo, il committente rischia di venire "distaccato" dalla rete: il tutto per non aver fatto progettare l'impianto. Un esempio un po' estremo, ma plausibile.
Per la precisione, anche se è quasi ovvio, per progetto si deve intendere quello di un professionista, e non quello del resp. tecnico della ditta (rilasciato a fine lavori)

E' vero che in linea di principio vi dovrebbe essere collaborazione e tra il progettista architettonico, strutturale e chi progetta glimpianti ed un minimo di sinergia perlomeno per affrontare le parti comuni e/o concordare le predisposizioni; purtroppo nella realtà, quando in particolare non esiste la figura del direttore lavori ecco che regna l'anarchia e il committente fa i salti mortali per coordinare tutti gli incarichi e prima che sia prontoil pacchetto completo dei progetti, per quanto di massima passano dei mesi se non degli anni (e non solo per le grandi opere), da qui il disagio e la tendenza ad evitare, laddove non sia obbligatorio, piuttosto che necessario, di affidare l'incarico del progetto.
Che dire poi di quando il propietario dell'immobile decide di fare la ristrutturazione delle sole parti "murarie", rimandando a tempi migliori il rifacimento degli impianti?

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Re: DM 37 deposito progetti impianti allo spostello unico

Messaggioda Mike » 28/04/2008, 11:42

aure ha scritto:leggendo il nuovo decreto
Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

[omissis]
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio. [omissis]

significa che anche il progetto dell'impianto elettrico dev'essere depositato contestualmente al progetto edilizio...........voi che ne pensate, mettendovi per un attimo nei panni del committente?


Dov'è la novità? Era così anche per la L. 46/90 e DPR 447/91, sono solo cambiati i limiti sopra dei quali c'è l'obbligo di progettazione da parte di un professionista abilitato iscritto all'albo professionale...

E quale sarebbe il propblema del committente?
Michele Guetta

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Re: DM 37 deposito progetti impianti allo spostello unico

Messaggioda aure » 01/05/2008, 15:17

Mike ha scritto:
Dov'è la novità? Era così anche per la L. 46/90 e DPR 447/91, sono solo cambiati i limiti sopra dei quali c'è l'obbligo di progettazione da parte di un professionista abilitato iscritto all'albo professionale...

E quale sarebbe il propblema del committente?


Scusami Mike, ma leggendo il testo della L.46/90 (sul regolamento, non ne è fatta menzione)
Art. 6. Progettazione degli impianti.

- 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. 3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:

a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.


_ per quanto al comma a) nella vecchia legge il deposito è dettato "eventualmente" all'obbligo derivante da altre leggi, mentre nel DM37 è "a prescindere"

_ per ciò che riguarda invece il comma b) non è specificato l'aspetto temporale e cio, quando va depositato?

Forse sono inesperto e anche disattento, eppure a me restano ancora dei dubbi...........

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Re: DM 37 deposito progetti impianti allo spostello unico

Messaggioda Mike » 02/05/2008, 7:31

aure ha scritto:
Mike ha scritto:
Dov'è la novità? Era così anche per la L. 46/90 e DPR 447/91, sono solo cambiati i limiti sopra dei quali c'è l'obbligo di progettazione da parte di un professionista abilitato iscritto all'albo professionale...

E quale sarebbe il propblema del committente?


Scusami Mike, ma leggendo il testo della L.46/90 (sul regolamento, non ne è fatta menzione)
Art. 6. Progettazione degli impianti.

- 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15. 3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:

a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.


_ per quanto al comma a) nella vecchia legge il deposito è dettato "eventualmente" all'obbligo derivante da altre leggi, mentre nel DM37 è "a prescindere"

_ per ciò che riguarda invece il comma b) non è specificato l'aspetto temporale e cio, quando va depositato?

Forse sono inesperto e anche disattento, eppure a me restano ancora dei dubbi...........


Premesso che oramai è acqua passata... comunque è descritto nell'art. 6 comma 3 lettera a) e b), l'aspetto temporale è "contestualmente al progetto edilizio". In pratica quando richiedevi il permesso a costruire dovevi presentare assieme al progetto edilizio anche il progetto elettrico (analogamente all'isolamento termico L. 10/91 come previsto dal DPR 1052/77). Normalmente è un progetto di massima. Alla fine dei lavori, per ottenere l'agibilità si consegna la dichiarazione di conformità dell'installatore con in allegato (obbligatorio) il progetto esecutivo che ha seguito.
Michele Guetta

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