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Perito in telecomunicazioni (anno scolastico 1994-1995)

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Perito in telecomunicazioni (anno scolastico 1994-1995)

Messaggioda reggaeman0 » 04/12/2023, 18:03

Salve a tutti,
scrivo qui sul forum per aver alcuni chiarimenti in merito al mio diploma di “Perito Industriale Capotecnico in Telecomunicazioni” conseguito presso un Istituto Tecnico Statale in Luglio 1995 e quindi nell’anno scolastico 1994-1995.
Le leggi indicate sul mio diploma sono:

a) 1931-06-15 Legge n. 889 Riordinamento dell'istruzione media tecnica;
b) 1969-02-15 Decreto Legge n. 9 Riordinamento degli esami di Stato di maturita’, di abilitazione e di licenza della scuola media;
c) LEGGE 5 aprile 1969, n. 119 Conversione in legge, con modificazionl, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli
esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media


Avendo conseguito il diploma nell’anno scolastico 1994-1995 ricado nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1222: Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli Istituti tecnici infatti leggendo la parte relativa al perito in Telecomunicazioni ci sono effettivamente le materie-discipline che ho effettivamente seguito e studiato a scuola (ancora me le ricordo...hihihi) e non ricado nel DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1994: Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento vigenti nel biennio degli istituti tecnici industriali e nei successivi trienni ad indirizzo per l'elettronica industriale, per l'elettrotecnica, per le telecomunicazioni, per le industrie metalmeccaniche, per la meccanica e per la meccanica di precisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222. (GU Serie Generale n.100 del 2-5-1994 - Suppl. Ordinario n. 68), infatti:

d) nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1222 si parla di Indirizzo per le Telecomunicazioni;
e) nel DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1994 si parla di indirizzo per l’Elettronica e le Telecomunicazioni.

Le norme di cui al punto b) e c) sono state abrogate (si veda 2010-12-13 DECR. LEGISL. n. 212 Abrogazione di disposizioni legislative statali (abrogati 1969-02-15 Decreto Legge n. 9 e 1969-04-05 Legge n. 119 (supplemento Gazz. Uff. 2010-12-15 n. 292)
Sono laureato in Ingegneria Informatica (Vecchio ordinamento) ed iscritto in tutti e tre i settori dell’ordine provinciale degli ingegneri.
Ho conseguito una Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezza (codice LM-26).
Una eventuale iscrizione all'albo dei periti industriali (facendo presente che sono “Perito in Telecomunicazioni” e non “Perito in Elettronica e Telecomunicazioni”):

1) cosa e quali progetti mi consentirebbe di firmare ?
2) Potrei firmare tradizionali progetti di impianti elettrici con potenza superiore ai 3 kW, progetti di impianti elettrici con potenza superiore ai 15 kW e
potenze superiori ?

Chiedo ciò per non cadere in spiacevoli ammonizioni, disguidi burocratici o altro.
Premetto che prima di scrivere ho letto la seguente legislazione, ma non ho trovato nulla di preciso e concreto sull’attività di progettazione per un perito industriale capotecnico in “Telecomunicazioni” (neanche nel art. 16 del REGIO DECRETO del 1929-02-11:REGOLAMENTO PER LA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE):

1) 1929-02-11 REGIO DECRETO REGOLAMENTO PER LA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE (Gazz. Uff. 1929-03-18 n. 65);
2) 1931-06-15 Legge n. 889: Riordinamento dell'istruzione media tecnica (Gazz. Uff. 1931-07-17 n. 163);
3) 1961-09-30 Decreto Pres. Repub. n. 1222: Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli Istituti tecnici (Gazz. Uff. 1961-12-02 n.
299);
4) 1969-02-15 Decreto Legge n. 9: Riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media (Gazz. Uff. 1969-02-15
n. 42);
5) LEGGE 5 aprile 1969, n. 119: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardante il riordinamento degli
esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media;
6) 1971-04-15 Legge n. 146: Proroga della validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, di
cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119. (Gazz. Uff. 1971-04-15 n. 93)
7) 1990-02-02 Legge n. 17 Modifiche all' ordinamento professionale dei periti industriali (Gazz. Uff. 1990-02-12 n. 35);
8) DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1994: Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento vigenti nel biennio degli istituti tecnici industriali e
nei successivi trienni ad indirizzo per l'elettronica industriale, per l'elettrotecnica, per le telecomunicazioni, per le industrie metalmeccaniche, per la
meccanica e per la meccanica di precisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222. (GU Serie Generale n.100
del 2-5-1994 - Suppl. Ordinario n. 68);
9) 2010-12-13 DECR. LEGISL. n. 212: Abrogazione di disposizioni legislative statali (abrogati 1969-02-15 Decreto Legge n. 9 e 1969-04-05 Legge n.
119 (supplemento Gazz. Uff. 2010-12-15 n. 292);
10) 2015 Ordinanza Ministeriale per ammissione alla sessione di esami di abilitazione per Periti Industriali anno 2015 (citate leggi che sono sul mio
diploma di Perito Indus. in Telecomunicazioni);
11) 2022-04-05 Esami di Stato di abilitazione di perito industriale e perito industriale laureato (Gazz. Uff. 2022-04-05 n. 27)

Avendo letto le legislazione di cui sopra non ho trovato nulla di preciso e concreto sull’attività di progettazione per un perito industriale capotecnico in “Telecomunicazioni”.
Qualcuno riesce a dirmi qualcosa al riguardo ?

Infine volevo dire alcune cose riguardo l’abilitazione ed alcune cose che ho letto nella legislazione.
Ad esempio:

Nella 1931-06-15 Legge n. 889 Riordinamento dell'istruzione media tecnica (Gazz. Uff. 1931-07-17 n. 163) leggendo l’art. 51 ed art. 65 si parla che il diploma sia abilitante.

Riporto gli articoli:

Art. 51:
Nelle Regie scuole e nei Regi istituti di istruzione tecnica si sostengono i seguenti esami:

a) di ammissione, per avere accesso alla prima classe della scuola tecnica, della scuola professionale femminile, della scuola di magistero professionale per la donna e dei corsi inferiore e superiore dell'istituto tecnico:
b) di idoneità, per avere accesso alle classi successive alla prima, quando si provenga da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, o si sia in possesso di titoli di studio di altro ordine di scuole nei casi previsti dagli articoli seguenti;
c) di promozione, per avere accesso alla classe superiore a quella frequentata, quando non si siano conseguite nello scrutinio finale le votazioni minime stabilite dal secondo comma dell’articolo 62;
d) di licenza, al termine dei corsi della scuola tecnica e della scuola professionale femminile;
e) di abilitazione all'insegnamento, al termine dei corsi della scuola di magistero professionale per la donna;
f) di abilitazione tecnica, al termine del corso superiore dell’istituto tecnico;
g) di profitto, al termine del corso di perfezionamento degli istituti industriali.

Art. 65:
Chi abbia superato l'esame di abilitazione di cui all’articolo 51, presso l’istituto tecnico, consegue un diploma di abilitazione tecnica alle diverse professioni e precisamente:
- per la sezione industriale e artigiana: il diploma di perito industriale capotecnico o il diploma di maestro d’arte, con l’indicazione della relativa specializzazione, a seconda che si tratti di specializzazione industriale o artigiana. Tali diplomi abilitano, a seconda della relativa specializzazione, all’esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani e i cantieri di costruzioni edilizie, nonché all’esercizio professionale ed all’impiego nei pubblici uffici;

Quindi leggendo tali articoli mi chiedo “il diploma di perito industriale capotecnico” è abilitante già di suo ?

Leggendo poi il 1969-02-15 Decreto Legge n. 9: Riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e di licenza della scuola media nell’art. 1 comma 3 si parla di diploma abilita all'esercizio della professione.


Riporto l’articolo:

Art. 1. Esami di maturità.
A conclusione degli studi svolti nel liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità.
L'esame di maturità è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Le modalità stabilite negli articoli seguenti si intendono valide, in via sperimentale, fino al 30 settembre 1970.
Il titolo conseguito nell'esame di maturità posto a conclusione degli studi svolti nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale abilita rispettivamente all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare (comma 3) (*).

Quindi anche qui si parla di diploma abilitante all’esercizio della professione.
In termini di cronologia ho letto che:
- il Decreto Legge n. 9 del 1969-02-15 è stato convertito in legge dall’art. unico della Legge n.119 del 05-04-1969;
- credo quindi che nella Legge n.119 del 05-04-1969 il comma 3 dell’art. 1 è rimasto invariato (*);
- l'art. unico della Legge n.119 del 05-04-1969 è stato abrogato dall'art. art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212

Quindi a questo punto dopo questa abrogazione non so a quale Legge, decreto o norma mi devo rifare per quanto riguarda il mio diploma di Perito Capotecnico in Telecomunicazioni.

Leggendo poi:
OM per ammissione alla sessione di esami di abilitazione per Periti Industriali anno 2015 noto che:
Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale capotecnico e diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 15 febbraio 1969 convertito in Legge n. 119/1969, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto che, alla data del giorno precedente a quello di inizio delle prove d’esame, ….

Qui vengono citati “ai sensi dell’art. 1 del D.L. 15 febbraio 1969 convertito in Legge n. 119/1969,” ma tale art. 1 parlava di diploma abilitante ed a questo punto tale diploma non lo è più.

Leggendo ancora:
(Gazz. Uff. 2022-04-05 n. 27): Esami di Stato di abilitazione di perito industriale e perito industriale laureato

A pag. 33 della Gazzetta Ufficiale l’art. 1 fa riferimento a:
candidato perito industriale:
il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell’art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, del diploma di istruzione superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 afferente al settore «Tecnologico» secondo le confluenze di cui all’allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti ....
Quindi facendo riferimento all’ art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17 non capisco come mai non vengono considerate le tre leggi (Legge n. 889 del 15-06-1931, Decreto Legge n. 9 del 15-02-1969; LEGGE 5 aprile 1969, n. 119) indicate sul mio Diploma.

Come è possibile che le caratteristiche di titoli conseguiti anni prima (come titoli abilitanti, etc…) vengano poi cancellate abrogando dei decreti che li consideravano abilitanti ?
Applicando qualcosa di retroattivo si va a cancellare quello che si era conseguito.
Quindi potrebbero emanare una Legge anche sui vari settori dell’ingegneria scrivendo che chi è abilitato su tutti e tre i settori dell’ingegneria (civile ed ambientale, industriale, dell’informazione) si dovrà iscrivere ad un solo settore.
Resto in attesa di info relative a cosa e quali progetti mi consentirebbe di firmare una volta che ho conseguito l’abilitazione di Perito Capotecnico in Telecomunicazioni (diplomata conseguito nell’anno scolastico 1994-1995) ?

Scusate per il lungo post.

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Re: Perito in telecomunicazioni (anno scolastico 1994-1995)

Messaggioda Tony87 » 06/12/2023, 18:29

Ciao,
Se sei abilitato e iscritto a tutte 3 le sezioni dell'albo degli ingegneri (civile, industriale, informazione) puoi progettare qualsiasi cosa indipendentemente dall'indirizzo in cui ti sei laureato.
Non avrebbe quindi senso iscriversi all'albo dei periti industriali.

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Re: Perito in telecomunicazioni (anno scolastico 1994-1995)

Messaggioda RinBell » 10/12/2023, 8:40

reggaeman0 ha scritto:...(neanche nel art. 16 del REGIO DECRETO del 1929-02-11:REGOLAMENTO PER LA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE)
Eppure è proprio quello l'articolo giusto. Le competenze sono fissate ANCHE per il per ind. in telecomunicazioni nel comma d) in quanto specializzazione AFFINE.
reggaeman0 ha scritto:...Quindi potrebbero emanare una Legge anche sui vari settori dell’ingegneria scrivendo che chi è abilitato su tutti e tre i settori dell’ingegneria (civile ed ambientale, industriale, dell’informazione) si dovrà iscrivere ad un solo settore.
Non credo proprio. L'effetto retroattivo delle leggi è solo per eventuali benefici, non per penalizzazioni.
reggaeman0 ha scritto:...Resto in attesa di info relative a cosa e quali progetti mi consentirebbe di firmare una volta che ho conseguito l’abilitazione di Perito Capotecnico in Telecomunicazioni (diplomata conseguito nell’anno scolastico 1994-1995)
Vedi prima risposta. Non capisco l'insistenza sul diploma di istituto tecnico del 1995. Con le attuali regolamentazioni. se sei in possesso ANCHE della laurea magistrale LM-26, previa verifica dei CFU idonei, potresti accedere, proprio grazie a quesata laurea, a gran parte delle abilitazioni di perito industriale, compresa edilizia (vedi ultima O.M. degli esami, tab. E) https://cnpi.eu/wp-content/uploads/2021/07/Esami-di-Stato-di-abilitazione-allesercizio-della-libera-professione_sessione-2023_adempimenti.pdf.

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