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Recupero crediti

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Recupero crediti

Messaggioda Antonio Vincenti » 21/02/2006, 12:03

Salve a tutti,
mi trovo per la prima volta a dover recuperare un credito non pagato risalente all'Agosto 2005 da un illustrissimo ingegnere di Roma.
Considerato che la cifra da recuperare è esigua (circa 310 Euro), l'avvocato a cui ho dato la pratica dopo aver scritto ed inviato un sollecito si è praticamente disinteressato.
Essendo diventata, adesso, una questione di principio, gradirei suggerimenti per risolvere la questione e magari ammonire ufficialmente l'illustrissimo ingegnere romano tramite gli organi di competenza (sono disposto anche a pagare).
...ma non esisteva una condotta deontologica o sbaglio?? ...che vergogna!!
Premetto che in Sicilia si lavora quasi ed esclusivamente sulla parola e non ho mai avuto nessun tipo di problema, ad ogni modo sono in possesso di tutti i documenti comprovanti l'incarico/ordine controfirmati dall'illustrissimo!! :D
Attendo suggerimenti!
Saluti e buon lavoro a tutti!!
Per. Ind. Antonio Vincenti
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Re: Recupero crediti

Messaggioda adespotos » 17/03/2006, 21:41

Antonio Vincenti ha scritto:Attendo suggerimenti!


:) Scusa, Antonio, ma la pur lenta decadenza senile mi ha nascosto la tua questione e solo ora ne vengo a conoscenza.

Hai provato a fare una Raccomandata A.R. al tuo debitore chiedendogli il pagamento della somma, con la motivazione e la copia della commissione firmata?
A ciò aggiungi anche un termine perentorio per il pagamento (10 gg.) e le coordinate bancarie o postali per poterlo effettuare.
Avvertilo, infine che in caso di mancato pagamento entro i termini previsti, sarai costretto ad adire alle vie legali con aggravio di spese legali e di giustizia.

Che ci vuoi fare. Questa e' la vita... professionale!

In bocca al lupo!

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Re: Recupero crediti

Messaggioda Antonio Vincenti » 18/03/2006, 10:18

adespotos ha scritto:
Antonio Vincenti ha scritto:Attendo suggerimenti!


:) Scusa, Antonio, ma la pur lenta decadenza senile mi ha nascosto la tua questione e solo ora ne vengo a conoscenza.

Hai provato a fare una Raccomandata A.R. al tuo debitore chiedendogli il pagamento della somma, con la motivazione e la copia della commissione firmata?
A ciò aggiungi anche un termine perentorio per il pagamento (10 gg.) e le coordinate bancarie o postali per poterlo effettuare.
Avvertilo, infine che in caso di mancato pagamento entro i termini previsti, sarai costretto ad adire alle vie legali con aggravio di spese legali e di giustizia.

Che ci vuoi fare. Questa e' la vita... professionale!

In bocca al lupo!


Già fatto, sembra che questo illustrissimo "professionista" sia a conoscenza che per 300,00 euro gli avvocati ti consigliano di lasciar perdere!!
Mah, se funziona quasi quasi faccio anch'io così adesso, acquisto e tiro pacchi!! :D
Naturalmente scherzo!
Saluti!
Per. Ind. Antonio Vincenti
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Re: Recupero crediti

Messaggioda adespotos » 18/03/2006, 11:53

Antonio Vincenti ha scritto:Già fatto, sembra che questo illustrissimo "professionista" sia a conoscenza che per 300,00 euro gli avvocati ti consigliano di lasciar perdere!!
Mah, se funziona quasi quasi faccio anch'io così adesso, acquisto e tiro pacchi!! :D
Naturalmente scherzo!


Ma quale legale ti serve?
Devi effettuare una semplice citazione in giudizio con richiesta di ingiunzione di pagamento SENZA necessità di un LEGALE presso un ufficio del Giudice di Pace.
Se sul contratto di vendita che ha sottoscritto il tizio vi è riportato che il foro competente è quello della tua città , fallo senza indugio.
Ripeto: Per le opposizioni alle sanzioni amministrative e per le cause ordinarie fino a 516,46 euro non è necessaria l’assistenza di un legale, nè sono necessari bolli!

Riferimenti:
http://www.comune.sanlazzaro.bologna.it ... tm#giudice

Per uno schema di richiesta di ingiunzione di pagamento puoi rivolgerti alla cancelleria del GdP. Di solito gli impiegati sono molto disponibili e collaborativi. Fai presente loro la esiguità dell'importo da ottenere e vedrai che saranno comprensivi.

Ciao.

Mai arrendersi e mai dire "mai"... Frase apparentemente contraddittoria, ma sensata
[/b]

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QUANDO RICORRERE AL GIUDICE DI PACE

Messaggioda adespotos » 01/04/2006, 13:04

QUANDO RICORRERE AL GIUDICE DI PACE
Contributo di federconsumatori

(LÂ’illusione di ottenere una Giustizia veloce e gratuita)
Federconsumatori Bergamo premette che, innanzitutto, va distinto il procedimento contenzioso da quello conciliativo: in quest’ultimo una parte chiede al Giudice di pace, anche verbalmente, di tentare di “mettere d’accordo� le parti coinvolte.

Se il tentativo riesce, il giudice redige il verbale di conciliazione che avrà efficacia di titolo esecutivo se la materia rientra nella competenza del giudice o di scrittura privata riconosciuta in giudizio qualora esuli da questa. Se invece non avviene la conciliazione la parte “attrice� potrà sempre agire in via contenziosa per la tutela delle sue ragioni. È bene ricordare che in via conciliativa la parte “convenuta� non è tenuta a presentarsi e non si può procedere in contumacia, per cui nel caso non si presenti, il tentativo automaticamente fallisce. Il Giudice di pace ha competenza nelle seguenti materie:
a) apposizione di termini e osservanza di distanze per alberi;
b) misure e modalità d’uso dei servizi condominiali;
c) controversie in materia di immissioni tra proprietari.
Oltre a ciò, il Giudice di pace è competente nelle controversie di valore fino a euro 2.582,28, purché non riguardino materie riservate ad altri giudici, come i beni immobili o i tributi, e fino a euro 15.493,71 se si tratta di incidenti stradali. Importante da ricordare è anche la competenza a giudicare delle opposizioni alle ordinanze – ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative, tra cui quelle emesse per violazione del codice della strada di cui si è già parlato, che possono essere presentate entra trenta giorni dalla notifica direttamente al giudice di pace.
Entro il valore di € 1.100,00 le controversie, sino al 31/12/2004 non erano soggette alle spese di giustizia, tranne che, ovviamente, all’onorario dell’avvocato, se questi prestava patrocinio, e comunque salvo il pagamento delle spese della parte vittoriosa da parte della soccombente: la legge 30 dicembre 2004 n. 311, c.d. Finanziaria 2005, ha, infatti introdotto anche per il giudice di pace il “contributo unificato�.
Dal 1° gennaio 2005 per le controversie fino a euro 1.100,00 è previsto il versamento di un contributo di euro 30,00; per le controversi fino ad euro 5.200,00 è previsto un contributo di euro 70,00.
Una disposizione processuale particolare su cui vale la pena soffermarsi è relativa alla forma dell’atto di citazione. Questa infatti può anche essere esposta verbalmente al giudice, il quale ne fa redigere verbale. Tanto questo verbale quanto la citazione proposta direttamente dal cittadino, devono essere consegnate all’Ufficiale giudiziario in tante copie quanti sono gli attori più una, sulla quale l’Ufficiale giudiziario scriverà la relata di notifica. È questo l’atto con cui si attesta che il convenuto è venuto a conoscenza della citazione, che dovrà essere ritirata dall’attore dopo alcuni giorni per essere portata alla Cancelleria del giudice di pace, dove la causa verrà iscritta ruolo. A questo punto l’attore dovrà solo presentarsi il giorno fissato, verificando tuttavia periodicamente dalla Cancelleria che non vi siano state variazioni. Bisogna anche ricordare che è onere delle parti eleggere un domicilio nel comune ove ha sede l’ufficio del giudice e presso tale domicilio verranno notificati tutti gli atti, che in caso contrario si intenderanno notificati con il semplice deposito in cancelleria. Questo significa che, quando il giudice di pace competente per territorio non è nello stesso comune di residenza del consumatore (come per esempio può facilmente avvenire per i ricorsi contro le ordinanze – ingiunzione per violazioni del codice della strada) e questi agisce senza patrocinio dell’avvocato, egli dovrà o indicare il domicilio ove vi sia qualcuno che può ricevere gli atti oppure dovrà curare di contattare periodicamente la cancelleria per conoscere eventuali atti depositati (disposizione più volte portata alla Corte costituzionale che però l’ha sempre ritenuta legittima).
Federconsumatori denuncia che, di norma, i gestori dei servizi di pubblica utilità (telecomunicazioni, energia elettrica, gas, compagnie di assicurazioni, ecc.), chiamati a “conciliare� non rispondono all’invito a comparire dal Giudice di Pace. Questo comportamento produce una perdita di tempo e di risorse, sia per il Cittadino, che richiede un atto di Giustizia veloce e senza spese, sia per l’Ufficio del Giudice di Pace. Della categoria di chi si sottrae alla conciliazione, fanno parte anche i Commercianti, i Tour operator, e gli Artigiani più sgamati.
Per questo motivo Federconsumatori, quando ritiene ci siano i presupposti per richiedere l’intervento del Giudice di Pace, invita i Cittadini/Consumatori a seguire una via diversa dalla “conciliazione�: quella della causa civile, con l’assistenza legale.

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Messaggioda jack28dan » 05/04/2006, 15:59

Rimanendo sul tema....

Mi trovo più o meno nella situazione di Antonio Vincenti però la situazione è la seguente:

Il committente ha accettato un mio preventivo verbale (quanto sono fesso 1) per una progettazione dell'importo di 4500 €, procedo alla stesura ed alla consegna del progetto (senza incarico scritto: quanto sono fesso 2) che viene consegnato al Comune in cui è sita la costruzione. Quando contatto la controparte per il dovuto compenso mi viene comunicato che non ha intenzione di pagarmi un paio di disegnetti più di 1500 €.

Sto cercando di redimere la situazione in maniera pacifica ma se non riesco a risolvere la situazione in questo modo francamente non so come procedere.
Chi mi può dare un consiglio?
Per. Ind. Daniel Paviotti

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Messaggioda adespotos » 05/04/2006, 22:03

jack28dan ha scritto:Rimanendo sul tema....
Sto cercando di redimere la situazione in maniera pacifica ma se non riesco a risolvere la situazione in questo modo francamente non so come procedere.
Chi mi può dare un consiglio?


1) Oggi è sempre necessaria la lettera di incarico anche per le prestazioni richieste da privati. E vi è anche un'ottima ragione per farsela sottoscrivere, ai sensi del D.Lgs. 193/03 che prevede l'autorizzazione al trattamento dei dati.
2) Da quanto descritto comprendo che col cliente non avevi pattuito nulla prima della prestazione che, ai sensi della L. 146/57 potesse essere inteso come "speciale accordo".
Di conseguenza, puoi chiedere al cliente il pagamento della parcella calcolata secondo il minimo tariffario, inviandogli una raccomandata A.R. e fissandogli un termine di pagamento congruo (max 30 gg.).
Non inviargli la parcella! (fattura di prestazione), ma un documento NON fiscale che nell'ambiente viene chiamato "avviso di notula" altrimenti sarai costretto ad anticipare l'importo dell'iva se la fattura non dovesse essere liquidata.
3) Assicurati che il cliente non inventi che abbia dei testimoni pronti a giurare che ti abbiano sentito concordare con lui una parcella misera.
In tal caso sarai costretto a querelare lui e i suoi testimoni. Qui vai nel procedimento penale.
4) Se il cliente non vuole ancora pagarti, chiedi la revisione della specifica professionale al tuo Collegio (per la quale purtroppo dovrai sborsare delle spese).
5) Rivolgiti ad un avvocato per far preparare l'atto di citazione con decreto ingiuntivo invitandolo a gravare il tutto delle spese sostenute, preferibilmente presso un Giudice di Pace. Chiedi al tuo Collegio se esiste una convenzione per l'assistenza legale, altrimenti potresti dover anticipare salati onorari oltre all'onerosissimo contributo unificato.
6) Preparati ad attendere i tempi della giustizia civile italiana.
7) In bocca al lupo.

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Messaggioda jack28dan » 05/04/2006, 23:03

Grazie mille per la celerissima risposta.

Spero di riuscire a risolverla in modo pacifico sia per una questione personale che professionale.

Grazie ancora
Per. Ind. Daniel Paviotti

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