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Messaggioda AndreaPastorelli » 20/08/2015, 15:25

Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, recante il Regolamento per il riordino degli istituti tecnici, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 64, comma 4, del decreto 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 non ha alterato, in alcun modo, le condizioni di accesso agli Albi professionali da parte dei soggetti diplomati nei predetti indirizzi.
Pertanto, è del tutto priva di riscontro la posizione di sostenere che i nuovi titoli di studio (vale a dire i nuovi “diplomi di istruzione tecnica”) devono essere considerati “solo come titolo necessario per l’accesso alle università e agli istituti tecnici superiori e non come titolo per accedere agli albi professionali”. D’altronde, è la stessa lettera del Decreto a smentire una simile interpretazione. In particolare:
• l’art. 2 comma 1, intitolato “Identità degli istituti tecnici”, stabilisce: caratterizzando l’identità degli istituti tecnici si evidenzia che lo sbocco individuato dal Decreto all’esito dei percorsi di studio non è, pertanto, esclusivamente quello accademico, o di formazione tecnica superiore, ma il diplomato di un Istituto tecnico è libero di scegliere se proseguire gli studi o entrare direttamente nel mondo del lavoro, incluso quello professionale;

• l’art. 6, intitolato “Valutazione e titoli finali”, chiarisce, inoltre, che il diploma rilasciato dagli Istituti tecnici “costituisce titolo necessario per l’accesso all’università ed agli … istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico”.
L’esplicito riferimento a “tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento” consente di ritenere che, al pari di quanto già previsto sotto la previgente disciplina, il conseguimento del diploma rilasciato da un Istituto tecnico dà titolo – previo superamento dell’esame di Stato – all’iscrizione al corrispondente Albo professionale. Sicché, ad esempio, chi intenda iscriversi all’albo dei periti industriali – e acquisire, quindi, il titolo professionale di perito industriale – al termine degli studi secondari, potrà (continuare a) farlo anche dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 88/2010, senza dover conseguire alcun titolo di studio ulteriore rispetto al diploma di Perito Industriale;

• Il punto 2 dell’Allegato A (espressamente indicato come parte integrante del Decreto), dove si afferma che “I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia” conferma la correttezza dell’interpretazione in discorso.
È evidente, infatti, la volontà del legislatore di collegare la nuova normativa alla vigente disciplina delle professioni regolamentate accessibili con diploma di scuola superiore. Il riferimento ai “percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia”, difatti, presuppone una corrispondenza necessaria tra il Decreto in parola e, ad esempio, la normativa sull’accesso alla professione di Perito Industriale art. 2 – 5 della legge 17/90.
• Art. 55 del DPR 328
c. 3.Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.
c. 4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.
• DPCM 25 gennaio 2008: Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi
c. 6. Per quanto riguarda i crediti utili ai fini dell'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, art. 55, comma 3.
• Infine, è enigmatico che diversi commentatori sostengono che per essere parificati ai professionisti dei paesi membri della UE è necessaria almeno una laurea triennale in quanto:
Per essere parificati ai professionisti Europei, l’Europa stessa non impone un titolo scolastico ma impone EQF ( Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente). Cioè con un titolo rispondente alla direttiva n° 36 del 7 settembre 2005 del parlamento Europeo relativa ai “livelli di qualifica”, e per quanto ci riguarda si fa riferimento all’ Art. 11 lettera d) :
“Un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento postsecondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un’università o di un istituto d’insegnamento superiore o altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari”.
Pertanto, in assenza di abrogazioni o modifiche delle precitate disposizioni, le condizioni di accesso alla professione di Perito industriale, restano assolutamente inalterate sul piano formale, stante il chiaro e inequivocabile dettato legislativo.

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Re: DIPLOMA GELMINI

Messaggioda RinBell » 21/08/2015, 8:43

Ciao Andrea. Premetto che se ti sei fatto una personale convinzione di quanto affermi, non intendo dissuaderti verso il contrario perchè so che sarebbe tempo perso. Tuttavia, dato che il forum si occupa di discussione ed opinione di categoria, non posso esimermi di esprimerti la mia, rispondendo punto per punto a quanto hai riportato. Credo non ci sia bisogno di precisare che non siamo i difensori d'ufficio del CNPI, anzi, noi (di questo gruppo di coordinamento) vediamo le corporazioni ordinistiche (tutte, nessuna esclusa) come la contraddizione n. 1 della Costituzione di una "Repubblica democratica fondata sul lavoro"...
AndreaPastorelli ha scritto:Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, recante il Regolamento per il riordino degli istituti tecnici, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 64, comma 4, del decreto 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 non ha alterato, in alcun modo, le condizioni di accesso agli Albi professionali da parte dei soggetti diplomati nei predetti indirizzi.
Scusa, ma questo chi lo dice o dove si trova scritto?
AndreaPastorelli ha scritto:Pertanto, è del tutto priva di riscontro la posizione di sostenere che i nuovi titoli di studio (vale a dire i nuovi “diplomi di istruzione tecnica”) devono essere considerati “solo come titolo necessario per l’accesso alle università e agli istituti tecnici superiori e non come titolo per accedere agli albi professionali”. D’altronde, è la stessa lettera del Decreto a smentire una simile interpretazione. In particolare: • l’art. 2 comma 1, intitolato “Identità degli istituti tecnici”, stabilisce: caratterizzando l’identità degli istituti tecnici si evidenzia che lo sbocco individuato dal Decreto all’esito dei percorsi di studio non è, pertanto, esclusivamente quello accademico, o di formazione tecnica superiore, ma il diplomato di un Istituto tecnico è libero di scegliere se proseguire gli studi o entrare direttamente nel mondo del lavoro, incluso quello professionale; • l’art. 6, intitolato “Valutazione e titoli finali”, chiarisce, inoltre, che il diploma rilasciato dagli Istituti tecnici “costituisce titolo necessario per l’accesso all’università ed agli … istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico”. L’esplicito riferimento a “tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento” consente di ritenere che, al pari di quanto già previsto sotto la previgente disciplina, il conseguimento del diploma rilasciato da un Istituto tecnico dà titolo – previo superamento dell’esame di Stato – all’iscrizione al corrispondente Albo professionale. Sicché, ad esempio, chi intenda iscriversi all’albo dei periti industriali – e acquisire, quindi, il titolo professionale di perito industriale – al termine degli studi secondari, potrà (continuare a) farlo anche dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 88/2010, senza dover conseguire alcun titolo di studio ulteriore rispetto al diploma di Perito Industriale;
Credo che la tua sia una libera, ma gratuita interpretazione dell'articolato. Innanzitutto dove vedi la parola "previgente ordinamento"? Si fa riferimento all'ordinamento scolastico poi, non a quello professionale. Sono due cose diverse. E ti ricordo che l'ordinamento tecnico degli istitututi d'istruzione secondaria di secondo grado dice un sacco di belle cose che dovrebbero essere di esclusivo riferimento ai diplomati di quel tipo di istituto (ex ITIS), mentre poi alcune altre leggi e disposizioni le rendono applicabili anche ai diplomati dell'ordinamento professionale (IPIA). Gli ordinamenti professionali sono un altro paio di maniche. E l'ultima disposizione che rigurada i periti industriali è la L. 17/90 la quale all'art. 1 menziona il diploma di perito industriale. Sui nuovi diplomi "gelmini" questo titolo non c'è!
AndreaPastorelli ha scritto:• Il punto 2 dell’Allegato A (espressamente indicato come parte integrante del Decreto), dove si afferma che “I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia” conferma la correttezza dell’interpretazione in discorso. È evidente, infatti, la volontà del legislatore di collegare la nuova normativa alla vigente disciplina delle professioni regolamentate accessibili con diploma di scuola superiore. Il riferimento ai “percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia”, difatti, presuppone una corrispondenza necessaria tra il Decreto in parola e, ad esempio, la normativa sull’accesso alla professione di Perito Industriale art. 2 – 5 della legge 17/90. • Art. 55 del DPR 328 c. 3.Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere. c. 4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato. • DPCM 25 gennaio 2008: Certificazione e riconoscimento dei crediti formativi c. 6. Per quanto riguarda i crediti utili ai fini dell'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, si fa riferimento a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, art. 55, comma 3.
Ti ringrazio della citazione che però non aggiunge nulla di quanto già noto.
AndreaPastorelli ha scritto:• Infine, è enigmatico che diversi commentatori sostengono che per essere parificati ai professionisti dei paesi membri della UE è necessaria almeno una laurea triennale in quanto:
Per essere parificati ai professionisti Europei, l’Europa stessa non impone un titolo scolastico ma impone EQF ( Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente). Cioè con un titolo rispondente alla direttiva n° 36 del 7 settembre 2005 del parlamento Europeo relativa ai “livelli di qualifica”, e per quanto ci riguarda si fa riferimento all’ Art. 11 lettera d) : “Un diploma che attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento postsecondario di una durata minima di tre e non superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale, impartita presso un’università o di un istituto d’insegnamento superiore o altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente nonché la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari”.
Su questo punto sono parzialmente d'accordo con te, nel senso che se non fossimo in Italia avresti ragione pienamente. Il classismo tipicamente italiano ha fatto corrispondere dal dopoguerra in poi qualifiche professionali a titoli scolastici ed accademici. Nel resto d'Europa, tranne alcune eccezioni, non è così. Talvolta le associazioni professionali di alcuni Stati stabiliscono tirocini ed esami per accedere a quelle professioni a prescindere dalla specificità accademica o non del titolo posseduto.
AndreaPastorelli ha scritto:Pertanto, in assenza di abrogazioni o modifiche delle precitate disposizioni, le condizioni di accesso alla professione di Perito industriale, restano assolutamente inalterate sul piano formale, stante il chiaro e inequivocabile dettato legislativo.
E' vero, ma è vero anche e soprattutto il contrario di quello che dici. Ricorda che sui diplomi Gelmini il titolo di "perito industriale" non c'è! Quindi, se qualche presidente di collegio, assumendosene le responsabilità civili e penali, dovesse iscrivere nel registro dei tirocinanti diplomati del nuovo ordinamento, lo farebbe CONTRO LEGGE e sarebbe passibile pure di denuncia con richiesta risarcitoria da parte dell'istante qualora il bando d'indizione degli esami di abilitazione non dovesse prevedere quel tipo di diploma per l'ammissione (cosa più che probabile).

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Re: DIPLOMA GELMINI

Messaggioda AndreaPastorelli » 03/09/2015, 13:38

I Geometri iscrivono i Gelmini con diploma di istruzione tecnica CAT; quindi se possono iscriverli loro li possiamo iscrivere anche noi.
Alcuni Collegi dei Periti Industriali hanno già deliberato di iscrivere i Gelmini e lo hanno già comunicato al CNPI e ai Ministeri vigilanti.

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Re: DIPLOMA GELMINI

Messaggioda RinBell » 04/09/2015, 8:02

AndreaPastorelli ha scritto:I Geometri iscrivono i Gelmini con diploma di istruzione tecnica CAT; quindi se possono iscriverli loro li possiamo iscrivere anche noi. Alcuni Collegi dei Periti Industriali hanno già deliberato di iscrivere i Gelmini e lo hanno già comunicato al CNPI e ai Ministeri vigilanti.
Dunque varrebbe il principio di emulare chi si butta dalla finestra? I geometri hanno tanto bisogno di battere cassa, questo è notorio, e secondo qualcuno farebbero iscrivire nel R.P. chiunque pur di raggranellare. Superare l'esame di abilitazione è un altro discorso. Essi tengono a una certa selettività. Che sia una categoria ben organizzata, è fuori discussione. Abbiamo notizie che in una certa provincia abbiano fatto pressione da tempo su alcuni dirigenti scolastici per far scrivere sui primi attestati di diploma rilasciati da giugno: "C.A.T- Geometra", circostanza questa che, appena diffusa, avrebbe fatto infuriare non poco i vertici scolastici provinciali, tanto da diffidare e chiedere il ritiro dei suddetti attestati.
Ogni collegio dei periti industriali è libero di fare quel che vuole, anche se sembra che in toscana, a partire dal vertice nazionale, le cose non siano affatto tranquille. La mandrakata di ammettere i neo diplomati tecnici "con riserva" è un'impresa temeraria cui i rispettivi presidenti si sottopongono con tutte le loro responsabilità civili e penali (il parere di un legale non è legge per fortuna). E non credo che ci sia un'assicurazione di rischio civile disposta un giorno a pagare per quelli che potrebbero non essere definiti "errori" procedurali, ma azioni arbitrarie non supportate da alcuna giustificazione plausibile. I collegi devono rispettare la legge. L'art. 1 della L. 17/90 non è stato ancora cambiato e, pertanto, vige. Buona fortuna!.

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