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[News] Comune può autorizzare gli impianti radioelettrici

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[News] Comune può autorizzare gli impianti radioelettrici

Messaggioda RinBell » 22/08/2007, 16:01

Secondo il Consiglio di Stato, la Regione ha rispettato il principio costituzionale di sussidiarietà e di adeguatezza
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new di edilportale.com

22/08/2007 – La Regione può individuare il Comune quale ente abilitato al rilascio dell’autorizzazione relativa all’istallazione di infrastrutture per impianti radioelettrici. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 3792 del 28 giugno 2007 .

La Regione Campania si è appellata contro la sentenza del Tar di Napoli che, accogliendo il ricorso del Comune di Nola, ha annullato la delibera di Giunta Regionale che individuava il Comune quale ente abilitato al rilascio dell’autorizzazione relativa “all’istallazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi”, nel rispetto delle procedure e della modulistica indicate dall’art. 87 d.lgs. n. 259/2003, nonché quale ente abilitato al rilascio dell’autorizzazione relativamente alle opere civili di cui agli artt. 88 e 89 del d.lgs. n. 259/2003.

Secondo il Tar, infatti, la Regione non avrebbe potuto individuare genericamente il Comune quale ente abilitato al rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi in quanto ciò contrasta con la L.R. 14/2001, con la legge 36/2001 e con il Dlgs 259/03.

Contro la sentenza ha proposto appello la Regione Campania sostenendo la legittimità del provvedimento impugnato, mentre il Comune di Nola ha chiesto la conferma della sentenza del Tar. Si sono costituiti in giudizio anche Telecom Italia s.p.a. e HG3 s.p.a. chiedendo l’accoglimento dell’appello.

Secondo il Consiglio di Stato l’appello è fondato e va accolto. L’individuazione del Comune quale ente abilitato al rilascio dei titoli autorizzatori necessari per la realizzazione degli impianti radioelettrici – spiegano i giudici - discende, dal Dlgs 259/2003, letto alla luce dell’art. 118 Cost.

Infatti, l’art 87, commi 2 e 9, del Dlgs 259/2003, pur indicando in modo generico l’ente locale competente al ricevimento delle istanze ed al rilascio dei titoli abilitativi (utilizzando la testuale espressione “l’ente locale”), deve essere interpretato nel senso che attribuisca al Comune tale competenza. Occorre infatti tener presente che, ai sensi dell’art. 118 Cost., “tutte le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza”

L’art. 118 Cost. manifesta, quindi, una chiara preferenza per il livello comunale, avendo come obiettivo la massima vicinanza tra i destinatari delle funzioni pubbliche e gli enti che ne sono titolari, nel senso che le istituzioni di livello via via più elevato hanno un ruolo sussidiario, limitato a ciò che al livello meno elevato non può essere efficacemente svolto.

Nel caso in esame, quindi, la Giunta Regionale ha correttamente indicato, alla luce del principio costituzionale di sussidiarietà e di adeguatezza, il Comune quale ente concretamente competente al rilascio di tale autorizzazioni.

Ulteriore conferma a tale interpretazione si ricava dall’art. 86 del Dlgs 259/2003 che equipara a tutti gli effetti gli impianti di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria. Di conseguenza, considerando che le opere di urbanizzazione devono essere assentite dal Comune, si può ritenere che sempre al Comune spetta la competenza ad assentire la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni.

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