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[News] I progettisti devono presentare solo la polizza RC

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[News] I progettisti devono presentare solo la polizza RC

Messaggioda Oscar » 30/07/2007, 10:16

New di edilportale.com

I chiarimenti dell’Authority sulle garanzie nelle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione
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30/07/2007 - La polizza per responsabilità civile disciplinata dall’art. 111 del DLgs 163/2006 riveste carattere esclusivo nelle procedure per l’affidamento di incarichi di progettazione. Di conseguenza, le stazioni appaltanti non possono richiedere ai progettisti garanzie aggiuntive o difformi da quelle previste e disciplinate dal predetto articolo 111 del medesimo decreto legislativo.

Lo afferma l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 6 dell’11 luglio 2007 .

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria ha richiesto all’Authority un parere in merito ad una gara, indetta dalla Provincia, per l’affidamento di incarichi di progettazione nel cui bando era richiesta, ai professionisti concorrenti, la presentazione di una cauzione provvisoria ai sensi dell’articolo 75 del DLgs 12 aprile 2006 n. 163 (Codice degli appalti) e di una cauzione definitiva, ai sensi dell’articolo 113 del medesimo decreto legislativo. Secondo l’Ordine, tali richieste sarebbero contrarie alle disposizioni del Codice che, all’art. 111, recepisce il previgente articolo 30, comma 5, della legge 109/1994 che disciplina le garanzie del progettista, mentre gli articoli 75 e 113 si riferirebbero alle garanzie degli esecutori di lavori pubblici.

La Provincia ritiene invece che l’articolo 91 del Codice, che disciplina gli affidamenti dei servizi di ingegneria, rimanda alla Parte II, Titoli I e II del Codice, che comprendono gli articoli 75 e 113 relativi alla cauzione provvisoria e a quella definitiva; tali disposizioni non contengono deroghe per gli affidamenti di incarichi tecnici, né incompatibilità tra dette cauzioni e la polizza di responsabilità civile del progettista.

Preliminarmente l’Autorità illustra la normativa vigente, illustrando le disposizioni degli artt. 75 (cauzione provvisoria), art. 113 (cauzione definitiva), art. 111 (garanzie dei progettisti), art. 129 (garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici), art. 253, comma 19 (disposizioni transitorie in materia di garanzie).

Il quadro normativo evidenzia una disciplina delle garanzie piuttosto frammentaria, tale da lasciare spazio a dubbi interpretativi sull’estensione delle garanzie provvisoria e definitiva ai progettisti, soprattutto con riferimento all’art. 91, comma 1, del Codice ai sensi del quale “per l'affidamento di incarichi di progettazione di cui all'articolo 90 di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste”.

Da tale norma sembrerebbe derivare l’estensione delle garanzie previste dagli articoli 75 e 113 – contemplate nella parte II, Titolo I del Codice – anche alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione, con il conseguente obbligo per i progettisti di corredare la propria offerta con la garanzia provvisoria e definitiva, in aggiunta a quella contemplata nell’art. 111 del Codice.

Al riguardo – sottolinea l’Authority – occorre considerare le differenti finalità perseguite con le diverse forme di garanzia.

La cauzione provvisoria è richiesta come garanzia della serietà dell’offerta presentata dai partecipanti, con la funzione di garantire la sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario; la sua efficacia cade alla stipula del contratto, posto che da tale momento opera la garanzia definitiva di cui all’art. 113, posta a tutela dell’amministrazione per i pregiudizi derivanti dall’eventuale violazione degli obblighi contrattuali. Occorre quindi stabilire se queste garanzie siano compatibili con la disciplina degli incarichi di progettazione o se invece siano riferite esclusivamente agli esecutori.

Il Legislatore – spiega l’Authority – ha voluto disciplinare in maniera separata le garanzie che devono essere presentate dall’esecutore rispetto a quelle dei progettisti, riproponendo (con adattamenti) l’impostazione dell’art. 30 della previgente legge 109/1994. Infatti, il Codice distingue l’art. 111, dedicato esclusivamente alle garanzie dei progettisti, dagli artt. 75 e 113 riferiti invece agli esecutori.

Tale impostazione testimonia la volontà di dettare una disciplina speciale ed esaustiva per i professionisti, per i quali si ritiene operare la sola polizza di responsabilità civile dei progettisti. Infatti, l’art. 111 del Codice specifica che tale garanzia copre i rischi derivanti dall’attività tecnico-professionale, ovvero le nuove spese di progettazione e i maggiori costi dovuti a errori progettuali. Tale disposizione va inoltre coordinata con gli articoli 105 (progettista esterno) e 106 (progettista interno) del D.P.R. 554/1999 che continua a trovare applicazione – per quanto compatibile con le norme del Codice – in attesa dell’emanazione del nuovo regolamento attuativo.

È previsto inoltre che il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, produca una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale in riferimento ai lavori progettati. La polizza sarà poi emessa al momento dell'approvazione del progetto.

La finalità delle suddette disposizioni è dunque quella di tutelare la stazione appaltante, a partire dall’approvazione del progetto e fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, dai rischi derivanti da eventuali ulteriori oneri di progettazione.

Infine – sottolinea l’Autorità – la richiesta al progettista di ulteriori garanzie comporterebbe un onere economico aggiuntivo tale da minare la concorrenza, soprattutto con riferimento ai giovani professionisti, nonché un trattamento di sfavore nei confronti dei progettisti rispetto agli esecutori, destinatari di oneri maggiori rispetto a questi ultimi.

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